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Pensione Sociale per Stranieri: Requisiti e Modalità

L'assegno sociale è un aiuto economico fornito dallo Stato italiano agli anziani in condizioni economiche disagiate. Anche i cittadini stranieri possono richiederlo, purché soddisfino determinati requisiti.

Chi può richiedere l'assegno sociale?

L’assegno sociale può essere richiesto dai:

  • Cittadini italiani residenti in Italia.
  • Cittadini di uno Stato dell'Unione Europea residenti in Italia.
  • Familiari extra UE di cittadini UE.
  • Cittadini extra UE e apolidi titolari di protezione internazionale o di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Requisiti fondamentali

Oltre ai requisiti di età (almeno 67 anni), di reddito (inferiore all’importo dell’assegno) e di residenza in Italia, si aggiungono quelli di cittadinanza e anzianità di residenza. Nello specifico, i requisiti principali sono:

  1. Età: Aver compiuto 67 anni.
  2. Requisiti reddituali:
    • Reddito inferiore a 6.947,33 euro annui (se non coniugato).
    • Reddito inferiore a 13.894,66 euro annui (se coniugato).
  3. Residenza: Risiedere effettivamente in Italia. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che un allontanamento solo temporaneo non farebbe venir meno il diritto alla prestazione.
  4. Soggiorno legale e continuativo: Aver soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il requisito dei 10 anni di soggiorno continuativo

Dal 2009, uno dei requisiti per vedersi riconosciuto l’assegno sociale è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni al momento della domanda.

A differenza della residenza, il requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va accerta solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s’è verificato.

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Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio l'Inps considera soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2018 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. Una volta accertato, resta cristallizzato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato.

Il periodo decennale si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio.

In sede di presentazione della domanda di Assegno sociale il richiedente può autocertificare il possesso del requisito.

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

L’Inps ha precisato che qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte dell’INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

Il permesso di soggiorno di lungo periodo di per sé non prova la permanenza legale continuativa in Italia, che dovrà comunque essere verificata dall’INPS. I nuovi chiarimenti sull’assegno sociale sono arrivati dall’INPS tramite il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, che ha ribadito come il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto al permesso per lungo soggiornanti, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

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La legittimità del requisito del permesso di lungo periodo è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2019, la quale ha ritenuto che tale richiesta non venisse assorbita da quella dei 10 anni di residenza.

Importo e modalità di erogazione

L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità. Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

Chi non possiede nessun reddito riceve l’intero assegno.

Redditi prodotti all'estero

In merito ai redditi prodotti all'estero, utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alla prestazione, l’Inps, con la circolare n. - se cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi extra-Ue inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 (ovvero Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S.

Novità giurisprudenziali

Con l'ordinanza interlocutoria 27 febbraio 2024, n., la Corte Costituzionale ha disposto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione della norma che impedisce ai titolari del solo permesso unico lavoro di richiedere tale misura. Bisognerà ora attendere la valutazione della Corte di giustizia europea circa la compatibilità con il diritto dell’Unione della previsione di cui all'art. 80, comma 19, L.

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Nelle argomentazioni dei giudici di legittimità si è fatto leva sul principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale sancito dall'art.

Riferimenti normativi

  • Art. 3 L. 335/1995 (Misura previdenziale dell'assegno sociale).
  • Art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (Requisiti di cittadinanza e residenza).
  • Art. 80, comma 19, L. 388 del 2000 (Equiparazione dei cittadini di Paesi terzi titolari della carta di soggiorno).
  • Art. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).
  • Art. 20, comma 10, del d.l. (Dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia).
  • INPS Circolare n° 131 del 12-12-2022 (Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale).

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