Nulla Osta Matrimonio Consolato Egiziano: Documenti e Problematiche
La richiesta di nulla osta al matrimonio presso il Consolato Egiziano può presentare delle complessità, soprattutto in caso di matrimoni misti. Un caso emblematico è quello in cui una coppia, composta da un cittadino italiano e una cittadina egiziana, si è vista negare il rilascio del nulla osta al matrimonio dall'Ambasciata d'Egitto in Italia, con la motivazione che "se il cittadino italiano non si converte all’Islam l’Ufficio Consolare non può rilasciare alcun certificato di nulla osta al matrimonio".
La Legge Italiana e il Nulla Osta
Ai sensi dell’art. 116 del codice civile, lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio. Il cittadino straniero, quindi, che intenda contrarre matrimonio nel nostro Paese deve rispettare sia la legge del suo Stato di appartenenza sia la legge italiana, ciò è sancito chiaramente dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.
La Legge Egiziana e le Complicazioni Religiose
Il problema, in questi casi, nasce in riferimento alla legge egiziana, nello specifico allo “Statuto Personale”. In caso di matrimonio misto, regolamentato da un codice di leggi (denominato Qanun) che si rifà alla legge islamica della Shari’a, fonte di diritto positivo, tale normativa prevede che “una donna egiziana può contrarre matrimonio con un cittadino straniero a condizione che egli sia di religione musulmana”. L’uomo egiziano, invece, può sposare anche una donna non musulmana. A complicare ulteriormente la situazione è il fatto che tale norma non è codificata in alcun testo legislativo, rifacendosi esclusivamente alla legge sharaitica.
Dunque, tornando in Italia, in questi casi l’Ambasciata d’ Egitto, per rilasciare il “nulla osta” al proprio cittadino, chiede, oltre ai soliti certificati di nascita, residenza, stato libero ecc. anche quello di conversione all’ Islam da parte del nubendo italiano, certificato di conversione che, tra l’altro, deve obbligatoriamente esser rilasciato da un Centro islamico riconosciuto dallo stesso Ufficio Consolare.
In caso di diniego del nulla osta, è prassi consolidata che l'Ufficio non rilasci alcuna certificazione attestante le motivazioni del rifiuto, comunicando solo verbalmente tale determinazione alla cittadina egiziana richiedente, violando, così facendo, il diritto di informare ed essere informati e l’obbligo di motivare un atto amministrativo.
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Quindi, questa norma rappresenta una vera e propria “camicia di Nesso” per le donne musulmane che intendono sposarsi nel nostro Paese con un cittadino italiano? Sono le conseguenze della Shari’a che, indiscutibilmente, nega l’uguaglianza tra uomo e donna e, ancor di più la libertà religiosa nei matrimoni c.d. misti o “binazionali”.
Rimedi Legali in Italia
Fortunatamente, nel nostro Paese esiste un rimedio per ovviare a tale ingiustizia. E’ fondamentale rimarcare, anzitutto, che il rifiuto del nulla osta dovuto a motivi prettamente religiosi da parte dell’ autorità competente straniera (nel nostro caso quella egiziana) risulta dichiaratamente lesivo del diritto di costituire una famiglia, del rispetto della pari dignità sociale, del diritto di libertà religiosa e del principio di libertà matrimoniale, diritti sanciti agli artt. 2, 3, 8 e 29 della nostra Carta Costituzionale. D’altronde, le stesse convenzioni internazionali a cui il nostro Paese aderisce sanciscono con estremo vigore tale principio. Basti pensare all’ art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, al combinato disposto rappresentato dagli artt. 12 e 14 della CEDU, e non ultimo l’ art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Sulla scorta di ciò si eleva a paradigma quanto dispone l’art. 16 della Legge 218 del 1995, legge che regola il nostro diritto internazionale privato, che rappresenta una sorta di “porta d’ingresso” delle norme degli altri Stati, dove si prescrive che “La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico” e che “in mancanza si applica la legge italiana”. Quindi come si può vedere “una porta” che può anche rimanere ben chiusa per le norme che sono contrarie all’ordine pubblico italiano.
Il Caso del Tribunale di Castrovillari
Il Tribunale di Castrovillari con il Decreto emesso il 16.02.2016, in tempi relativamente brevi, si è allineato alla precedente pronuncia del 2011 del Tribunale di Piacenza riconoscendo che “una simile situazione di fatto si pone in violazione del diritto di libertà religiosa garantito dall’art. 8 della Costituzione e del diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto, garantito dall’art. 29 della Costituzione” ed ha ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune dove le nozze si dovevano celebrare di procedere alla pubblicazione del matrimonio anche in assenza del nulla osta.
Pertanto, in questi casi, è possibile adire le vie legali per vedersi riconosciuto il diritto di sposarsi anche in assenza del nulla osta, qualora questo venga negato per motivi religiosi discriminatori.
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Consigli Utili
- Una buona organizzazione dei tempi di ritiro del nulla-osta agevolerà la celebrazione del matrimonio civile davanti all'autorità egiziana, perchè il nulla-osta è soggetto a scadenza.
- Per evitare errori nell'atto di matrimonio tradotto in italiano, prima di sottoscrivere l'originale in arabo, è buona regola verificare che tutti i dati anagrafici siano corretti.
Attenzione: per trascrivere l'atto di matrimonio in Italia, non è sufficiente avere il certificato di matrimonio scritto in arabo! Questo studio legale offre ai propri assistiti la collaborazione con un avvocato di fiducia in Egitto affinchè possa terminare la procedura di legalizzazione e traduzione dell'atto di matrimonio per nome e per conto del richiedente senza essere fisicamente presenti in Egitto.
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