Normativa del Turismo in Italia: Evoluzione e Sfide
La legislazione turistica italiana ha subito notevoli modifiche nel corso degli anni, attraverso l'emanazione di nuove leggi e l'abrogazione di normative datate. Conoscere la legislazione turistica italiana è fondamentale per avere un quadro completo delle normative che hanno permesso di riformare il settore turistico. Questo approccio legislativo, a volte eccessivo, ha portato alla situazione attuale.
La Prima Legge Quadro sul Turismo (1983)
Nella storia della legislazione turistica italiana, la prima legge quadro sul turismo è stata la legge 217/1983. Questa legge conteneva principi generali che sono diventati il punto di riferimento per le Regioni, consentendo loro di legiferare in autonomia secondo tali principi. La legge Quadro sul turismo n. 217/1983 ha determinato un cambiamento nell’assetto turistico, che fino a quel periodo era basato sul ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo, delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo e, a livello nazionale, sul Ministero del Turismo e dello Spettacolo e sull’ENIT.
Soppressione del Ministero del Turismo e Successive Modifiche
La legge 30 maggio 1995 n. Tale legge fu emanata dal Parlamento Italiano in seguito alla soppressione del Ministero del Turismo nel 1993 con l’abrogazione della Legge 617/1959.
Il 27 febbraio, la Camera ha approvato la legge n. 135/2011, che riprendeva dieci proposte di riforma abbinate al testo unificato predisposto dal Senato e mirate alla riscrittura della legge-quadro del 1983, considerata inadatta a disciplinare la materia. Anche questa volta, si sono registrate in Parlamento opinioni divergenti che hanno prolungato i lavori e portato a una notevole revisione rispetto all’impianto originario, che aveva affrontato tematiche meno vaste, comprendendo la circolazione degli autobus turistici, la portualità, ecc. Certamente la normativa presta il fianco a qualche critica e poteva essere forse meglio orientata, ma non per questo si può sostenere che è assolutamente inutile.
Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 112
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. Tale decreto legislativo fu molto importante per quanto concerne la materia del turismo. Vennero infatti fissate le competenze dello Stato, mentre tutte le altre funzioni non conservate allo Stato vennero conferite alle Regioni.
Leggi anche: IA e il futuro del turismo
Le esigenze di autonomia degli enti locali in seguito al D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 e dell’art. 117 della Costituzione portò all’emanazione di tale Legge. La Legge con l’art. Attraverso questa riforma della legislazione turistica italiana, vennero peraltro individuate e definite con l’art.
Articolo 4 della Legge 135/2001: Innovazioni nella Legislazione Turistica
Un'importante novità nella legislazione turistica italiana è stata introdotta con l'art 4 della legge 135/2001.
Un’ulteriore innovazione è costituita dal riconoscimento dell’importante ruolo attribuito al Fondo di promozione nazionale, che vuole garantire e promuovere l’accesso alle vacanze ad una fascia di cittadini che, normalmente, non va in vacanza o che non ci va sistematicamente anche per motivi economici. Questa possibilità è stata immaginata riferendosi anche all’esperienza dei “Buoni vacanze” svizzeri e francesi, che hanno avuto un particolare successo grazie all’interesse crescente dei lavoratori e delle imprese turistiche.
Il Fondo, quindi, si pone non come uno strumento assistenzialistico ma, al contrario, come un mezzo utile a potenziare il turismo interno.
Il Codice del Turismo (Decreto Legislativo n. 79 del 2011)
Il Decreto Legislativo n 79 del 2011 in attuazione alla direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà e ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine ha approvato il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Per effetto dei ricorsi presentati dalle Regioni per un mancato rispetto della podestà legislativa regionale, la Corte Costituzionale con la sentenza n.
Leggi anche: Analisi del rapporto turismo-PIL in Italia
Questa Direttiva è un traguardo molto importante a livello europeo per tutelare in ogni forma e il più possibile il viaggiatore che acquista pacchetti turistici o servizi turistici connessi al viaggio.
Art. 1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".
Competenze di Stato e Regioni
All’art. 2 sono definite le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di turismo. Lo Stato attraverso il Ministero delle attività produttive disciplina il turismo nell’ambito della economica nazionale mentre le Regioni hanno il compito di legiferare in materia di turismo.
Il turismo, che nel precedente testo costituzionale era contemplato tra le materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, dopo la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 di modifica del titolo V della Costituzione (indica tutte le materie in cui la podestà legislativa è esercitata in via esclusiva dallo Stato attribuendo la competenza regionale in tutte le altre materie e riservando allo Stato la sola potestà di fissare i principi fondamentali) art.
Leggi anche: Regolamentazione delle Ferie nel Turismo
La Conferenza Nazionale del Turismo
All’art. 3 prevede l’istituzione della Conferenza Nazionale del turismo, un organo, cui partecipano i rappresentanti di numerosi organismi pubblici e privati interessati al fenomeno turistico, convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con le Regioni, almeno ogni due anni.
La Conferenza ha lo scopo di esprimere indicazioni relative alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali che riguardano il turismo, favorendo il confronto tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore.
Carta dei Diritti del Turista
All’art. 4 è istituita la Carta dei diritti del turista elaborata dal Ministero per le attività produttive, in almeno quattro lingue e contenente informazioni sui diritti del turista e sulle procedure cui egli può ricorrere in caso di inadempienza contrattuale da parte dei fornitori dei servizi turistici.
Sistemi Turistici Locali (STL)
All’art. 5 la Legge 135 prevede l’introduzione dei Sistemi turistici locali ( Stl). Si tratta di “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, che presentano un’offerta omogenea di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”.
I Stl sono promossi da enti locali e da soggetti privati interessati allo sviluppo turistico di un determinato ambito territoriale e devono essere formalmente riconosciuti dalle regioni di appartenenza.
Ulteriori Aspetti della Normativa
Di seguito sono elencati ulteriori aspetti significativi della normativa turistica italiana:
- La soppressione del Ministero del Turismo e il conseguente incardinamento della struttura presso il Ministero dell’Industria può essere vista come il giusto epilogo della legge Bassanini sulla riforma dell’Amministrazione dello Stato. Tale risultato può essere considerato come una disattenzione del Governo verso il campo turistico.
- La qualificazione industriale del turismo può essere vista come un segnale di indifferenza: si dimentica la sua specificità; il comparto è assolutamente lontano dall’industria in senso tecnico ed ha regole di mercato che non sono quelle del prodotto industriale.
- Viene, infine, ripetuto il principio che la promozione all’estero ha rilevanza nazionale anche se mirata a valorizzare le realtà locali.
- Lo Stato, e per esso il Ministero dell’Industria, cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo nonché l’indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all’estero, aventi esclusivo rilievo nazionale, e rappresenta inoltre gli interessi turistici in sede di Consiglio di Europa - Art.
- La norma stabilisce che le Regioni debbano riconoscere tali realtà ai sensi del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n.
- L’articolo 6 istituisce il Fondo di cofinanziamento, con un budget di 410 milioni sino al 2003 - a decorrere dal 2004 lo stanziamento sarà determinato con la legge finanziaria - e stabilisce che le risorse destinate a migliorare l’offerta turistica vengono ripartite per il 70% fra tutte le Regioni, con i criteri fissati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e, quindi, con la determinante approvazione degli Organi locali.
- Viene subito in evidenza che le agenzie di viaggio non si contrappongono più, come accadeva con la vecchia normativa, alle imprese turistiche ed alle strutture ricettive.
- L’articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell’Industria, un Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico con una dotazione iniziale, nel triennio 2000 - 20002, di 7 miliardi di lire.
- Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate alsostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici.
TAG: #Turismo