Normativa Italiana per Studenti Stranieri: Istruzione, Visti e Borse di Studio
L'Italia offre numerose opportunità per gli studenti stranieri che desiderano intraprendere un percorso di studi nel paese. La normativa italiana in materia di istruzione per studenti stranieri è ampia e in continua evoluzione, con l'obiettivo di favorire l'integrazione e garantire il diritto allo studio.
Diritto allo Studio e Iscrizione Scolastica
Articolo 34 della Costituzione Italiana: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".
Attualmente, l'istruzione in Italia è obbligatoria per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Articolo 38 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998): "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica".
L’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno quindi se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano. L’articolo 6, comma 2, del Testo Unico specifica che l’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica.
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L' articolo 45 del Regolamento di attuazione delle norme del Testo Unico (DPR n. 394/99 e successive modifiche) prevede che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane possa essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
Se i genitori presentano, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore in forma incompleta il minore viene iscritto con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
L’inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare da parte dei genitori o dei responsabili del minore è sanzionata penalmente (articolo 731 del codice penale).Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.
Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un’efficace inclusione sociale la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene evitando la presenza predominante di studenti stranieri, che può rappresentare al massimo il 30% del totale degli studenti della classe.
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Integrazione Scolastica e Supporto Linguistico
A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’istruzione potrà assegnare docenti dedicati all’insegnamento della lingua italiana alle classi con almeno il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia (“che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione”) o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’Italiano.
La nuova legge prevede anche accordi tra le scuole e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per verificare il livello di ingresso di conoscenza della lingua italiana e per predisporre i Piani didattici personalizzati degli studenti stranieri neoarrivati.
Articolo 11 della Legge 29 luglio 2024, n. 106 (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri): dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri pari o superiore al 20% degli studenti della classe.
Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri:
- Assegnazione di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri.
- Accordi tra scuole e CPIA per l'accertamento delle competenze linguistiche e la predisposizione di Piani didattici personalizzati.
- Attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare.
Visti per Studio
Se avete bisogno del visto turistico per entrare in area Schengen, avete sicuramente bisogno del visto per studiare in Italia. Oltre al visto-studio generico, esistono altre 6 tipologie di visto-studio: studio - immatricolazione Università; studio corso singolo universitario; studio post-laurea; studio-programma di scambio e mobilità; studio-tirocinio e studio-formazione professionale.
Per l’anno accademico 2024 - 2025, se richiedete un visto per l’immatricolazione in un’Università italiana (visto studio-Università), dovete dimostrare una disponibilità minima annuale di € 6.079,45. Tale cifra è commisurata all’importo per l’anno del cosiddetto “assegno sociale”. Se il vostro corso di studi si sviluppa su più anni, è sufficiente che dimostriate le disponibilità per il primo anno.
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Per tutte le altre tipologie di visto per studio, per conoscere l’entità delle risorse richieste, dovete fare riferimento alla Tabella A della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1°.3.2000, che prevede una quota fissa ed una quota giornaliera.
Le domande di visto dovranno essere presentate presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari entro il 30 novembre 2023, onde consentire lo svolgimento delle procedure di rilascio del visto secondo i termini di legge ed il successivo pagamento delle tasse universitarie per finalizzare le procedure di immatricolazione degli studenti internazionali, fatta salva differente futura indicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Inoltre, con riferimento al termine del 30 novembre 2023, le Istituzioni della formazione superiore potranno, sulla base della propria autonomia e in riferimento ai singoli corsi di studio presenti all'interno della propria offerta formativa, indicare sui propri portali una data precedente a quella indicata per ogni singolo corso, sulla base delle esigenze specifiche collegate all'inizio delle attività didattiche.
Lo studente regolarmente ammesso che richieda il visto per “studio - immatricolazione università” deve dimostrare che la propria famiglia dispone dei mezzi economici sufficienti per mantenerlo agli studi in Italia. Se un soggetto esterno al nucleo familiare (associazioni, amici o parenti residenti in Italia) garantisce il suo mantenimento con una dichiarazione di ospitalità e un impegno scritto (dimostrando nel contempo le risorse necessarie), questo costituisce un elemento positivo, ma non determinante, per l’ottenimento del visto.
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo studente straniero deve presentare una richiesta di permesso di soggiorno all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per il Comune di residenza. Il permesso di soggiorno è il titolo che legittima la presenza dello straniero in Italia.
Borse di Studio e Supporto Economico
Ogni anno il Governo italiano mette a disposizione borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all’estero per portare a termine studi formali e/o per seguire programmi di studio o ricerca, bilaterali o multilaterali, in Italia.
Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi.
La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Riconoscimento dei Titoli di Studio
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del CIMEA - Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.
È fondamentale legalizzare il titolo originale, munirlo di una traduzione ufficiale prefettizia o consolare o autenticata da traduttori giurati presso i Tribunali della Repubblica o i Consolati e di una “dichiarazione di valore in loco”.
La “dichiarazione di valore il loco” di un titolo di studio estero attesta l’autenticità del titolo e indica i requisiti di accesso, la durata del corso di studi, il valore legale o abilitativo o professionale nell’ordinamento del Paese estero ai fini dell’esercizio di una professione o per la prosecuzione degli studi nel Paese estero. Per tali ragioni è necessario presentare alle Autorità consolari italiane l’originale del titolo di studio.
È bene procurarsi la “dichiarazione di valore” prima di recarsi in Italia e prendere gli opportuni contatti con le Autorità consolari. Se la procedura viene fatta quando si è già in Italia, i titoli di studio dovranno viaggiare per posta o dovranno essere affidati a un delegato e a un’agenzia di servizi. Ciò può aumentare costi e rischi di smarrimento.
Evoluzione Normativa e Documenti di Riferimento
Il problema della presenza degli studenti stranieri viene affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con due importanti circolari: CM n. 301/1989 e CM n. 79/1990.
Un posto di particolare rilievo è occupato dal DPR n. 394/1999. Nell’art. 45 del Decreto si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno».
Un documento di particolare importanza è rappresentato dalle prime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006. Nel 2014, le Linee guida saranno aggiornate. Nel 2017, il Parlamento approva la legge n. 47/2017.
Nel marzo del 2022, l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, trasmette alle istituzioni scolastiche gli Orientamenti Interculturali.
Un importante provvedimento legislativo è rappresentato, infine, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 all’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), stabilisce dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe.
Documenti di riferimento:
- Circolare ministeriale 8 settembre 1989, n. 301
- Circolare ministeriale 4 marzo 1990, n. 79
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
- Circolare ministeriale M 1° marzo 2006, n. 24
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119
- Circolare ministeriale 8 gennaio 2020, n. 3
- Nota 19 febbraio 2014, n. 459
- Legge 7 aprile 2017, n. 47
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 10 maggio 2024, n. 67)
- Legge 29 luglio 2024, n. 106
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, Decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183
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