Limiti ai Pagamenti in Contanti per Stranieri in Italia
La regolamentazione dell’uso del contante in Italia si inserisce in un più ampio contesto di armonizzazione normativa a livello europeo. L'Unione Europea ha stabilito un limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti, come previsto dal Regolamento (UE) 2024/1624. Entro il 10 luglio 2027, tutti i paesi dell’UE dovranno adeguare la propria normativa al nuovo regolamento europeo, comunicando le soglie nazionali alla Banca Centrale Europea (BCE). Attualmente le soglie massime di contanti che si possono utilizzare nei diversi Paesi europei sono molto diverse tra loro.
Limiti Attuali e Futuri
Nel 2025, il limite massimo per i pagamenti in contanti in Italia resta fissato a 5.000 euro, come previsto dalla Manovra finanziaria. Pertanto, dal 1° gennaio 2025 è possibile effettuare pagamenti in contanti fino a 4.999,99 euro, mentre anche solo un centesimo in più renderà obbligatorio il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili.
Eccezioni e Deroghe
Tuttavia, questo limite può essere derogato dagli esercenti le attività di commercio al dettaglio e dalle agenzie di viaggio. L’art. 3, comma 2 - bis del D.L. n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. NOTA BENE: Il limite si applica a tutte le transazioni tra soggetti diversi, comprese donazioni e prestiti tra familiari.
Pagamenti per Turisti Stranieri
Siamo in piena fase di ripresa del turismo primaverile; ricordiamo che per i turisti stranieri il limite per l’utilizzo del denaro contante arriva a 14.999,99 euro; in tali situazioni i commercianti sono obbligati ad una procedura che qui illustriamo.
Normativa Precedente (2019)
La legge di bilancio 2019, al comma 245 dell’articolo 1, eleva a 15000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE). Si ricorda che finora per gli stranieri UE vigeva il limite di 3000 euro, mentre per gli stranieri extra UE il limite era di 10000 euro.
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Modifiche al Limite per i Turisti (2017)
È stato invece modificato l’articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, articolo 8 comma 15), abbassando da 15.000 a 10.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Procedura per Esercenti che Accettano Pagamenti in Contanti da Stranieri
In primis deve acquisire una fotocopia del passaporto del cliente, nonché un’apposita autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. All’atto dell’effettuazione dell’operazione, il cedente del bene o il prestatore del servizio è tenuto ad acquisire una fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
In secondo luogo, il commerciante deve versare il denaro ricevuto, entro il primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, come previsto dall’art. 3, comma 2 del D.L. n. consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire alla disciplina in commento (cfr. provv.
La procedura da seguire per l’applicazione della deroga è invariata. I soggetti interessati devono trasmettere preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi nel quale verseranno il denaro contante incassato. A seguito della presentazione, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Inoltre, sono necessari i seguenti adempimenti:
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- All’atto dell’effettuazione dell’operazione occorre acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, occorre versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate;
- Occorre comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 1000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’elevazione della soglia per gli italiani residenti a 3000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere effettuata con apposito modello approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. Il termine entro cui effettuare la predetta comunicazione è diverso a seconda della periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale) dell’imposta sul valore aggiunto. Per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile l’adempimento scade il 10 aprile 2024. La comunicazione dovrebbe essere effettuata entro il 20 aprile prossimo, ma questo giorno cade di sabato. La comunicazione è essenziale al fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n.
Sanzioni e Controlli
Non rispettare il limite di 5.000 euro nei pagamenti in contanti può comportare conseguenze significative sia per chi effettua il pagamento sia per chi lo riceve. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro (5.000 euro per utilizzi superiori a 250.000 euro). Inoltre, per transazioni sospette o di importo elevato, gli istituti bancari e gli intermediari finanziari possono richiedere giustificazioni sui movimenti di denaro.
Altre Disposizioni
Rimane confermata la regola generale di cui alla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, art. 49) che vieta il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
La legge vieta di suddividere un pagamento superiore a 5.000 euro in più versamenti inferiori alla soglia per aggirare il limite. Ad esempio, se un bene o un servizio costa 6.000 euro, non è possibile pagare 3.000 euro in contanti oggi e altri 3.000 euro domani per evitare di utilizzare un metodo tracciabile. Per importi inferiori alla soglia, il pagamento in contanti è consentito senza restrizioni particolari.
Inoltre, sempre con l’obiettivo di limitare l’uso del contante, a partire dal 1° gennaio 2025, se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (art. 1, commi 81-83, legge n.
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Come noto l’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n.