Normativa Italiana per l'Istruzione degli Alunni Stranieri
In Italia, l'istruzione è un diritto fondamentale garantito a tutti i minori, indipendentemente dalla loro cittadinanza. L'articolo 34 della Costituzione Italiana sancisce che "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Ad oggi in Italia l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. L'articolo 38 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) ribadisce questo principio, affermando che "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica".
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno quindi se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano. L’articolo 6, comma 2, del Testo Unico specifica che l’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica.
La posizione del minore risulta dunque autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia. L'articolo 45 del Regolamento di attuazione delle norme del Testo Unico (DPR n. 394/99 e successive modifiche) prevede che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane possa essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
Se i genitori presentano, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore in forma incompleta il minore viene iscritto con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
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I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
L’inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare da parte dei genitori o dei responsabili del minore è sanzionata penalmente (articolo 731 del codice penale). Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.
Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un’efficace inclusione sociale la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene evitando la presenza predominante di studenti stranieri, che può rappresentare al massimo il 30% del totale degli studenti della classe. Di fatto, però, tale soglia è risultata più formale che reale.
Evoluzione delle Normative e Linee Guida
La presenza di alunne/i straniere/i è cresciuta costantemente dagli anni Novanta del secolo scorso fino alla prima decade del nuovo secolo. Il problema della presenza degli studenti stranieri viene affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con due importanti circolari: CM n. 301/1989 in cui si affermano le condizioni del diritto allo studio per gli alunni non italofoni nella fascia d’età 3-14 anni e CM n.
- Circolare ministeriale 8 settembre 1989, n. 301: Affronta il tema della scolarità nella fascia di età 3-14 anni, con particolare attenzione all’allora scuola dell’obbligo (elementare e media).
- Circolare ministeriale 4 marzo 1990, n. 205: In questo documento, si afferma il principio della prospettiva interculturale «valida allo stesso tempo per gli alunni italiani e per quelli stranieri».
Per quanto concerne il diritto allo studio e all’apprendimento, un posto di particolare rilievo è occupato dal DPR n. 394/1999. Nell’art. 45 del Decreto si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno».
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Un documento di particolare importanza è rappresentato dalle prime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006. Nel 2014, sulla scorta del testo del 2006, le Linee guida saranno aggiornate. Nel 2017, il Parlamento approva la legge n.
- Circolare ministeriale M 1° marzo 2006, n. 24: Si tratta delle prime Linee guida riguardanti gli alunni stranieri. Nel Documento predisposto dall’Osservatorio per conto del Ministero dell’istruzione si sintetizzano le peculiarità dell’approccio educativo della scuola italiana verso gli alunni stranieri.
- Nota 19 febbraio 2014, n. 454: Si tratta dell’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2006. Il documento rappresenta uno strumento per i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori, gli operatori delle associazioni, cui spetta il compito di rinnovare l’azione educativa e didattica a vantaggio di tutti. Il filo conduttore di queste Linee guida è l’educazione interculturale che rifiuta «sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse».
- Decreto del Presidente della Repeubblica 22 giugno 2009, n. 89: Nell’art. 1 del DPR si afferma che «i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d’istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
- Circolare ministeriale 8 gennaio 2020, n. 3: Nella circolare si rileva l’incidenza dell’insuccesso scolastico degli studenti immigrati. Si ritiene, pertanto, opportuno fissare criteri organizzativi tali da garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% di alunni stranieri per classe.
Dal momento dell’accoglienza del MSNA nelle strutture scolastiche, si afferma nell’art. 14 si occupa dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. Nel marzo del 2022, l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, trasmette alle istituzioni scolastiche gli Orientamenti Interculturali. Costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono dunque in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito della crisi pandemica.
- DPCM 10 maggio 2024, n. 88 Orientamenti Interculturali: Costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono dunque in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito della crisi pandemica.
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, Decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183: Nel decreto ministeriale n. 183/2924, si afferma che l’educazione civica contribuisce a una formazione volta a favorire l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola italiana. Una delle finalità di questo insegnamento, introdotto con la legge n. 92/2019, è quella di promuovere i valori della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale.
Novità introdotte dalla Legge 29 Luglio 2024, n. 106
Un importante provvedimento legislativo è rappresentato, infine, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 all’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), stabilisce dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe.
Ieri il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del “DL 71/2024 - Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca”. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’istruzione potrà assegnare docenti dedicati all’insegnamento della lingua italiana alle classi con almeno il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia (“che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione”) o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’Italiano.
La nuova legge prevede anche accordi tra le scuole e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per verificare il livello di ingresso di conoscenza della lingua italiana e per predisporre i Piani didattici personalizzati degli studenti stranieri neoarrivati.
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Articolo 11 del DL 71/2024: Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri
- Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
- Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
- All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n.
Tabella riassuntiva delle principali normative
Normativa | Descrizione | Anno |
---|---|---|
Art. 34 Costituzione Italiana | Diritto all'istruzione per tutti | 1947 |
D.lgs. n. 286/1998, art. 38 | Obbligo scolastico per minori stranieri | 1998 |
DPR n. 394/99, art. 45 | Iscrizione scolastica indipendente dalla regolarità del soggiorno | 1999 |
Legge 29 luglio 2024, n. 106, art. 11 | Docenti dedicati all'italiano L2 in classi con alta percentuale di studenti stranieri | 2024 |
Queste misure, insieme ad altre iniziative legislative e amministrative, mirano a garantire un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti gli studenti, promuovendo l'integrazione e il successo scolastico degli alunni stranieri in Italia.
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