Indennità Una Tantum per Lavoratori Stagionali in Diversi Settori
L'articolo 29 del D.L. n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto, prevede indennità per diverse categorie di lavoratori.
Con l’articolo 10, D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) vengono rinnovate indennità già previste in precedenza a favore di talune categorie di lavoratori che risultano maggiormente colpiti dalla pandemia in atto. L’elemento innovativo di queste indennità è ovviamente riferito al termine di verifica dei requisiti specifici (ad esempio data di cessazione del rapporto lavorativo, di iscrizione in una gestione previdenziale o di maturazione di un numero minimo di giornate retribuite) che viene posticipato al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio).
La successiva circolare esplicativa INPS n. 90 del 29 giugno 2021, fornisce le istruzioni amministrative sull'indennità una tantum prevista dal Decreto Sostegni bis in favore dei lavoratori già beneficiari dell'indennità di cui al Decreto Sostegni, sull'indennità onnicomprensiva per i lavoratori che non hanno già fruito dei benefici previsti dal Decreto Sostegni bis, nonché sulle indennità introdotte nel settore agricolo e della pesca.
Facendo seguito al precedente Messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, l'Istituto precisa che il Decreto Sostegni bis (art. 42, comma 1, D.L. n. 73/2021) riconosce un'ulteriore indennità una tantum di 1.600 euro per soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dal Decreto Sostegni (art. 10, D.L. n. 41/2021) che, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del beneficio, cioè:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Per le medesime categorie di lavoratori che non hanno già fruito dell'indennità disposta dal Decreto Sostegni (art. 10), il Decreto Sostegni bis (art. 42, commi 2, 3, 5, e 6) prevede l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro in presenza dei requisiti dettagliatamente specificati nel provvedimento.
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Inoltre:
- i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, sono destinatari di un'indennità una tantum di 950 euro (Decreto Sostegni bis, art. 69 commi 1-5), presentando domanda entro il termine del 30 settembre 2021;
Requisiti e Condizioni Specifiche
Art. 1. 2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 30 novembre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.
Art. 1. 3. Sono inclusi:
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020.
Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 1. 4. Non possono accedere all'indennità:
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- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- titolari di pensione.
Art. 1. 6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.
Art. 1. 7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1. 8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili.
Art. 1. 9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
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In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1. 10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1. 12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 1. 13. a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1. 13. b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Quanto al divieto di cumulabilità, le indennità in commento sono generalmente non cumulabili tra loro ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
Relativamente alla prima condizione sopra evidenziata si riportano di seguito le precisazioni fornite da Sport e Salute in una faq pubblicata con riferimento alla precedente indennità di novembre.
Va a questo proposito osservato che, a parte il caso della “cessazione” che risulta disciplinato dal provvedimento normativo, nulla si precisa con riferimento alla “sospensione” e alla “riduzione”. Si ritiene, pertanto, che ai fini della fruizione del presente bonus 2021 sia necessario, al verificarsi delle restanti condizioni, verificare la “sospensione” e la “riduzione” con riferimento all’intero anno 2020.
i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi, si ritiene di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute S.p.a.
l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute S.pa.
In primis, il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia di lasciare fuori tutti quei contratti avviati per la prima volta nel 2020, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati.
Non si comprenderebbe, infatti, la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020.
Questi soggetti infatti potrebbero aver percepito indennità per il 2020 non avendo però percepito alcun compenso nel 2019. Ciò in quanto il bonus di marzo 2020 introdotto dal Decreto Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020.
la Giunta ha annunciato l’apertura del confronto con le parti sociali e le associazioni, sia del comparto turismo sia di quello altrettanto strategico dell’agricoltura, per definire possibili interventi di sostegno sulla base delle misure nazionali, anche con la disponibilità a intervenire con risorse regionali.
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