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Passaggio di Proprietà per Cittadini Stranieri: Documenti Necessari in Italia

Per gli stranieri che desiderano immatricolare un'auto in Italia, il processo può sembrare complesso, ma con le giuste informazioni e procedure, è possibile affrontarlo senza problemi. Il Codice della Strada italiano, in particolare l'articolo 132, regola l'immatricolazione delle auto estere in Italia.

È importante notare che, nonostante l'Unione Europea abbia standard comuni per l'immatricolazione dei veicoli, non esiste una legge europea unica che regoli l'immatricolazione delle auto estere. L'Unione Europea raccomanda vivamente l'immatricolazione dei veicoli nel paese in cui si risiede per almeno 6 mesi all'anno come pratica consigliata. Tuttavia, in Italia, l'art. In base a questa legislazione italiana, chiunque sia considerato residente in Italia e utilizza un veicolo straniero senza i documenti adeguati è soggetto a sanzioni che possono includere il ritiro della carta di circolazione.

Normativa Italiana: Articolo 93 bis del Codice della Strada

La Legge n. 238/2021 ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’art. 93 bis che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero. Come regola generale, chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero (art. 93 bis, c.1).

Se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto con residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), la carta di circolazione estera deve essere accompagnata da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario. Da quest’ultimo documento deve risultare a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Entrambi i documenti devono essere tenuti a bordo del veicolo.

Tuttavia, se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati, da parte dell’utilizzatore, in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri. Lo stesso obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato.

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Nel REVE devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità del veicolo e le variazioni di residenza o di sede da parte dell’utilizzatore. Il REVE risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da ACI. L’obbligo di registrazione è operativo a partire dal 21 marzo 2022.

Quali veicoli devono essere registrati nel REVE?

  • I veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero concessi in uso a qualsiasi titolo per un periodo superiore a 30 giorni all’anno, anche non continuativi, a cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia.
  • I veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante / limitrofo con l’Italia oppure lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante / limitrofo con l’Italia. La registrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.

Casi di esclusione di registrazione nel REVE

Non hanno l’obbligo di registrazione nel REVE, anche se utilizzati per più di 30 giorni:

  • Personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero.
  • Veicoli immatricolati all’estero, condotti sul territorio italiano, dal lavoratore dipendente residente in Italia, solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa.

Documenti Necessari per l'Immatricolazione

Di seguito la lista dei documenti necessari nel caso in cui decidessi di procedere in autonomia:

  • titolo comprovante il legittimo utilizzo del veicolo. Nel caso in cui il documento sia stato redatto solamente in lingua straniera occorre procedere con la traduzione in lingua italiana.
  • l’atto/contratto di acquisto del veicolo; tale titolo è necessario solo nel caso in cui la Carta di Circolazione estera non sia già intestata al “lavoratore in Paesi confinanti/limitrofi”.

Per l’iscrizione al PRA occorrono:

  • il Certificato di Conformità Europeo - CoC - assieme all’omologazione italiana del veicolo oppure dalla dichiarazione di immatricolazione rilasciata dalla casa di produzione del veicolo;
  • se l’intestatario del veicolo coincide con il proprietario all’estero occorre la dichiarazione di proprietà con firma autenticata e l’atto di vendita anch’esso autenticato da notaio;
  • fotocopia di un documento d’identità valido della persona acquirente con certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) qualora questo dato non sia presente nel documento d’identità;
  • modello NP2D firmato;
  • fotocopia della carta di circolazione emessa dalla Motorizzazione Civile;
  • se l’acquirente è una persona giuridica occorre il Certificato della Camera di Commercio in bollo oppure una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante della società.

Attenzione: eccetto accordi bilaterali tra l’Italia e il Paese in cui è stato acquistato il veicolo da immatricolare tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana e devono essere corredati dalla certificazione di conformità da parte del traduttore ufficiale con traduzione asseverata.

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Procedura di Immatricolazione

La procedura per immatricolare un'auto estera in Italia è regolata principalmente dal Codice della Strada italiano, all'articolo 132, il quale stabilisce che le auto straniere che circolano per più di 12 mesi in Italia devono essere obbligatoriamente immatricolate nel paese. Il Decreto Sicurezza, infatti, vieta a chi sposta la residenza in Italia, o è già effettivamente residente, di circolare con un veicolo immatricolato con targa estera per più di 60 giorni.

Sempre secondo la Legge, l’immatricolazione di un’auto estera, può essere effettuata tramite 2 procedure distinte:

  1. Presso una delle sedi della Motorizzazione Civile con successiva iscrizione al PRA - Pubblico Registro Automobilistico.
  2. Tramite una richiesta allo STA - Sportello Telematico dell’Automobilista.

Se l’autoveicolo è di origine extra-UE l’unico modo per procedere all’immatricolazione è recarsi presso la Motorizzazione Civile (non è possibile effettuare la pratica negli sportelli STA).

Fasi del Processo

  1. Verifica Preliminare: In questa fase, vengono esaminati tutti i documenti relativi alle specifiche tecniche del veicolo e agli adempimenti fiscali. L'obiettivo è determinare se il veicolo soddisfa i requisiti necessari per essere immatricolato in Italia.
  2. Rilascio della Carta di Circolazione: Dopo una verifica preliminare positiva, verrà rilasciata la carta di circolazione italiana per il veicolo.
  3. Iscrizione al PRA: L'ultima fase del processo è l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Questo passaggio deve essere completato entro 60 giorni dalla data di emissione della carta di circolazione.

Costi dell'Immatricolazione

Il costo per l’immatricolazione di un’auto estera è composto da vari elementi fissi e variabili. I costi per l’immatricolazione di un’auto estera sono in genere i seguenti:

  • imposta di bollo per iscrizione al PRA: € 32,00
  • imposta di bollo DDT: € 32,00
  • diritti DDT: € 9,00
  • emolumenti ACI: € 27,00
  • imposta Provinciale di Trascrizione: € 150,81 + eventuale maggiorazione percentuale di residenza dell’acquirente
  • costi per il rilascio della targa: variabili in base a tipo di targa e veicolo. In linea generale, comunque, per un autoveicolo il costo è pari a 41,78 €.

A questi costi vanno poi sommate eventuali spese aggiuntive qualora si decida di affidare la pratica presso un’agenzia specializzata. Non bisogna dimenticare anche il costo del traduttore che dovrà procedere a tradurre i documenti necessari con asseverazione - anche questo costo è variabile.

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Tempistiche

Le tempistiche per l’immatricolazione di un’auto estera, che provenga dall’UE o da un paese extra-UE, e che sia fiscalmente nuova o usata, possono variare da pochi giorni a diverse settimane. Per le procedure di immatricolazione di un’auto estera europea presso lo STA, il processo non dovrebbe richiedere più di 3 giorni. Non è possibile stabilire con certezza i tempi per l’immatricolazione di un’auto estera perché essi dipendono dalle verifiche a carico della Motorizzazione Civile.

Acquisto di un'Auto in Italia da Parte di Stranieri

Il Codice della Strada che disciplina la circolazione dei veicoli in Italia dispone che può intestarsi un veicolo in Italia, nuovo o usato, solo colui che ha la residenza in un comune italiano. In particolare:

  • Cittadino italiano residente in Italia: Può acquistare e quindi essere proprietario e immatricolare un veicolo.
  • Cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE: Può acquistare un veicolo e iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico solo se elegge domicilio in Italia.
  • Cittadino di uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, residente in un Paese UE diverso dall’Italia: Non può intestarsi un veicolo con targa italiana. L’unica alternativa è immatricolare il veicolo con targa EE (escursionisti esteri), valida solo per un anno.
  • Cittadino di un Paese extra UE, extracomunitario: Se in possesso della carta di soggiorno, è anche residente e iscritto all’anagrafe di un comune italiano, quindi può acquistare e immatricolare un veicolo in Italia.
  • Cittadino extracomunitario non residente in Italia: Non può intestarsi un veicolo in Italia.

Vendita di un'Auto all'Estero

Per vendere un’auto a qualcuno che non è residente in Italia, è importante innanzitutto trovare un cliente serio, affidabile e che vi garantisca la buona riuscita dell’operazione. Può essere utile, in tal senso, recarsi presso un concessionario del nostro Paese, così che assuma il ruolo di intermediario nella compravendita, oppure usufruire di uno dei numerosi siti web dedicati alla vendita di auto all’estero. Solo successivamente dovrai effettuare la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico per esportazione.

Il vantaggio principale del vendere un’auto all’estero è nell’incremento di valore che si otterrebbe rispetto a cedere l’automobile sul suolo nazionale. Ciò è dovuto al fatto che il passaggio di proprietà, così come la radiazione, sono diventati più complessi, soprattutto a partire dal 2014.

Se l’auto è stata esportata in un Paese appartenente all’Unione Europea e non è ancora stata reimmatricolata, sarà necessario presentare il Certificato di Proprietà e la Carta di Circolazione, o in alternativa il nuovo Documento Unico che combina in un unico documento i due certificati, nonché la lettera di vettura internazionale dello spedizioniere, o una fotocopia del documento di trasporto all’ACI.

Vediamo adesso il caso dei Paesi stranieri extra-europei. Se non si dispone della lettera di trasporto e l’auto non è stata ancora reimmatricolata, è possibile consegnare semplicemente una copia della bolla doganale. Risulta valida anche la bolla doganale del Paese straniero, ma anche la vidimazione della dogana estera indicata sul certificato di proprietà o sulla carta di circolazione italiana.

Se il documento è scritto in lingua straniera, risulterà sempre necessaria la traduzione asseverata.

Ruolo del Notaio

Nel caso di contratto definitivo, il rogito del Notaio è essenziale non solo per le garanzie che le parti si sono obbligate ad assolvere (tra cui i più importanti sono il pagamento del prezzo e il trasferimento della proprietà al compratore) e che il Notaio suggella, ma anche per una serie di adempimenti successivi alla stipula. Infatti, quale pubblico ufficiale, egli dovrà trascrivere la compravendita e trasferire tutta la documentazione ad essa relativa al Catasto e ai Registri Immobiliari per la trascrizione.

Se lo straniero che interviene come compratore non conosce la lingua italiana, è ovviamente necessario tener conto di questo e far intervenire, alla presenza del Notaio e dei testimoni (se nessuno conosce la lingua straniera), un interprete/traduttore designato ai sensi della legge notarile.

Nel caso in cui il notaio non conosca la lingua straniera parlata dalla parte, sono le parti stesse del contratto a decidere chi sarà l’interprete. La sua funzione è proprio quella di agevolare la comunicazione tra le parti e con il notaio.

Imposte sull'Acquisto

Le imposte legate all’acquisto sono quelle di registro, ipotecarie e catastali. Se a vendere è un soggetto privato, il Testo unico sull’imposta di registro prevede il versamento, a carico dell’acquirente, dell’imposta di registro, catastale ed ipotecaria.

Altrimenti, se il venditore è un’impresa, la vendita sarà soggetta all’IVA. Se si acquista da un’impresa costruttrice entro i 4 anni dall’ultimazione dei lavori, si paga l’IVA calcolata al 4%.

Va detto che gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro documento valido dal quale risultino regolarmente soggiornanti, e iscritti alle liste di collocamento, hanno il diritto di accedere, alle stesse condizioni degli italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e al credito agevolato per quanto riguarda l’acquisto o la locazione della prima casa.

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