Locazioni Turistiche in Piemonte: Normativa e Adempimenti
Il contratto di locazione ad uso abitativo con finalità turistiche è un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo (max 30 gg con lo stesso soggetto nell’anno solare), il cui scopo precipuo è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l’unica finalità turistica (secondo la normativa della Regione Piemonte), ovvero insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria. Le locazioni ad uso turistico non sono da considerarsi strutture turistico-ricettive ma affitti privati e, in quanto tali, afferiscono ad un ambito giuridico-normativo di competenza statale.
Caratteristiche e Requisiti
La locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti così come disposto dall’articolo 5, comma 2 della legge regionale 30 agosto 2017 n. L’alloggio deve pertanto essere funzionale e non è possibile affittare soltanto camere.
Il discrimine tra locazione ad uso turistico e strutture ricettive è dato dall’offerta di servizi o meno. Per la locazione non è ovviamente possibile offrire servizi tipicamente alberghieri, quali la pulizia dei locali infrasettimanale, il cambio biancheria, la colazione o altri pasti.
Comunicazione Iniziale e CIR
Coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi FINO A 30 GIORNI devono effettuare la COMUNICAZIONE INIZIALE attraverso il servizio "Locazioni Turistiche" compilando il format online del modello LT_2018 (Allegato H del r.r. 4/2018). La procedura per registrarsi è semplice. Il servizio è gratuito e si può accedere da computer, notebook, smartphone e tablet.
Il CIR nella Regione Piemonte ed è stato istituito inizialmente esclusivamente per le locazioni turistiche fino a 30 giorni, ovvero per gli affitti brevi (art. 14 del regolamento regionale 8 giugno 2018 n. 4 attuativo dell’art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13); successivamente, con la legge regionale 9 marzo 2023 n. 3, e in particolare all’art. 124, il CIR viene esteso a tutte le rimanenti strutture ricettive.
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Tuttavia, non è necessario esporre il CIR in caso di utilizzo della denominazione delle strutture ricettive, nei loghi o nella semplice visibilità delle stesse nell’ambito di attività non direttamente connesse ad iniziative promozionali.
Dal mese di settembre 2024 operativa la procedura online per l'assegnazione del CIN Codice identificativo nazionale. Tuttavia è bene ricordare che l'assegnazione del CIN non comporta un vero e proprio passaggio di dati da una banca dati locale ad una nazionale, con l'azzeramento ed "oscuramento" della prima, ma comporta il mantenimento di entrambi gli adempimenti, come del resto confermato sia dal DM 6 giugno 2024 (ove si si afferma genericamente che "il rilascio del CIN non esonera l'interessato dall'assolvimento degli obblighi previsti dalla rispettive normative regionali") sia dalle FAQ pubblicate sul portale del Ministero del Turismo.
I locatori di immobili privati che intendono affittare per finalità turistica dovranno effettuare la relativa comunicazione sul portale della pubblica amministrazione regionale Servizi Regione ed integrato a Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000), così come stabilito dalla legge regionale n. 13/17 attraverso il modello LT_2018 (Allegato H del R.r. 4/2018) compilabile in via telematica, che verrà inviata direttamente al Comune e alla Provincia di competenza.
Dal portale Servizi della Regione dedicato alle locazioni turistiche, fare clic su “Accesso Libero. Allegare copia in formato digitale della carta d’identità nei formati PNG, JPG, PDF con dimensione massima di 1 MB; inoltre, il locatore deve disporre del proprio codice fiscale e dei dati catastali degli immobili oggetto della comunicazione.
Una volta ottenuto il CIR ci si potrà rivolgere alla propria Questura per ottenere i codici di accesso Alloggiati web, per la registrazione degli inquilini ai sensi dell'art. 109 del TULPS.
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Obblighi e Adempimenti
Comunicare giornalmente gli ospiti ai sensi dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. Il portale Alloggiati Web è raggiungibile a questo indirizzo.
Il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile se si destinano a locazione breve fino a quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta, come previsto dalla Legge n.178/2020, art. 1, c. 595.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi per gli affitti brevi di immobili situati nella Regione Piemonte, è necessario compilare il modello online, che verrà inviato direttamente al Comune di competenza.
Attività Imprenditoriale
Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o brevi in forma imprenditoriale, oppure adibisce a locazione più di 4 (quattro) immobili è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Importante: come indicato nella FAQ 6.3. possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931; rispetto dei requisiti edilizi, urbanistici di igiene, sicurezza e prevenzione incendi.
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La legge regionale del Piemonte 9 marzo 2023 n. 3 si è conformata alle sanzioni previste dalla legge nazionale n. Può essere effettuata online.
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