Assegno Sociale per Stranieri con Permesso di Soggiorno: Requisiti e Calcolo
L’assegno sociale è un aiuto economico dello Stato riservato agli anziani poveri. Nei giorni scorsi l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. È la prestazione assistenziale che la legge n. 335/95 (Riforma Dini) ha istituito, in luogo della pensione sociale ex art. 26, L. 153/69 e della relativa maggiorazione.
Chi può richiedere l’assegno sociale?
Anche i cittadini stranieri possono richiedere l’assegno sociale. L’assegno sociale può essere chiesto dai cittadini italiani, dai cittadini Ue e dai loro familiari extraUe, e ai cittadini extraUe e apolidi titolari di protezione internazionale o di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Possono richiederlo anche:
- cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- cittadini della Repubblica di San Marino;
- cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
Requisiti per l'Assegno Sociale
Ai requisiti di età (almeno 67 anni), di reddito (deve essere inferiore all’importo dell’assegno) e di residenza in Italia, si aggiungono quelli di cittadinanza e anzianità di residenza. L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:
- abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
- risiedano effettivamente e abitualmente in Italia
- possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.
che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1).
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Dal 2009 uno dei requisiti per vedersi riconosciuto l’assegno sociale è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni al momento della domanda.
Requisiti aggiuntivi:
- compimento del 67° anno di età;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP;
- residenza sul territorio nazionale;
- residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi, temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione (tale ulteriore requisito è in vigore dal 1° gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione).
Calcolo dell'Assegno Sociale e Limiti di Reddito
Stato di bisogno economico
Per ottenere l’assegno sociale occorre avere un reddito inferiore a 6.947,33 euro annui, elevati a 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato. Chi non possiede nessun reddito riceve l’intero assegno.
Redditi influenti e non influenti
Si considerano i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ma anche quelli esenti da imposta, quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, ecc.) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, ecc.) e, infine, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. In sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell’anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all’anno in corso.
Redditi non influenti:
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Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni; competenze arretrate soggette a tassazione separata; reddito della casa di abitazione; importo dell' assegno sociale del richiedente; trattamenti di famiglia comunque denominati; 1/3 dell'importo della pensione liquidata secondo il sistema contributivo, di cui alla L.335/95, nel limite massimo equivalente ad 1/3 dell'importo dell'assegno; indennità di accompagnamento di ogni tipo; prestazioni indennitarie erogate dalle Regioni e Province autonome; assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta; assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'Inps ai pensionati per inabilità; indennità di comunicazione per i sordi, di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508; assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 15/18 e precedenti; assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici e razziali; soprassoldi (ovvero compensi speciali) connessi alle Medaglie al Valor Militare; le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia.
Importo dell’assegno sociale
L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità. L’importo dell’assegno sociale, per il 2023, è pari a €.503,27 mensili. In presenza di redditi, può essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito stabiliti. L’importo dell’assegno sociale è ridotto del 50%, in caso di ricovero del titolare presso istituti a totale carico di enti pubblici. La riduzione è del 25% se la retta per il ricovero è a parziale carico del pensionato o dei suoi familiari, ovvero è in misura inferiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale. Non opera nessuna riduzione se il concorso alla retta da parte del pensionato o dei suoi familiari è superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale.
Maggiorazione dell’Assegno sociale
Dal 2001, l’importo dell’assegno è stato maggiorato da una quota fissa non soggetta a perequazione di € 12,91 mensili per coloro che hanno un età superiore a 65 anni, di € 20,66 mensili per gli ultrasettantacinquenni. Dal 2002, per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un’età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), la maggiorazione è stata incrementata da una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di €. 516,46, perequato dal 2003. Da gennaio 2008, grazie all'accordo sindacati-governo del luglio 2007, il suddetto importo è stato portato fino a 580,00 euro e, per il 2021, è pari a 652,21 euro.
Per il diritto alla maggiorazione:
- il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;
- il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo del trattamento minimo del Fpld.
Per il diritto all’incremento: il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e dell’incremento stesso; il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo dell’assegno sociale. Di fatto, l'incremento assorbe la maggiorazione prevista per gli ultra75enni.
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La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. Si prendono in considerazione i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno in cui la maggiorazione è corrisposta per la prima volta; negli anni successivi si considerano, invece, i redditi dell'anno precedente. I redditi da pensione vanno sempre considerati con riferimento all'anno in corso.
Sono influenti: redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’Irpef al netto dell’imposizione fiscale relativamente ai redditi influenti per la verifica reddituale; redditi esenti da imposte quali prestazioni assistenziali erogate dallo Stato; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva; assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; importo dell’assegno sociale eventualmente corrisposto al coniuge.
Non si considerano i redditi derivanti da: importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge); reddito della casa di abitazione e relative pertinenze; trattamenti di famiglia; 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo; indennità di accompagnamento di ogni tipo; indennità di comunicazione per i sordomuti; pensione di guerra; indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni di cui alla legge 210/92.
Soggiorno continuativo in Italia: cosa significa?
Inoltre, bisogna aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. A differenza della residenza, il requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va accerta solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s’è verificato.
Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio l'Inps considera soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2018 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010.
Il permesso per lungo periodo soddisfa in sé il requisito del soggiorno continuativo? No, il permesso di soggiorno di lungo periodo di per sé non prova la permanenza legale continuativa in Italia, che dovrà comunque essere verificata dall’INPS.
I nuovi chiarimenti sull’assegno sociale sono arrivati dall’INPS tramite il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, che ha ribadito come il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto al permesso per lungo soggiornanti, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
L’Inps ha precisato che qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte dell’INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Interruzione del soggiorno continuativo
In particolare, il periodo decennale si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio. Tra le altre cose, la circolare n.13 del 12 dicembre 2022 contiene precisazioni sul requisito dei 10 anni di soggiorno continuativo (che non si considerano interrotti da assenze inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori a complessivamente dieci mesi per quinquennio) e su come le strutture territoriali dell’INPS possono verificarli.
Con la Circolare 131 2022 è stato chiarito che: Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione i criteri del “Testo unico" sul rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando :sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Per la verifica del requisito di dieci anni è fondamentale individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Il requisito è autocertificabile dall'interessato e viene verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.
Come certificare i redditi esteri?
In merito ai redditi prodotti all'estero, utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alla prestazione, l’Inps, con la circolare n. Inoltre, dà indicazioni relative alla Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extraUe, analoghe a quelle per l’access al Reddito di Cittadinanza.
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma SOLO per i fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Al fine della verifica gli operatori possono utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019). Infine l'istituto sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e dare il consenso prima di procedere. La procedura telematica consente anche di consultare una dichiarazione già presentata .
Patrimonio mobiliare
patrimonio mobiliare, cioè somme depositate sul conto corrente bancario o postale, o investite in titoli ed obbligazioni, non superiore a 6.000 € per un solo componente, incrementato di 2.000 euro per ogni familiare successivo al primo. Questi massimali sono incrementati di 5.000 € per ogni componente del nucleo familiare con disabilità e di 7.500 € per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
Come presentare la domanda
Le sedi del Patronato ACLI sono a disposizione per la presentazione della domanda, sarà poi l’INPS a verificare il possesso dei requisiti necessari e così determinare il beneficio economico, in base a quanto prevede la norma.
La domanda va inoltrata all'Inps, in via telematica, e la prestazione è erogata con decorrenza fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità annue. Per l’inoltro dell’istanza, l’interessato può avvalersi dell’assistenza del Patronato Inca Cgil.
Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
Obbligo di comunicazione del reddito
Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria. Nel messaggio 1173 del 4 aprile 2025 INPS comunica che sono stati individuati i titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020 e che riceveranno una raccomandata A/R, che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.
ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.
La comunicazione può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L.
Come detto, per il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione: residenza decennale, maggiorazione dell'importo e modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022. A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.
NOTA: La legittimità del requisito del permesso di lungo periodo è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2019, la quale ha ritenuto che tale richiesta non venisse assorbita da quella dei 10 anni di residenza. Con l’ordinanza del 30.04.2024, la Corte Costituzionale ha disposto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione della norma che impedisce ai titolari del solo permesso unico lavoro di richiedere tale misura.
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