Ricongiungimento Familiare per Stranieri in Italia: Requisiti e Procedura
L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.
Chi può richiedere il ricongiungimento familiare?
Quando parliamo di Legge ricongiungimento familiare facciamo riferimento all’art. 29 D.Lgs. 286/1998.
Il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
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È possibile richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni. Al coniuge è equiparato il partner (anche dello stesso sesso) unito civilmente, purchè maggiorenne e non legalmente separato (legge 20 maggio 2016, n.76; Circolare del Ministero dell’Interno 5 agosto 2016, n.3511);
- i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;
- i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Non è possibile quindi il ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella.
Il ricongiungimento familiare non è consentito se il richiedente risulta già coniugato con altro coniuge residente in Italia.
È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla-osta può in tal caso essere presentata per conto del minore dal genitore regolarmente soggiornante. Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggio si tiene conto del possesso di questi da parte dell’altro genitore.
Requisiti per il ricongiungimento familiare
Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo, studio, motivi religiosi o familiari.
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Salvo quanto previsto dall’articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
- di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Requisiti di Alloggio
L’interessato dovrà quindi richiedere l’apposito certificato all’Ufficio Tecnico del Comune di residenza. Se la persona che chiede il ricongiungimento è ospite dovrà accompagnare all’istanza di ricongiungimento anche la dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento, secondo il modello S2, dalla quale si evince il consenso ad ospitare anche il familiare o i familiari ricongiunti. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su modello S1.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda anche una copia del contratto di locazione o comodato o proprietà dell’immobile, della durata non inferiore a sei mesi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
I requisiti relativi all’idoneità abitativa, come indica la Circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2009 n. 7170 , in conformità con la direttiva dell’Unione Europea in materia di ricongiungimento familiare (articolo 7, par. 1, lett. a), sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
In particolare l’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti:
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- Altezza minima: 2,70 metri
- Aerazione: Soggiorno e cucina con finestra apribile. Bagno, quando non dotato di finestra, munito di impianto di aspirazione meccanica.
Superficie minima per abitante:
Numero di Abitanti | Superficie Minima (metri quadrati) |
---|---|
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 42 |
4 | 56 |
Ogni Abitante Successivo | + 10 |
Composizione dei locali:
- Stanza da letto per 1 persona: 9 metri quadrati
- Stanza da letto per 2 persone: 14 metri quadrati + una stanza soggiorno di 14 metri quadrati
Per gli alloggi monostanza:
- 1 persona: 28 metri quadrati (comprensivi del bagno)
- 2 persone: 38 metri quadrati (comprensivi del bagno)
Requisiti di Reddito
Quale è il reddito minimo necessario per poter ricongiungere un familiare? I parametri di reddito sono aggiornati annualmente. Il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere. Il reddito necessario si calcola sulla base dell’importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere.
Per esempio, per il 2021 l’assegno sociale è pari a 5.983,64 € e per ricongiungere un familiare è necessario avere un reddito 8.975,46 €; per ricongiungere due familiari è necessario avere un reddito di 11.967,28 €, e così via.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari di protezione internazionale è sempre necessario solo un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Come richiedere il visto di ingresso per familiare al seguito?
Il visto di ingresso per familiare a seguito favorisce la coesione familiare, attraverso la possibilità per i familiari di uno straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, di fare ingresso in Italia direttamente insieme al proprio congiunto.
Al fine di ottenere tale visto è necessario soddisfare le stesse condizioni previste per il ricongiungimento familiare (ovvero requisiti di parentela e di disponibilità di alloggio e di reddito).La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. La domanda deve essere inoltrata in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione utilizzando il modello T, mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.
Solo in questo caso, lo straniero titolare del permesso di soggiorno che presenti la sua richiesta mentre si trova ancora all’estero può avvalersi di un procuratore speciale in Italia per la presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Procedura per il ricongiungimento familiare
Che requisiti occorrono per ottenere il visto per ricongiungimento familiare con il coniuge all’estero? Per l’ottenimento del visto d’ingresso è necessario che il coniuge regolarmente residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico, utilizzando l’apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.
Dal 17 agosto 2017 la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare è interamente digitale.
Lo Sportello Unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari. Se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.
Attenzione: il nulla osta non è necessario per i familiari stranieri di cittadini italiani, di cittadini dell’Unione Europea, o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso.
Se la domanda è accolta lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento, trasmettendo per via telematica direttamente agli Uffici Consolari Italiani nel Paese di origine o di residenza del familiare ancora all’estero e da ricongiungere, aprendo la seconda fase della procedura, ovvero la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.
I familiari per i quali è stato richiesto il nulla osta devono dunque presentare agli Uffici Consolari, insieme alla richiesta di rilascio del visto di ingresso, la certificazione attestante il rapporto di parentela (matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario) debitamente tradotta e legalizzata dall’autorità consolare. Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri in base alla Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 1961)
Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o se quest’ultima non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, anche procedendo all’esame del DNA, effettuate a spese degli interessati.
Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.
Se, invece, la domanda è respinta, contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia.
Il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta. L’esito dipende dalla verifica dell’autenticità da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare.
Se il richiedente è titolare dello status di rifugiato il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti attestanti l’esistenza dei vincoli familiari o il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari.
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia deve presentare la dichiarazione scritta di cessione fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza.
Tempi per il rilascio del nulla osta
Quanto tempo occorre per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare? Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari e deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
Tutela della famiglia e dell’unità familiare nell’ordinamento italiano
L’art.29, comma 1, della Costituzione riconosce i diritti fondamentali della famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio. Il legame familiare è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento nell’ampio quadro delle generali garanzie dell’individuo rispetto ai diritti originari e fondamentali a lui riconosciuti.
Il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare è riconosciuto anche agli stranieri?
Si, il diritto all’unità familiare è riconosciuto e garantito dall’art. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare.
La titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti d’età previsti dalla legge italiana.
In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito. in presenza dei requisiti, in peremesso per lavoro o per studio.
Infine, è prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto. Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.
Estensione ai partner di unioni civili
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare prot. n. 3511 del 5 agosto 2016, ha chiarito che le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd.
La circolare del Ministero dell’Interno sottolinea come il comma 20 articolo 1 della Legge 20 maggio 2016 equipari le parti di una unione civile ai coniugi del matrimonio e di conseguenza questi possono beneficiare dell’estensione dell’applicazione degli artt. 29 ss.
Qualora uno dei due contraenti di una unione civile sia un cittadino italiano e l’altro un cittadino straniero, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art.
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