Tassazione delle Mance nel Settore Turistico in Italia: Novità e Chiarimenti
La consuetudine di offrire una liberalità al personale dipendente, nota come "mancia", è particolarmente diffusa nel settore turistico e nei pubblici esercizi come ristoranti e bar in Italia. Questo gesto di apprezzamento, comune soprattutto tra i turisti stranieri, sebbene volontario, ha implicazioni significative sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
Disciplina delle Erogazioni Liberali al Personale Dipendente
Secondo la legislazione italiana, le mance sono considerate parte integrante del reddito da lavoro dipendente, come stabilito dall'art. 51 c. 1 DPR 917/86: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali (vedi mance), in relazione al rapporto di lavoro”.
Oltre alle implicazioni fiscali e contributive, che richiedono una corretta gestione in busta paga e nel libro unico del lavoro, vi sono anche aspetti contabili da considerare, soprattutto in ragione della diffusione dei pagamenti elettronici, tramite carte di credito e di debito. Il legislatore con la Legge di Bilancio 2023, art.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche alla disciplina fiscale delle mance percepite dai lavoratori del settore turistico e della ristorazione. Le novità riguardano principalmente l’innalzamento della soglia reddituale per l’accesso al regime agevolato e l’incremento della percentuale di franchigia applicabile.
- In precedenza, il limite era fissato a 50.000 euro.
- Dal 2025, il limite di mance che possono essere tassate con l’aliquota agevolata del 5% passa dal 25% al 30% del reddito percepito dal lavoratore nell’anno di riferimento.
I datori di lavoro dovranno continuare a trattenere l’imposta sostitutiva sulle mance percepite e versarla all’Agenzia delle Entrate, verificando il rispetto della soglia reddituale dei dipendenti. Inoltre, nella certificazione unica (CU) dovranno essere distintamente indicate le mance assoggettate a imposta sostitutiva e quelle tassate con il regime ordinario. Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rendono il regime fiscale delle mance più inclusivo e vantaggioso per i lavoratori del settore turistico. L’aumento della soglia di reddito e della percentuale di franchigia consente un maggiore accesso alla tassazione agevolata, con benefici sia per i dipendenti sia per le aziende.
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Regime Sostitutivo di Tassazione per le Mance
Attraverso la disposizione in commento è stata offerta ai lavoratori del settore turistico-alberghiero (come ad esempio, camerieri, receptionist, barman, etc) la possibilità di usufruire di un regime sostitutivo di tassazione per le mance e le liberalità corrisposte dai clienti. Questa disposizione rientra nel vasto novero di misure adottate dal governo e improntate alla riduzione del cuneo fiscale, nonché al contrasto all’evasione.
Ciò è quanto previsto dalla Legge 29 Dicembre 2022 n. 197, all’articolo 1 (comma 58) che deroga all’art. 51 del TUIR sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Quest’ultimo infatti, include le erogazioni liberali tra le fattispecie costituenti reddito da lavoro dipendente, indicandone l’assoggettamento a tassazione IRPEF (tale classificazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
Sono rilevanti le somme concesse a titolo di liberalità in denaro o tramite mezzi di pagamento elettronici. Il beneficio consiste nell’applicazione sulle elargizioni percepite dai clienti di una imposta sostitutiva del 5% (Circolare n. La disposizione, dunque, prevede un regime di tassazione opzionale (imposta sostitutiva del 5%) da applicarsi al totale delle mance percepite dai lavoratori del settore turistico-alberghiero.
Il suddetto regime di tassazione è disapplicabile soltanto previa espressa rinuncia del contribuente che, nel caso, è chiamato inserire in dichiarazione quanto percepito a titolo di liberalità (come appunto previsto dall’art. 51 del TUIR). Lo stesso comma 58 stabilisce inoltre che le somme in oggetto “sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Similmente alla disciplina concernente la cedolare secca, è poi disposto che le liberalità in oggetto devono comunque essere conteggiate ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici, qualora, per l’ottenimento di questi ultimi, le norme facciano specifico riferimento a determinati parametri reddituali (comma 59). Di fatto, quindi, il regime in commento opera, quindi, in deroga al regime ordinario IRPEF di cui all’art.
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Condizioni per l'Applicazione del Regime Sostitutivo
Per poter beneficiare del regime sostitutivo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Le liberalità percepite non superano il limite del 30% del reddito prodotto nell’anno precedente per le relative prestazioni di lavoro (art. 1 Legge n. 207/24, comma 520).
- Il lavoratore interessato presta servizio all’interno di strutture private (elencate all’articolo 8 del codice del turismo, D.Lgs. n. 79/11) ed è titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nell’anno precedente (art. 1 Legge n.
Nel caso in cui tutte le condizioni sopracitate fossero soddisfatte, deve essere lo stesso sostituto d’imposta a trattenere quanto dovuto all’erario (art. 1 Legge n.
In linea generale, a norma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 79/11, strutture ricettive sono:
- Alberghiere e paralberghiere (es. alberghi, residence).
- Extralberghiere (es. B&B, case vacanza).
- All’aperto (es. campeggi, villaggi turistici).
Il limite reddituale di 75.000 euro deve essere verificato andando a considerare tutti i redditi da lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore nell’anno precedente. Sono compresi i redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nei settori sopra indicati e tenendo conto delle mance già assoggettate a imposta sostitutiva.
La tassazione agevolata è limitata al 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Il limite del 30% rappresenta una franchigia. Infatti, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. L’importo delle mance detassate non deve essere preso a riferimento nella determinazione del TFR. Inoltre, tale valore non concorre alla determinazione della base imponibile dei contributi e dei premi Inail.
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Versamento dell'Imposta Sostitutiva
Il sostituto d’imposta che interviene nella riscossione, è tenuto a versare l’imposta sostitutiva tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo (risoluzione n.
- “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n.
- “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n.
- “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n.
- “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n.
- “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n.
All’interno del modello F24, i codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nello spazio “Importi a debito versati”.
Certificazione Unica e Modello 730
Le somme percepite dai lavoratori del settore turistico alberghiero, salvo espressa rinuncia del lavoratore, devono essere assoggettate ad un tassazione sostitutiva dell’IRPEF del 5%. Questo fino ad un ammontare non superiore al 30% del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno per questo tipo di prestazioni (ricompense comprese).
L’applicazione ed il versamento dell’imposta sostitutiva da parte del datore di lavoro deve risultare dalla Certificazione unica che deve essere rilasciata al lavoratore. Il rigo C16 del modello 730 deve essere compilato per l’indicazione delle mance percepite ed assoggettate ad imposta sostitutiva. La compilazione del rigo è obbligatoria in quanto tale indicazione permette la corretta determinazione del trattamento integrativo, indicato nel rigo C14.
In altre parole, il rigo C16 deve essere compilato in presenza di una Certificazione unica nella quale sia stato compilato il punto 651, 652 o 655.
Colonna 7 “Assenza requisiti“: deve essere barrata se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Il contribuente ha la possibilità di decidere se modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene questa meno vantaggiosa per lui.
In pratica, deve essere barrata la colonna 5 o 6, a seconda dei casi per confermare la tassazione applicata dal sostituto. Al contrario si deve barrare al colonna 5 o 6 in senso opposto rispetto a quanto indicato nella Cu, per modificare la scelta di tassazione in relazione a quanto fatto dal sostituto.
Ipotizziamo un lavoratore in possesso dei requisiti previsti, abbia percepito redditi derivanti dal settore turistico nel 2025 per 30.000 euro, di cui 10.000 euro per mance. Colonna 6: barrare tassazione sostitutiva.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 26 del 29 agosto 2023 contenente alcuni chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dai lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. La stessa Agenzia, con la Risoluzione n. 16 del 17 marzo scorso, aveva reso nota l’istituzione del codice tributo 1067 per il versamento, mediante Mod.
Di seguito si analizzano le indicazioni contenute nella Circolare n. Il primo aspetto preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’ambito di applicazione del regime di tassazione agevolata delle mance. A tale riguardo, la norma istitutiva individua, come destinatari della misura agevolativa, i lavoratori impiegati in “ (...) strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n.
Da parte sua, l’Agenzia precisa che le mance che beneficiano del regime di tassazione agevolata sono quelle percepite dai lavoratori per “(...) prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e (...) ristorazione”, intendendo per tali le prestazioni di lavoro rese sia presso le strutture ricettive sia presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge n.
Per la verifica del limite reddituale in esame, l’Agenzia rinvia poi ai chiarimenti resi, per quanto compatibili, con la Circolare n. 28/2016, paragrafo 1.1.2 in materia di detassazione dei premi di risultato. tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art.
Un aspetto di assoluto rilievo è costituito dal limite di importo - fissato dalla norma - entro il quale è possibile assoggettare le mance alla tassazione sostitutiva.
Se il sostituto d’imposta in questione è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU per l’anno precedente, applica automaticamente l’imposta sostitutiva. A tale proposito, si evidenzia che il sostituto d’imposta, specie in caso di rapporti di lavoro di durata annuale, potrebbe non essere a conoscenza di eventuali ulteriori rapporti intrattenuti dal medesimo lavoratore nel corso del periodo d’imposta precedente.
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene mediante Mod. F24, utilizzando il codice tributo 1067 (cfr Aggiornamento AP n.
Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. Al riguardo, nel silenzio della norma, la rinuncia può essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole.
Da ultimo, l’Agenzia fornisce alcune precisazioni sul piano contabile. Nello specifico, viene chiarito che, ai fini IVA, le mance elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e, pertanto, non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro.
È rimessa, infine, al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.
Mance e Contratti di Somministrazione
La tassazione agevolata sulle mance si applica a tutti i lavoratori impiegati presso le strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche se non sono dipendenti diretti delle strutture: lo conferma l’Agenzia delle entrate, in risposta al quesito e alle soluzioni interpretative proposti dal Ministero del Turismo. La formula del contratto di somministrazione rappresenta un caso applicativo significativo.
Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, infatti, il trasferimento delle mance dalla struttura ospitante al fornitore esterno rappresenta una semplice movimentazione di denaro, priva di rilevanza fiscale. A tal fine, per assicurare la corretta tassazione, è necessario un sistema di comunicazione tra la struttura che riceve le mance e l’agenzia di somministrazione o il fornitore esterno.
Non v'è infatti dubbio che anche i dipendenti dei fornitori esterni che lavorano in albergo concorrano, insieme ai loro colleghi assunti alle dirette dipendenze della struttura ricettiva, all'erogazione al servizio alla clientela.
Impatto Economico e Statistiche
Il Sole 24 Ore ha evidenziato i risultati del primo bilancio dell’applicazione dell’imposta agevolata del 5% sulle mance dei lavoratori del settore turistico. Lo studio, su dati Caf Acli, rivela che la mancia detassata vale in media 943 euro annui per lavoratore.
Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha commentato così sui suoi canali social:” Le chiamano mance, ma la detassazione del 5% ai lavoratori del turismo vale 943 euro annui. Come ha ricordato in diverse occasioni il ministro “prima del Governo Meloni le mance erano soggette alla stessa tassazione del lavoro dipendente. Grazie alla nuova normativa, ora c’è una tassazione del 5%. Eravamo l’unica Nazione in cui le mance erano tassate come il reddito da lavoro.
“L’articolo 146 del CCNL, rinnovato da poco, vieterebbe la percezione delle mance e questo non aiuterebbe la misura.
Le mance rappresentano una componente significativa per il personale impiegato nel settore della ristorazione e dell'ospitalità. L'adozione di sistemi di pagamento elettronico semplifica la gestione e la tracciabilità delle mance.
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