UNIURG e il Settore Turistico: Informazioni Utili sulle Comunicazioni Obbligatorie
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 2/2012 della Direzione Generale Politiche del Lavoro, ha chiarito che l’assunzione del personale nel settore dei pubblici esercizi e del turismo può essere fatta anticipatamente con modello UNIURG, facendo seguito al Decreto Semplificazioni.
Chiarimenti del Ministero del Lavoro
La Direzione Generale Politiche del Lavoro ha sentito l'esigenza di ulteriori chiarimenti che ha ritenuto di esplicitare con la nota prot. 194 del 29 marzo 2022, in materia di comunicazioni obbligatorie nei settori del Turismo e dei Pubblici esercizi, con l'approvazione dell’art. 18 del D.L. n. 5/2012 ed i chiarimenti della circolare n. 2/2012 del Ministero del Lavoro.
Nei chiarimenti si sottolinea che nelle more dell’adeguamento della modulistica, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione, per la comunicazione obbligatoria nei suddetti settori, sul portale www.cliclavoro.gov.it, un modello UNIURG integrato delle informazioni inerente la tipologia contrattuale in oggetto.
Il modello UNIURG messo a disposizione ha il campo “tipologia di comunicazione” nel quale è inserita l’informazione “comunicazione settore turistico e dei pubblici esercizi ex lege n.”. Tramite questo modulo è possibile effettuare la comunicazione di assunzione dei lavoratori nel settore del turismo in caso di urgenza dovuta a esigenze produttive.
Utilizzo del Modello UNIURG
Con una nota sul proprio portale il Ministero conferma l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo. Si specifica che l'adempimento verrà correttamente espletato solo a seguito di autenticazione "forte" sul relativo applicativo ministeriale.
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La previsione di eliminare l'invio tramite fax del modello Unificato Urg è diretta conseguenza delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Si ricorda che l'invio dell' Unificato Urg da solo non soddisfa il corretto adempimento: è necessario infatti integrare la comunicazione con l'invio della comunicazione obbligatoria mediante il sistema Sintesi entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro (entro tre giorni nel settore turistico e pubblici esercizi).
In caso di dubbi è possibile contattare il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Eccezioni all'uso del Modello Unificato Urg
Il modulo "Unificato Urg" non deve essere usato in caso di assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, quali ad esempio eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani; terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (es.
assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l’assunzione entro i cinque giorni successivi senza neppure l’obbligo di una preventiva comunicazione sintetica.
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Comunicazioni Obbligatorie: Dettagli e Scadenze
Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, intendendo come “inizio del rapporto di lavoro” la data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e l’obbligo della retribuzione.
Ai fini della norma ciò che rileva è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa. Pertanto se l’ultimo giorno utile cade in un giorno festivo non può valere la regola della proroga automatica del termine al giorno successivo, poiché ciò equivarrebbe a modificare il precetto e a vanificarne la finalità, in quanto la comunicazione non sarebbe più antecedente.
In questi casi la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero, ove possibile, nel giorno festivo con gli strumenti disponibili (fax, invio informatico). per la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro cinque giorni dall’evento. La scadenza del termine in un giorno festivo, comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.
Comunicazione nel Settore Turistico e dei Pubblici Esercizi: Ulteriori Dettagli
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2369 del 16 febbraio 2012, ha fornito indirizzi operativi per l’adempimento degli obblighi in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro per il settore turistico e dei pubblici esercizi, alla luce delle novità introdotte dal DL 5/2012 (decreto semplificazioni).
Secondo la nuova normativa, “nel settore turistico e dei pubblici esercizi, il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, purchè dalla comunicazione preventiva risultino, in maniera inequivocabile, la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro”.
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Nelle more dell’adeguamento della modulistica da parte dei sistemi informatici regionali, il Ministero ha messo a disposizione, sul portale www.cliclavoro.gov.it, un modello UNIUrg integrato delle informazioni inerenti la tipologia contrattuale, che il datore di lavoro dovrà inviare esclusivamente per via telematica.
Precisazioni Aggiuntive del Ministero del Lavoro
Premessa - A seguito della pubblicazione della nota n. 2369/2012 del M.L.P.S., in cui sono stati forniti i primi chiarimenti applicativi in merito alla comunicazione di assunzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, il Ministero del Lavoro ha riscontrato che sussistono ancora dubbi circa l’applicazione della modifica legislativa introdotta dall’art. 18, del D.L. n. 5/2012 (il c.d. “Semplificazioni burocratiche”).
Pertanto, integrando la su citata nota, con quella n. 4269 del 26 marzo scorso, il Ministero del Lavoro precisa che le aziende ammesse alla comunicazione prevista dall'art. 4, c. 2, della L. n. 183/11, possono identificarsi anche in quelle che non rientrano nella classificazione "Ateco 2007", ma che comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi.
Quindi, restano escluse dall'ambito operativo della comunicazione semplificata quei rapporti di lavoro che pur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.
La Novella Legislativa
La novella - Il nuovo provvedimento legislativo è riconducibile all’art. 18 del D.L. n. 5/2012, il quale interviene sulle comunicazioni da inviare al Centro per l’Impiego per le assunzioni extra nei pubblici esercizi. In sostanza, la nuova disciplina stabilisce che per tutte le assunzioni (anche extra) del settore dei pubblici esercizi va fatta la comunicazione anticipata prima dell'instaurazione del rapporto.
Inoltre, se il datore di lavoro non ha tutti i dati è sufficiente inviare, in via preventiva, al Centro per l'Impiego, con le modalità usuali, quelli relativi al nome del prestatore e alla tipologia contrattuale, fermo restando l'obbligo della integrazione entro il terzo giorno successivo (e non cinque), pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500, di cui all’art. 19, c. 3, del D.Lgs n. 276/2003.
Nota n. 2369/2012
Nota n. 2369/2012 -In sostanza,con la nota protocollo n. 2369/2012 il Ministero precisa che, i datori di lavoro interessati alla semplificazione possono usare il modello “Uniurg” per effettuare la Comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione, esclusivamente in via telematica, da completare entro il terzo giorno seguente l'istaurazione del rapporto di lavoro, mediante la trasmissione del modello “Unilav”.
In quell’occasione, il Ministero del Lavoro ha fornito altresì i codici attività “Ateco 2007” per i quali dovesse ritenersi operante la predetta semplificazione.
Ultimi Chiarimenti
Ultimi chiarimenti -A causa di alcuni dubbi interpretativi circa l’applicazione della comunicazione obbligatoria preventiva, il Ministero del Lavoro torna sul punto con la nota n. 4269/2012 precisando che le aziende ammesse alla comunicazione prevista dall’art. 4, c. 2, della L. n.
Lavoro Sportivo: Le Regole per la Comunicazione
Il Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, ha pubblicato il Decreto del 27 ottobre 2023 in materia di attività sportive dilettantistiche - “UNILAV Sport” e i relativi allegati (assunzione e cessazione anticipata).
Il Decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che un ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
Le comunicazioni possono essere effettuate, anche attraverso il Registro, dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a. destinatarie della prestazione dilavoro sportivo dilettantistico anche per il tramite dei soggetti abilitati (articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
Rapporti di Lavoro Extra
Un’azienda prevede di attivare rapporti di lavoro extra, così come previsto dall’art. 54 del CCNL Turismo Federturismo. Se ciò non fosse possibile, in quanto la prestazione viene richiesta il giorno stesso, va utilizzato il modello UNIURG prima dell’avvio della prestazione extra.
Nel dettaglio, il testo dell’art. Ulteriori casi ed ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione di secondo livello.