Permesso di Soggiorno Turistico in Italia: Requisiti e Informazioni Utili
Il visto turistico viene rilasciato dalle ambasciate italiane o dai consolati stranieri presenti in Italia ed ha una durata massima di 3 mesi. Tantissimi stranieri, una volta giunti in Italia tramite visto turistico, si chiedono se sia possibile rimanere ed ottenere un permesso di soggiorno.
Ottenere il Visto Turistico
Per ottenere il visto per turismo è necessario presentare domanda al Consolato o all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza del richiedente, fornendo i dati e la documentazione richiesta per la specifica tipologia di visto. Visitate il sito “Il visto per l’Italia” Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni sulla documentazione da presentare.
Oltre alla documentazione indicata, l’Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto. Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, potrete verificare se avete bisogno di ottenere un visto per entrare in Italia. Sono, inoltre, esenti dall’obbligo di visto i cittadini di una serie di Stati extracomunitari.
Tempi di Rilascio del Visto
I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto. Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 45 giorni (art. 23 del Codice Visti ). Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l’istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg.
Validità e Utilizzo del Visto
La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata; stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il numero di ingressi è indicato sul visto, con l’indicazione 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi. Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a uno o più soggiorni, la cui durata totale non sia superiore al periodo concesso dal visto, a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen.
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Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all’art.
Limitazioni del Visto Turistico
- Attività Lavorativa: No, il visto turistico non consente di svolgere alcuna attività lavorativa.
- Conversione in Permesso di Lavoro: No, lo straniero munito di visto turistico non può convertirlo in un permesso per lavoro. Anche qualora lo straniero avesse la possibilità di essere assunto o comunque avviare un’attività lavorativa in Italia, non potrà farlo attraverso una proroga o una conversione del visto turistico.
Il D.lgs 286/98 attualmente non consente di convertire il visto turistico in un permesso di soggiorno.
Proroga del Visto Turistico
Il Visto per turismo ha una durata massima di 90 giorni ed è possibile prorogarlo solo in casi rari ed eccezionali. Il Visto per turismo, infatti, può essere prorogato “solo se ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali”.
Quindi per prorogare il Visto per turismo devi dimostrare che non puoi lasciare l’Italia per: Cause di forza maggiore (es. sciopero voli), Ragioni umanitarie (es. ho preso il covid e non posso tornare nel mio Paese. Oppure: ho una grave malattia/ho avuto un incidente).
Alternative al Visto Turistico
Tuttavia, se si hanno parenti in Italia, è possibile chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Quest’ultimo, secondo l’art. 30 del d.lgs 286/98 può essere rilasciato al cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia.
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Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari
Sono necessari gli stessi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare a cui si rinvia. Il permesso si richiede tramite il kit postale, in presenza di tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento (grado di parentela, reddito sufficiente, alloggio idoneo). Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato dinnanzi la Questura la quale, in presenza di tutti i presupposti, acconsentirà o meno alla cd. coesione familiare.
Permesso di Soggiorno per Protezione Speciale
Qualora sussistono i requisiti, è possibile chiedere anche un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ingresso in Italia e Dichiarazione di Presenza
I cittadini stranieri possono entrare sul territorio italiano per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. L'ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione Europea è regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere.
Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell'Unione Europea, lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo.
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Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero.
La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.
Diniego del Visto e Ricorso
Nel caso di diniego di visto Schengen o di visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
No, la decisione di diniego non si può cambiare, perché rappresenta la decisione finale presa su quella specifica richiesta di visto. Nel caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
Contro il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.
Visti "in quota" e "extra quota"
I visti “in quota” sono soggetti a una limitazione quantitativa: ogni anno, il Governo italiano decide quanti visti possono essere rilasciati per ciascuna tipologia di questi visti attraverso il cosiddetto Decreto Flussi. I visti “extra quota”, invece, non sono soggetti ad alcuna limitazione quantitativa. Ci sono solo alcune eccezioni.
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