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Requisiti per il Passaporto Italiano per Stranieri Sposati con Cittadini Italiani

La cittadinanza italiana per matrimonio rappresenta una possibilità per il coniuge straniero di un cittadino italiano di ottenere la cittadinanza. Questo diritto è disciplinato dall'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Requisiti Fondamentali

Il primo requisito fondamentale è il matrimonio o l'unione civile con un cittadino italiano. È essenziale che il matrimonio sia valido ed effettivo non solo al momento della richiesta, ma anche fino all'ottenimento della cittadinanza. Questo implica che non devono intervenire scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio fino alla data di adozione del decreto di concessione della cittadinanza. Inoltre, fino alla data di adozione del decreto, non deve sussistere separazione personale dei coniugi.

Per la presentazione della domanda, è necessario soddisfare determinati requisiti di residenza:

  • In Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o unione civile, o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
  • All’estero: tre anni dopo il matrimonio o unione civile, o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.

I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Documenti Necessari

Per presentare correttamente la domanda di cittadinanza per matrimonio, è fondamentale essere in possesso di una serie di documenti. L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:

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  1. Documento di riconoscimento (passaporto, permesso di soggiorno UE Soggiornante Lungo Periodo, carta d’identità).
  2. Codice fiscale.
  3. Certificato di nascita (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge, è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata: altrimenti, è necessario allegare anche il certificato di matrimonio) tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine (oppure apostillato per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, oppure sostituito dall’estratto plurilingue solo per gli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna 1976) (N.B. tale certificato per la sua natura non ha scadenza).
  4. Certificato penale rilasciato dalla autorità competente del Paese di origine, e degli eventuali ulteriori Paesi terzi di residenza, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine, o di stabile residenza (oppure apostillato per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, oppure sostituito dall’estratto plurilingue solo per gli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna 1976) (N.B.
  5. Ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.L. - causale: Cittadinanza; (originale e copia digitale - scansionata)
  6. Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto).

Gli atti di cui ai punti 1) - 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

Chi è stato dichiarato rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può allegare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta la posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Conoscenza della Lingua Italiana

Diversamente da ciò che si pensa, il cittadino straniero sposato o unito civilmente con un cittadino italiano deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana. Infatti, solamente il titolare di un permesso di soggiorno illimitato UE è esonerato dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana.

Il familiare di un cittadino italiano, invece, che è in possesso della carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell’Unione Europea, deve dimostrare alla pari di qualsiasi cittadino straniero il requisito della conoscenza della lingua italiana per la cittadinanza ad un livello non inferiore al B1).

Il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

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Non sono tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n.

Cause Ostative

La legge sulla cittadinanza italiana per matrimonio è molto chiara riguardo alle cause ostative. Ai sensi dell’art.6, legge 5 febbraio 1992 n.91, non può essere attribuita la cittadinanza italiana se il richiedente è stato condannato, con sentenza definitiva per gravi reati:

  • Uno dei delitti previsti nel codice penale al libro secondo, titolo I: delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241- 294c.p.), capo I: delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275 c.p.), capo II: delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276 -293 c.p.) e capo III: delitti contro i diritti politici dei cittadini (art. 294 c.p.).
  • Un delitto non colposo (l’autore ha agito intenzionalmente ed in piena coscienza e non per semplice errore) per il quale la legge preveda una pena edittale (la pena base espressamente prevista dalla legge) non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.
  • Un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un’autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Presentazione della Domanda

La richiesta di concessione della cittadinanza per matrimonio si può presentare dopo due anni dalla data del matrimonio, qualora i coniugi risiedano in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se i coniugi risiedono all’estero.

L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

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Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

Tempi di Attesa

Il Decreto Legge del 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito in 24 mesi (prorogabili fino al massimo di 36 mesi) il nuovo termine per le istanze di cittadinanza per matrimonio presentate dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi.

Cittadinanza italiana matrimonio tempi: quanto devi aspettare per ottenere la cittadinanza? Il tempo massimo entro cui il Ministero deve decidere se concedere o meno la cittadinanza italiana per matrimonio è di 2 anni, massimo 3 anni.

Costi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.

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