Come Compilare il Modulo di Cessione Fabbricato per Stranieri
La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma.
Normativa di Riferimento
La normativa principale è la LEGGE 18 MAGGIO 1978 n.191 (G.U. n.137 del 19/05/1978) CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59 Art.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita , locazione ecc.).
Tale disposizione ha stabilito, in sostanza che l’obbligo di denuncia della cessione di fabbricato è assorbito dalla registrazione del contratto di locazione. A tale intervento si aggiunge poi l’art. 5 del D.L. 70/2011 che sancisce l’assorbimento dell’obbligo di questa comunicazione dalla registrazione del contratto di cessione dell’immobile.
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Leggi anche: Come Ottenere il Codice Fiscale (Stranieri)
La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art.
Quando è Richiesta la Comunicazione
A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.
- venduto o affittato un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.
- ceduto un immobile, solo nei casi non soggetti a registrazione;
Dichiarazione di Ospitalità
La normativa contenuta nell’art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n.
Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero, non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo del bene superiore a 30 giorni.
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).
Leggi anche: Stranieri irregolari e sanità in Italia
Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Le previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate , entro 48 ore, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 500 a 3.500 euro.
In quest’ultimo caso non si parla in modo generico di dichiarazione di cessione fabbricati, ma di dichiarazione di ospitalità dello straniero.
L’obbligo di comunicazione è confermato anche nello specifico caso indicato dall’art. 7 del T.U. 286/98, ovvero la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero.
La dichiarazione di ospitalità di cui all’art.
Leggi anche: Come ottenere un visto turistico per gli Stati Uniti
chi ospita un cittadino straniero o apolide. Per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario così come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs.
Ai sensi dell’art. 16 L.
Come Presentare la Dichiarazione
La legge stabilisce, inoltre, che l´identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l´esame di un documento di identità.
La dichiarazione deve essere presentata all´Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S.
d.La comunicazione va presentata all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l’immobile. (Questura o Commissariato di P.S. del Comune capoluogo di provincia ?Commissariato di P.S.
La Dichiarazione presentata presso la Questura va redatta in duplice copia, mentre quella presentata ai Commissariati di P.S.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Sanzioni
In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco.
La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune.
Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n.
Requisiti per Accedere al Servizio
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- il modulo di comunicazione.
- tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica:
Altre Disposizioni
f.Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell´immobile, e non del momento dell´accordo o della firma del contratto.
Laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui al citato art. 12, venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione di fabbricato, non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell’art.
Nel caso in cui la cessione del fabbricato sia fatta in favore di cittadino extracomunitario, al fine di consentire a quest’ultimo di avere la disponibilità di un documento che dimostri, appunto, la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che la presentazione avvenga, nei modi indicati, presso lo sportello dedicato.
c.La comunicazione va fatta solo nel caso in cui il cessionario acquisisca un uso esclusivo del bene.
TAG: #Stranieri