Ministero dell'Interno e Stranieri: Come Funziona l'Ingresso e il Soggiorno in Italia
Il Ministero dell'Interno svolge un ruolo cruciale nella gestione dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri in Italia. I cittadini stranieri possono entrare nel territorio italiano per diverse ragioni, tra cui turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. L'ingresso regolare in Italia richiede il possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido e, in molti casi, un visto d'ingresso.
Requisiti per l'Ingresso in Italia
Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, ecc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. Il cittadino straniero deve essere in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi per mantenersi e per rientrare nel Paese di provenienza, eccetto nei casi di ingresso per motivi di lavoro.
Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha accordi per la libera circolazione delle persone.
L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.
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Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.
Ingresso per Motivi di Lavoro
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3).
La Carta Blu UE per Lavoratori Altamente Qualificati
Con il Decreto legislativo del 18 ottobre 2023, n. 152, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati in uno Stato membro Ue (c.d. La nuova direttiva ha sostituito la direttiva 2009/50/CE che per la prima volta aveva introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati. In Italia la direttiva è stata recepita con il D.lgs. n.152/2023, il quale ha modificato in diversi punti l’articolo 27-quater del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. n. 286/98, articolo con cui era stata attuata la attuato la prima direttiva sui lavoratori stranieri altamente qualificati.
Cos'è la Carta Blu UE?
La “Carta blue Ue” può essere rilasciata ai lavoratori extra Ue altamente qualificati. Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato “Carta blue UE”. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro più tre mesi.
Requisiti per Ottenere la Carta Blu UE
L’introduzione dei nuovi requisiti di “qualifica professionale” risponde alla necessità di colmare il gap di competenze e professionalità richieste dal mercato del lavoro italiano, permettendo di selezioanre all’estero personale tecnico specializzato, ma non più necessariamente laureato, per il quale prima non era possibile richiedere la Blue Card. Nell’ambito delle norme del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/98 - TUI) dedicate all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri per motivi di lavoro, l’art.
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Procedura per Ottenere la Carta Blu UE
Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, l’asseverazione, il datore di lavoro deve altresì indicare:
- la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (prima della modifica erano 12).
- l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore maturata (nei casi di lavoratori in possesso dei requisiti di qualifica professionale introdotti dalle nuove norme). In tal caso è richiesta apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o di buste paga da allegare alla domanda; oppure - i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate, consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.
In caso di istruttoria con parere positivo (da adottarsi entro 90 giorni dall’invio della domanda), lo Sportello Unico procede all’inoltro telematico del nulla osta alla Rappresentanza Diplomatica competente.
Documenti Necessari
Come chiarito dalla circolare congiunta del 28 marzo 2024, i documenti richiesti devono essere presentati in copia autentica (o copia conforme all'originale), dopo essere stati legalizzati presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, mediante apposizione dell'Apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento e con traduzione in lingua italiana.
La dichiarazione di valore è un documento di natura informativa che descrive il titolo estero conseguito e fornisce ogni elemento utile per consentirne la valutazione alle competenti Autorità italiane, ai fini del suo riconoscimento.
Offerta Vincolante di Lavoro
L'offerta vincolante, prevista dalla norma in alternativa alla proposta di contratto, è una promessa di impegno del datore di lavoro alla stipula di un futuro contratto, diversamente dalla proposta di contratto che è completa di tutti i relativi elementiLa normativa vigente riconduce l'ipotesi di offerta vincolante esclusivamente nell’ambito del avoro subordinato, quale "collaborazione organizzata dal committente" ai sensi dell'art. 2, co.
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Verifica di Indisponibilità di Lavoratori
Sì, anche per assumere un lavoratore altamente qualificato occorre effettuare il preventivo passaggio al Centro per l’impiego prima dell’invio della domanda di assunzione. Il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro deve verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
Ricongiungimento Familiare
Si, il diritto al ricongiungimento familiari è loro riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall’articolo 29 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98)Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, che può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti.
Cambio di Lavoro
Per il titolare di Carta blue UE sono previste limitazioni, per i primi 12 mesi di occupazione legale sul territorio nazionale (prima delle modifiche tale termine era di due anni), sia relativamente all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Perdita del Posto di Lavoro
Anche al titolare di Carta blu UE (per espresso richiamo contenuto nell’articolo 27 quater TUI) si applica la disposizione di cui all’art. 22, comma 11 del TUI, ai sensi del quale “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Pertanto, anche il titolare di Carta blue Ue, nelle more dell’ottenimento di un nuovo contratto di lavoro, può rimanere regolarmente nel territorio nazionale per un periodo non inferiore ad un anno.
Richiesta della Carta Blu da Cittadini Già Soggiornanti in Italia
Si, oltre ai cittadini stranieri residenti all’estero, anche il cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea, può ottenere la Carta blue UE, se in possesso dei requisiti previsti. Rispetto al passato le nuove norme hanno esteso tale possibilità anche ai lavoratori stagionali, ai beneficiari di protezione internazionale e ai titolari di un permesso di soggiorno per ricerca o per ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Il permesso di soggiorno ICT è uno speciale permesso di soggiorno rilasciato a cittadini stranieri, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, regolati dall’articolo 27-sexies nel TUIM).
Esclusioni
Sono, invece, esclusi dalla possibilità di chiedere la Carta blue UE gli stranieri che:
- soggiornano, o hanno chiesto di soggiornare, a titolo di protezione temporanea, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- soggiornano, o hanno chiesto di soggiornare, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale (art 18), violenza domestica (art. 18-bis), calamità (art.20-bis), particolare sfruttamento lavorativo (art.22, comma 12-quater, (atti di particolare valore civile (art.42-bis), protezione speciale ( art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008, n. 25);
- soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale;
- soggiornano in qualità di richiedenti il permesso per ricerca ai sensi dell'articolo art.27-ter T.U. Immigrazione;
- beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9 bis del T.U. Immigrazione per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- fanno ingresso in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell'art.art. 27, comma 1 lett.a), g) e i) T.U. Immigrazione;
- sono destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (art. 27-quater, comma 3 T.U.
Mobilità da Altri Stati Membri
Si, con le nuove norme introdotte sono state definite le regole di mobilità dei lavoratori in possesso di Carta Blu rilasciata da altri Stati membri, sia riguardo alla mobilità di breve durata e alla mobilità di lunga durata.
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni, previa dichiarazione di presenza al questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da uno Stato membro, dopo dodici mesi di soggiorno legale in detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un' attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta. Il termine di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui lo straniero faccia ingresso in Italia spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era trasferito da un primo Stato membro, per le medesime finalità.
Entro 1 mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, la decisione è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta Blu UE.
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