Licenza Turistica in Alto Adige: Requisiti Essenziali per Case e Appartamenti Vacanze
La provincia di Bolzano, ovvero l’intero Alto Adige, sta istituendo nuove regole per combattere il turismo di massa, un problema che passa anche per il controllo della proliferazione eccessiva delle strutture per affitti brevi, che, oltre a saturare le località, fanno crescere in maniera incontrollata il prezzo degli affitti. L’assessore al Turismo vuole mettere un tetto massimo ai pernottamenti nella provincia, per la prima volta in Italia.
Case e Appartamenti per Vacanze (C.A.V.): Definizione e Requisiti
Sono case e appartamenti per vacanze (C.A.V.) le unità abitative arredate e dotate di angolo cottura o di servizio autonomo di cucina gestite imprenditorialmente da chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo e le offre in locazione ai turisti, assicurando i servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione della legge. Le C.A.V. ubicate in immobili a corpo unico o a più corpi situati in un’unica area delimitata e dotate di strutture accessorie a disposizione degli ospiti, se gestite in forma unitaria, assumono la dizione di "residence".
Le C.A.V. devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l’uso abitativo anche con riferimento alle superfici minime delle camere e degli altri locali. Per le case e appartamenti per vacanze dizione “residence”, i regolamenti comunali possono prevedere superfici minime diverse rispetto a quelle previste per gli alloggi ad uso abitativo. Deve essere assicurata la fornitura di arredo, utensili e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti.
Servizi Obbligatori per C.A.V.
I servizi minimi che si devono obbligatoriamente garantire sono:
- Pulizia della casa o dell’appartamento e dotazione di biancheria pulita ad ogni cambio di cliente
- Fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali
- Recapito assicurato almeno 10 ore su 24
- Assistenza all’ospite per interventi urgenti di manutenzione ordinaria
Obblighi Normativi del Gestore
Il gestore dell'attività è tenuto ai seguenti obblighi normativi:
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- Acquisire, indicare ed esporre il CIN.
- Comunicare i nominativi degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro le 24 ore, esclusivamente tramite il portale weballoggitati.it accessibile con le credenziali fornite dalla Questura di Trento.
- Inserire online le presenze turistiche (moduli C59-ISTAT) nel Sistema Turistico provinciale (STU) per la rilevazione statistica ISTAT.
- Versare l'imposta provinciale di Soggiorno, riscossa dai propri ospiti, tramite il portale Pagosemplice alle scadenze stabilite. Tutte le informazioni relative all'applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno sono reperibili sul sito di Trentino Riscossioni S.p.a nella sezione dedicata alla predetta imposta di soggiorno.
SCIA e Documentazione Necessaria
Presentare al Comune di competenza la SCIA - segnalazione certificata di inizio attività per CAV attraverso lo Sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP) dei Comuni trentini, accessibile al link: www.impresainungiorno.gov.it previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Anche le domande di modifica o cessazione devono essere inoltrate con le medesime modalità.
Alla SCIA va allegata la seguente documentazione:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- Dichiarazioni sostitutive di certificazione requisiti morali e dichiarazione antimafia
- Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in corso di validità per cittadini extracomunitari
- Ricevuta dell'avvenuto pagamento di eventuali diritti di istruttoria.
L'attività può essere legittimamente iniziata dal giorno successivo alla presentazione della SCIA.
Il Comune ha 60 giorni dalla presentazione della SCIA per effettuare controlli sulla documentazione e comunicare eventuali motivi ostativi al proseguimento dell'attività.
L'Ufficio ricettività e professioni turistiche del Servizio Turismo e Sport provvederà a comunicare all'utente le credenziali per accedere al Sistema Informativo Turismo provinciale (STU) per gestire le opportune modifiche anagrafiche e per comunicare le presenze ai fini statistici (C59-ISTAT).
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Al Comune deve altresì essere comunicata ogni successiva variazione relativa ai requisiti dichiarati e l’eventuale cessazione dell’attività.
Disciplina degli Esercizi Alberghieri ed Extra-Alberghieri
L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un pubblico esercizio sono soggetti all'obbligo di licenza da parte del sindaco territorialmente competente. La licenza di norma è rilasciata a tempo indeterminato. Assieme al rilascio della licenza il sindaco attribuisce all'esercizio la classificazione in base ai requisiti di qualità posseduti. Il modulo di classificazione può essere richiesto in comune.
La cessazione dell'attività di un esercizio pubblico va comunicata per iscritto al comune competente ed al Servizio d'igiene e sanità pubblica entro trenta giorni tramite il modulo per la registrazione degli operatori del settore alimentare. La comunicazione come anche le licenze originali (licenza per l'esercizio ed attestato di idoneità) con annesso il predetto modulo (denuncia in materia di igiene) sono da consegnare in comune.
Limitazioni e Prospettive Future
Se approvata, la nuova delibera della provincia autonoma imporrà un massimo di 239.088 posti letto turistici in tutto l’Alto Adige. In sostanza si tratta di mezza regione in cui sarà prevista una specie di numero chiuso ai pernottamenti, affiancato al divieto per i residenti di creare nuovi affittacamere o mettere a disposizione nuovi posti letto in case private.
Una decisione che prova ad affrontare con interventi concreti un problema strutturale, cioè il turismo di massa e la proliferazione incontrollata degli affitti brevi che hanno aggravato la crisi abitativa di molte città.
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L'obiettivo dichiarato dell'esecutivo provinciale è portare a una completa rivalutazione e ristrutturazione del settore turistico e prestare il fianco all'istituzione di nuovi divieti.
Fortunatamente, la proposta dell’assessore al Turismo Arnold Schuler, non sembra voler trasformare l’Alto Adige in un esclusivo parco divertimenti a pagamento, ma tutelare il patrimonio naturalistico della zona e allo stesso tempo, tenere sotto controllo gli affitti.
Il Gestore è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. I prezzi minimi e massimi devono essere comunicati all'organizzazione turistica locale entro il 1° ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1° dicembre e dal 1° giugno successivo.
Affittacamere in Alto Adige
Non esiste una vera e propria tipologia di “Bed and Breakfast” in Alto Adige, bensì esiste l'Affittacamere che è regolato dalla Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 27 agosto 1996, n.
L’art. 1 della legge provinciale n. 12/1995 "Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie" regola chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. Inoltre prevede la somministrazione di pasti e bevande limitata alle persone alloggiate.
L’apertura, la variazione, la cessazione dell’attività di affitto di camere ed appartamenti sono soggette alla presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
La SCIA (con contestuale SCIA SANITARIA qualora vi sia la somministrazione di pasti e bevande limitata alle persone alloggiate) va presentata esclusivamente online tramite il portale SUAP.
Per accedere al SUAP è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS e disporre di firma digitale e casella Pec.
Alla SCIA vanno allegati:
- Ricevuta versamento dei diritti di istruttoria (25,00)
- Copia di un documento d’identità del titolare/legale rappresentante impresa (+ permesso di soggiorno se extracomunitario)
- Planimetria dei locali in scala 1:100 con rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali
- Atto comprovante la disponibilità dei locali (contratto d’affitto immobile o certificato comprovante la proprietà)
- Domanda di classificazione degli esercizi di affittacamere e appartamenti per ferie
- Modulo di rilevamento per la classificazione dell’esercizio di affittacamere e appartamenti per ferie
Solo per la la somministrazione di pasti e bevande limitata alle persone alloggiate:
- Ricevuta versamento spese per la registrazione a favore dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (20 euro c/o Cassa di Risparmio di Bolzano Spa IBAN IT 61 W060 4511 6190 0000 0001 000).
L'inizio dell'attività è contestuale alla trasmissione della SCIA mediante Suap telematico in quanto la SCIA ha efficacia immediata. Entro 60 giorni l’Ufficio verificherà la correttezza delle dichiarazioni rese nella SCIA.
Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- Requisiti di onorabilità
- Requisiti urbanistici dei locali oggetto dell’attività
- Requisiti sanitari dei locali oggetto dell’attività
- Parcheggi