Matrimonio per Procura Stranieri: Requisiti e Procedura
L'ampliarsi dei paesi coinvolti nei processi migratori internazionali ha prodotto negli ultimi anni in Italia (e nella nostra regione) uno scenario inedito dal punto di vista dell'integrazione, anche attraverso matrimoni fra cittadini stranieri e cittadini italiani. Un "matrimonio misto" in Italia si riferisce all'unione tra un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Matrimonio da Celebrare Davanti all'Autorità Consolare Italiana
Se desiderate sposarvi presso una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana (casi previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 71/2011), dovete presentare un'istanza di celebrazione di matrimonio consolare. Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (art. 12 D. Lgs. 71/2011 - “Il capo dell’ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.
Ai sensi del D. Lgs. 71/2011, la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione. Qualora l'Ufficio consolare accolga l'istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.
Pubblicazioni di Matrimonio
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura dell'ufficiale dello stato civile. Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.
Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità in corso di validità. Per il cittadino extra-UE non residente in Italia, la firma dovrà essere autenticata.
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Casi Specifici per le Pubblicazioni
- Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio nel vostro Comune di residenza. Se risiedete in due Comuni diversi le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà alla Rappresentanza diplomatica o consolare la delega per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art.
- Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avrete indicato (ai sensi dell’art.
- Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio consolare, che a sua volta ne chiederà l’esecuzione al Comune di residenza in Italia.
- Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, avete due possibilità: richiedere le pubblicazioni alla Rappresentanza diplomatica o consolare oppure al Comune italiano di residenza, che provvederà al rilascio di delega alla Rappresentanza diplomatica o consolare per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art.
Documentazione Necessaria
Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art.
I nubendi devono presentarsi di persona presso l'Ufficio consolare muniti di un documento di identità in corso di validità al fine di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 (richiesta di pubblicazione).
Lo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio ex art.116 Codice civile debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui è cittadino al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.
Nel caso in cui il nubendo sia un cittadino di uno Stato non appartenente alla UE e non residente in Italia, oltre al nulla osta, dovrà essere presentata anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'art.51, trattandosi di atti formati all'estero non registrati in Italia o presso un'autorità consolare italiana.
Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla ratifica.
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Per gli altri Stati si parla di nulla-osta. Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall'art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.
Matrimonio da Celebrare in Italia
I nubendi italiani residenti all'estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).
Per contrarre matrimonio in Italia, i cittadini stranieri devono ottenere un nulla-osta dall'autorità diplomatica competente (Consolato o Ambasciata) in Italia e possedere un documento che attesti la regolarità del soggiorno in Italia. Il nulla-osta deve essere legalizzato presso la Prefettura competente. In assenza di nulla-osta, è necessaria una sentenza del Tribunale Italiano.
Documenti Richiesti per Stranieri
- Passaporto: Documento d'identità valido.
- Documento che Attesti la Regolarità del Soggiorno: Necessario per confermare la legalità della permanenza nel territorio italiano.
- Nulla Osta: Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.
In assenza di Nulla-Osta, è richiesta una sentenza del Tribunale Italiano in seguito a un provvedimento di rifiuto emesso dall'ufficiale di stato civile.
Nulla Osta: Alternative e Sostituzioni
Il nulla osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.
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Per i cittadini dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica Moldova), il nulla osta è sostituito dal certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia.
Rifugiati e Apolidi
Alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. Attenzione però, la condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.N.U.).
È la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino.
Matrimonio da Celebrare Davanti all'Autorità Locale Straniera
I cittadini italiani che si sposano all'estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera.
In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui si celebra il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980 e che richiedono il "certificato di capacità matrimoniale" sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.
Pertanto, è consigliabile informarsi presso l'Ufficio di Stato Civile del paese straniero su quale documentazione sia necessaria per il matrimonio. Se si incontrano difficoltà nel trovare l'ufficio competente, si può richiedere assistenza al Consolato del paese estero situato in Italia. Questo passo assicura il rispetto delle leggi e delle procedure locali del paese in cui si intende celebrare il matrimonio.
Trascrizione dell'Atto di Matrimonio
Il matrimonio celebrato all'estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile sono esenti da legalizzazione e da traduzione. I Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
Effetti sulla Cittadinanza
La legislazione italiana prevede che, a seguito del matrimonio, un cittadino straniero possa richiedere la cittadinanza italiana se sposato con un cittadino italiano.
I requisiti includono:
- Residenza legale in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio (o tre anni se residenti all'estero).
- Validità del matrimonio.
- Assenza di separazione tra i coniugi, anche di fatto.
- Assenza di condanne penali e impedimenti relativi alla sicurezza nazionale.
Normativa di Riferimento
- Articolo 116 del Codice Civile
- Legge 15 Luglio 2009, n. 94
- Legge 31 Maggio 1995, n. 218
Avvertenza
Essendo una procedura molto formale, i tempi tecnici della richiesta variano da caso a caso, e cioè a seconda delle circostanze concrete. Le informazioni riportate in questo articolo sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista.
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