Nuovi Requisiti per gli Affitti Turistici in Toscana: Cosa Cambia con la Legge Regionale
Il Consiglio Regionale Toscano ha approvato a fine dicembre 2024 il nuovo Testo Unico Regionale sul Turismo, un provvedimento che introduce importanti aggiornamenti per il settore degli affitti turistici. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata delle nuove disposizioni, analizzando gli obblighi e le procedure che i proprietari di immobili devono seguire per operare in conformità con la legge.
Quadro Normativo di Riferimento
La Legge Regionale n. aggiorna la Legge Regionale n. L'articolo 58 precisa che Alle locazioni turistiche, come disciplinate dalla normativa statale, si applicano le disposizioni del presente titolo.
Poteri dei Comuni e Limiti alle Locazioni Brevi
Il comma 1 dell'articolo 59 precisa infatti che "I Comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n."
durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell’unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza, nonché di un singolo locale all’interno della medesima unità immobiliare.(rif. comma 6 art.
Tuttavia, la normativa non specifica esplicitamente il numero massimo di stanze che possono essere affittate in locazione breve all'interno dell'unità immobiliare di residenza. Di conseguenza, a titolo di esempio, l'affitto di quattro o cinque stanze potrebbe essere soggetto a interpretazioni diverse.
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Pertanto, per determinare se sia possibile affittare in locazione breve turistica tutte le stanze disponibili nel proprio immobile di residenza senza ulteriori autorizzazioni, è consigliabile consultare le disposizioni specifiche del proprio Comune. Le normative locali possono prevedere limiti o requisiti aggiuntivi per l'affitto di più stanze all'interno della propria residenza.
Al momento, le associazioni di categoria e gli operatori del settore stanno analizzando le implicazioni pratiche di queste nuove normative. È importante sottolineare che, sebbene la legge sia entrata in vigore il 9 gennaio 2025, si è in attesa dei regolamenti attuativi che definiranno le modalità operative per l'applicazione delle nuove norme.
Obblighi di Comunicazione e Registrazione
Gli obblighi di comunicazione dei dati, che già erano previsti previsti dalla precedente legge, sono confermati e precisati nell'articolo 72. La legge stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es.
I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n.
- comunicare i dati degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo (obbligo di Pubblica Sicurezza).
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Dal 3 settembre 2024 è operativo l’obbligo nazionale di ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per tutte le strutture ricettive e le locazioni turistiche. Il CIN si richiede esclusivamente tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo. Una volta ottenuto, deve essere esposto in ogni annuncio, portale online e materiale promozionale.
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In Toscana, al momento, non è previsto un CIR distinto per le locazioni turistiche non imprenditoriali (come invece avviene in altre regioni). Per le strutture ricettive imprenditoriali, possono esserci codici regionali rilasciati in sede di autorizzazione o iscrizione nei registri turistici.
Imposta di Soggiorno
Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno (Art. 70 c. 7 L.R.T. n. Ogni Comune può disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno alla nuova tipologia di offerta turistica.
Nello specifico per le locazioni turistiche è previsto il pagamento di € ......per persona per un massimo di ....
I proprietari di immobili che intendono utilizzarli con finalità di locazione turistica devono consegnare, PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’, al Comune la comunicazione secondo la modulistica predisposta.
Comunicazione di Inizio Attività
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica, in forma non imprenditoriale, deve presentare la Comunicazione di inizio attività, contestualmente all'inizio dell'attività locativa, attraverso la piattaforma regionale "Turismo5".
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Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale, deve presentare, esclusivamente in via telematica, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.
Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19.
Gestione Alberghiera e Unità Immobiliari Residenziali
L'art.22 comma 6 consente agli alberghi di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo.
Locazioni Turistiche vs. Attività Ricettive Extralberghiere
Si ricorda che le Locazioni Turistiche sono locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente. Ai fini della pubblicizzazione dell'attività non devono essere utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es.
non rientrano nella disciplina delle locazioni brevi prevista dall’art. Si tratta di attività disciplinate dalle norme regionali (in Toscana, la L.R. Inoltre, quando l'attività è organizzata con carattere di continuità e offre servizi accessori (es.
Mario possiede 5 appartamenti in Toscana che affitta per brevi periodi a turisti. A causa del numero di immobili gestiti (più di 4) e della presenza di servizi accessori, l’attività si considera imprenditoriale.
Contatti Utili
Imposta di soggiorno su Firenze: Referente Direzione Risorse Finanziarie - P.O. "Gestione imposta di soggiorno" Indirizzo Via del Parione n. 7 - 50123 FIRENZE Tel 055055 dal LUNEDI' al SABATO dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
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