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Legge Regionale sul Turismo in Abruzzo: Disciplina delle Strutture Ricettive

La Legge Regionale 26 gennaio 1993, n. 11, e successive modifiche, definisce le normative riguardanti le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari in Abruzzo, inclusi i prezzi, le classificazioni, le statistiche, la vigilanza e le sanzioni.

Finalità e Ambito di Applicazione

Art. 1. Finalità. (Omissis)

Art. 2. Ambito di applicazione. La legge si applica a:

  • Aziende alberghiere.
  • Strutture ricettive di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).
  • Strutture ricettive all’aria aperta come regolamentate dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n. (Omissis).

Comunicazioni e Procedure

Art. 3. Comunicazioni dei prezzi. (Omissis)

Art. 4. Comunicazione supplementare. Gli operatori di cui all'art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1° giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1° marzo, e ciò anche nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 3.

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Art. 5. Prima comunicazione. La mancata o tardiva segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48.

Art. 6. Modalità di comunicazione. (Omissis)

Il Dipartimento regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, trasmette telematicamente copia della tabella vidimata ai fini dell'esposizione al pubblico con le modalità di cui all'articolo 8.

Il Dipartimento regionale competente può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ovvero eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione.

Art. 7. Procedure. (Omissis)

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Art. 8. Esposizione prezzi. (Omissis)

SCIA e Controlli

Art. 9. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico ricettive sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9 bis. Ulteriori disposizioni. (Omissis)

Art. 10. Vigilanza. (Omissis)

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Art. 11. Controlli. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall’articolo 19 della L. n. 241/1990.

E’ fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della L. n. 241/1990.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al d.p.r. n. 445/2000, provvede ai sensi dell’articolo 21 della L. n. 241/1990.

Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 105, il Comune può avvalersi della collaborazione delle A.P.T. per l’espletamento dell’attività di vigilanza di cui al presente articolo.

Classificazione e Revoca

Art. 12. Classifica. (Omissis)

Art. 13. Pubblicazione. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di classifica della Giunta Provinciale - nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva - è pubblicata per estratto sul Foglio Annunzi Legali della Provincia.

Art. 14. Revoca della classifica. La classifica viene revocata dalla Giunta Provinciale, a seguito di istruttoria esperita dalla A.P.T.

Copia autenticata del provvedimento esecutivo di revoca viene dalla Provincia notificata al Comune ed al titolare della struttura interessati e all'A.P.T.

Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso con le modalità previste nel successivo art. 25.

Il Comune, scaduti i termini senza che sia stato presentato ricorso procede alla revoca dell'autorizzazione, così come previsto nel successivo art. 16.

Art. 15. Rilascio dell'autorizzazione. (Omissis)

Art. 16. Revoca dell'autorizzazione. Diffida, sospensione. (Omissis)

Art. 17. Rinnovi annuali. (Omissis)

Art. 18. Statistiche. (Omissis)

Art. 19. Rilevazioni statistiche. (Omissis)

Art. 20. Validità della classifica. (Omissis)

Istruttoria e Denominazione

Art. 21. Istruttoria per la classificazione. Alle proposte, formulate dalle Aziende di Promozione Turistica alla Giunta Provinciale ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, deve essere allegato:

  • Certificato di iscrizione alla Sezione speciale del Registro esercenti il Commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui alla legge 11.6.1971, n. 426 ed al relativo D.M. 4.8.1988, n. 324.

Art. 22. Denominazione. (Omissis)

Art. 23. Attribuzione di migliore classificazione. (Omissis)

Art. 24. Revisione di classifica. (Omissis)

Ricorsi e Commissione

Art. 25. Presentazione dei ricorsi. Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del F.A.L. riportante il provvedimento, alla Giunta Regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all'A.P.T.

Art. 26. Composizione Commissione. (Omissis)

Art. 27. Designazione rappresentanti. (Omissis)

Art. 28. Istituzione e funzionamento. La Commissione di cui al precedente art. 26 è istituita con deliberazione della Giunta Regionale.

Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede ai sensi della L.R. 2.2.1988, n. 12.

Raccolta e Trasmissione Dati

Art. 29. Raccolta dati. (Omissis)

Art. 30. Trasmissione dati. (Omissis)

Art. 31. Statistiche. (Omissis)

Art. 32. Elaborazione dati Province. Le Province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T. (Omissis).

Art. 33. Segnalazioni e Reclami. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al dipartimento regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore.

Vigilanza e Sanzioni

Art. 34. Vigilanza e controllo. (Omissis)

Art. 35. Competenze. (Omissis)

Art. 36. Pubblicazione. (Omissis)

Art. 37. Tessera di riconoscimento. (Omissis)

Art. 38. Atti di accertamento. (Omissis)

Art. 39. Sanzioni amministrative. I criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le modalità per proporre opposizione alle ordinanze di ingiunzione, sono stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

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