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Nuova Legge Stranieri in Italia: Decreto Flussi e Modifiche alla Cittadinanza

Il governo italiano ha varato un nuovo decreto flussi, un provvedimento che riguarda lavoratori stagionali e non stagionali, colf e badanti. Questo decreto ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri e prevede l'ingresso di 500.000 lavoratori stranieri regolari in Italia nel triennio 2026-2028.

L'obiettivo del provvedimento, come spiegato da Palazzo Chigi, è di consentire l'ingresso in Italia di manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile. Stando ai numeri ufficiali, con il governo Meloni dovrebbero essere ormai quasi un milione in sei anni gli ingressi di lavoratori stranieri autorizzati.

Dettagli del Nuovo Decreto Flussi

Dopo i 450.000 ingressi del triennio 2023-2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto flussi per il triennio 2026-2028, prevedendo complessivamente l'ingresso in Italia di 500.000 lavoratori stranieri tra stagionali, non stagionali, colf e badanti. "Nell'arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione: 230.550 per lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 267.000 per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico", spiega Palazzo Chigi.

Per il lavoro subordinato non stagionale e per il lavoro autonomo sono ammesse 76.850 persone per ciascuno dei tre anni. Colf e badanti sono ammessi nell'ordine di 13.600 unità per il 2026, 14.000 per il 2027 e 14.200 per il 2028. “Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi”, spiega ancora Palazzo Chigi, “con l'obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica".

Inoltre, sarà incentivata la collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia, volta a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare.

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Misure per la Protezione dei Lavoratori Stranieri

Il ministro del lavoro Calderone, presentando il decreto, ha specificato le misure di protezione dei lavoratori stranieri dallo sfruttamento. In particolare, è stata annunciata l'introduzione di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi prorogabile per casi di giustizia per le vittime di sfruttamento lavorativo, mettendo al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità. È previsto, inoltre, un percorso di accompagnamento tramite il sistema SISSL con formazione per il reinserimento sociale e protezione economica. Verrà offerto ai migranti oggetto di protezione internazionale l'Assegno di inclusione (ADI).

Principali Provvedimenti del Ministero degli Esteri

Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato i principali provvedimenti di competenza del suo ministero, tra cui:

  • L'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen.
  • Eliminazione dell'obbligo di dare preavviso per i provvedimenti di rigetto del visto per i consolati.
  • L'obbligo di verifiche preventive per i nulla osta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, che sono risultati spesso oggetto di violazioni.
  • Inserimento di nuovo personale per lo sportello immigrazione.
  • Aumento di 10.000 unità delle quote di ingresso per il personale destinato all'assistenza familiare.
  • La facilitazione per il lavoro stagionale, per cui la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non sarà conteggiata nelle quote definite dai prossimi decreti flussi.

È stato anche sottolineato che i richiedenti asilo dovranno collaborare con le autorità italiane per l’accertamento della loro identità, anche fornendo informazioni presenti sui loro dispositivi mobili. Tuttavia, l’accesso ai dati sarà limitato solo a quelli necessari per identificare la persona o determinarne la provenienza, senza accedere alla corrispondenza o ad altre forme di comunicazione.

Novità Presenti nel Testo di Legge

Le novità presenti nel testo sono suddivise per articolo e riguardano diverse aree:

Capo I - Ingresso di Lavoratori Stranieri

  • Art. 1: Modifiche al testo unico sull'immigrazione
    • Introduzione di identificatori biometrici per le domande di visto nazionale (art. 4).
    • Procedure telematiche per la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro.
    • Introduzione della firma digitale per la stipula dei contratti di soggiorno tra lavoratore e datore di lavoro.
    • Nuove regole per la revoca dei nulla osta e dei contratti di soggiorno se non vengono rispettati determinati obblighi.
  • Art. 2: Disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025
    • Apertura di un massimo di 10.000 posti per lavoratori nel settore assistenziale (persone disabili e anziani) fuori dalle quote tradizionali.
    • Rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per specifici settori, con precompilazione delle domande telematiche.
    • Previsione di verifiche dell'osservanza contrattuale per i datori di lavoro da parte dell’Ispettorato del lavoro e dell’AGEA.

Tutela dei Lavoratori Stranieri e Contrasto al Caporalato

  • Art. 5: Modifiche al testo unico sull'immigrazione
    • Introduzione del permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento e caporalato, con durata di sei mesi e possibilità di rinnovo o conversione in permesso di lavoro o studio.
    • Riconoscimento del permesso per i familiari delle vittime e nuove disposizioni per la loro assistenza.
  • Art. 6: Misure di assistenza per le vittime
    • Istituzione di un programma di assistenza per le vittime di sfruttamento, con formazione e inserimento nel mercato del lavoro tramite la piattaforma SIISL.
  • Art. 7: Revoca delle misure di assistenza
    • Introduzione della possibilità di revocare le misure di assistenza in caso di condanna per reati, rifiuto di adeguate offerte di lavoro o rinuncia alle misure stesse.
  • Art. 8: Vigilanza e protezione
    • Applicazione di misure di protezione e vigilanza per le vittime di caporalato, con eventuali tutele previste dalle leggi sulla protezione delle persone.
  • Art. 9: Accesso al patrocinio legale
    • Estensione del patrocinio legale gratuito alle vittime del reato di intermediazione illecita (art.

Gestione dei Flussi Migratori e Protezione Internazionale

  • Art. 11: Modifiche alla gestione dei flussi migratori
    • Riduzione dei tempi di fermo amministrativo per aeromobili privati coinvolti in operazioni di soccorso migranti in mare.
    • Introduzione di nuove sanzioni amministrative per i piloti e i proprietari di aeromobili in caso di violazioni.
  • Art. 12: Ispezione di dispositivi elettronici
    • Obbligo per i migranti di consentire l’accesso ai dispositivi elettronici per verificare la loro identità e altre informazioni rilevanti.
  • Art. 13: Procedure in frontiera
    • Introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle domande di protezione internazionale direttamente alla frontiera, inclusi provvedimenti di respingimento immediato.
  • Art. 14: Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale
    • Previsione del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in caso di assenza ingiustificata dai colloqui o dalle strutture di accoglienza.
  • Art. 15: Revoca della protezione speciale
    • La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo potrà revocare la protezione speciale se lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato.

Disposizioni Processuali e sull'Entrata in Vigore

  • Art. 16: Formazione per giudici delle corti d'appello
    • Introduzione dell'obbligo di formazione annuale per i giudici coinvolti nelle cause relative alla protezione internazionale.
  • Art. 17: Reclami contro i decreti della Corte d'Appello
    • Possibilità di presentare reclami contro i decreti adottati dalla Corte d'Appello in materia di protezione internazionale.
  • Art. 18: Modifiche alle controversie in materia di permessi di soggiorno
    • Procedura semplificata per la trattazione delle controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei.
  • Art. 19: Disposizioni transitorie
    • Le modifiche procedurali introdotte dal decreto si applicheranno ai ricorsi presentati 30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
  • Art. 20: Disposizioni finanziarie
    • Le disposizioni del decreto non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad eccezione delle misure previste dagli articoli 4 e 6 (personale e assistenza per le vittime).

Tabella Riepilogativa Ingressi Lavoratori Stranieri (Triennio 2026-2028)

Categoria 2026 2027 2028
Lavoro Subordinato Non Stagionale e Autonomo 76.850 76.850 76.850
Lavoro Stagionale (Agricolo e Turistico) 88.000 89.000 90.000
Colf e Badanti 13.600 14.000 14.200

Come anticipato, è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n.

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Modifiche alla Normativa sulla Cittadinanza

Sulla G.U. n. 118 del 23 maggio 2025 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2025, n. 74: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. La normativa attuale sulla cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza).

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che i nati all'estero in possesso di un'altra cittadinanza non acquisiscano automaticamente quella italiana. Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all'estero prima dell'entrata in vigore della disposizione.

L'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter introduce nuovi casi di acquisto "per beneficio di legge" e non "per nascita". Si stabilisce che il minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto. Richiede anche che, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano.

L'articolo 1, comma 2 dispone che nelle controversie per l'accertamento della cittadinanza italiana, non siano ammessi come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. L'articolo 1-bis, comma 1 prevede che lo straniero residente all'estero, discendente di un cittadino italiano e cittadino di uno stato di storica emigrazione italiana, possa entrare e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote massime previste dal decreto flussi.

L'articolo 1-ter prevede che chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi, e abbia perduto la cittadinanza in applicazione di specifiche disposizioni della legge n.

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Il diritto a mantenere la cittadinanza per i discendenti degli italiani emigrati all’estero è stato limitato alla terza generazione. Questo significa che sarà considerato cittadino italiano alla nascita solo chi ha almeno un genitore o al massimo un nonno italiano.

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