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PIA Turismo Puglia: Un'Opportunità per il Settore Turistico-Alberghiero

Se sei un imprenditore nel settore turistico in Puglia, hai un’opportunità unica di ottenere sostegno finanziario per far crescere la tua attività. Il Programma Integrato di Agevolazione (PIA) Turismo, promosso dalla Regione Puglia, offre fondi e agevolazioni per l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di strutture alberghiere. Destinati a imprese di tutte le dimensioni, migliorano l’offerta turistica territoriale e favoriscono la destagionalizzazione. Recuperano e valorizzano gli immobili di interesse storico e artistico.

Cos'è il PIA Turismo?

I Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA TURISMO) devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 40 milioni di euro.

A chi si rivolge?

L’avviso è rivolto a imprese di tutte le dimensioni nel settore turistico alberghiero, comprese le grandi, medie e piccole imprese. Possono presentare domanda per le agevolazioni previste dal MINIPIA TURISMO PUGLIA: le imprese di grande, media, piccola e micro dimensione; la rete di impresa, nella forma della Rete-soggetto che rappresenta un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma.

È possibile presentare la domanda anche nella forma giuridica del Consorzio.

  • Gli investimenti possono essere compresi tra 3 milioni e 40 milioni di euro per le grandi imprese.
  • Tra 2 milioni e 30 milioni per le medie imprese.
  • Tra 1 milione e 20 milioni per le piccole imprese.
  • Per le Pmi aderenti all’iniziativa della grande o della media impresa l’importo complessivo degli investimenti deve partire da 1 milione di euro.

Nel caso di proposta avanzata da grande impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla grande impresa proponente. L’eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.

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Nel caso di proposta avanzata da media impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della media impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla media impresa proponente. In tal caso, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al programma devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.

Interventi Ammissibili

Il bando riconosce agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto in conto impianti. L’incentivo rende possibile l’apertura di nuove attività turistico-alberghiere attraverso il recupero di patrimonio immobiliare esistente. Permette l’ampliamento e l’ammodernamento di attività già presenti, la realizzazione di strutture turistico-alberghiere attraverso il restauro di immobili di interesse artistico e storico o di edifici rurali, masserie, trulli, torri e fortificazioni, il recupero di immobili degradati, la realizzazione di strutture e impianti che migliorano l’offerta turistica.

Attività ammissibili MiniPia Turismo: sono ammissibili alle agevolazioni le domande presentate da grandi, medie, piccole e micro imprese che intendono realizzare attività ed iniziative rientranti nella “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 - Aggiornamento 2022” (G.U. n.

Progetti ammissibili MiniPia Turismo:

  1. ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione o riattivazione di strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere esistenti;
  2. realizzazione di strutture turistico alberghiere ed extralberghiere, attraverso lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di:
    • immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico
    • immobili abbandonati da almeno tre anni ed ubicati in zona “A” - centro storico - da destinarsi interamente ad attività ricettiva.
  3. manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni, casine d’epoca e casali al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico alberghiere ed in strutture extralberghiere;
  4. nuove attività turistico alberghiere attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive;
  5. recupero e riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia da destinare alla realizzazione di strutture turistico alberghiere, ostelli nonché strutture sportive, culturali e/o ricreative;
  6. la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
  7. la realizzazione, l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di campeggi ed approdi turistici;
  8. gli interventi volti al miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive;
  9. parchi tematici intesi quali strutture concepite intorno a temi ispirati.

Gli investimenti possono prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali” che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto.

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I MINI PIA TURISMO PUGLIA devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 30mila euro e 5 milioni di euro.

Le strutture extra alberghiere di cui alle precedenti lettere b1) e b2) devono conseguire, attraverso l’iniziativa proposta, un numero di camere non inferiore a 5.

È importante notare che nuove attività alberghiere di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive; le agevolazioni possono essere concesse limitatamente alle opere già autorizzate e, pertanto, non comprendono le opere per eventuali ampliamenti. Questa tipologia di investimento può prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali”, nel rispetto della normativa vigente, strettamente collegati alla struttura alberghiera, che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto.

Sono ammissibili:

  • ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture alberghiere esistenti di cui all’art. 3 della legge regionale n.
  • realizzazione di strutture alberghiere di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99, aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, attraverso lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.
  • manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99, aventi capacità ricettiva non inferiore a n.
  • recupero e riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.e i., nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lett. d del medesimo D.P.R. 380/2001, in cui gli incrementi volumetrici eventualmente previsti siano realizzati in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”, da destinare alla realizzazione di strutture turistico - alberghiere di cui all’art. 3 della legge regionale n.

Le strutture alberghiere indentificate nei precedenti punti 2), 3) e 4) possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n.

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Gli investimenti devono obbligatoriamente conseguire il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici non residenziali di cui alla L.R. 13/2008 (Protocollo ITACA Puglia 2017 - Edifici non residenziali - allegato A alla D.G.R. n. 1147 dell’11/07/2017, pubblicata sul BURP n.

Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intendono gli interventi di: riqualificazione di edifici abbondonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia come definite dal “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (art. 3 del DPR 6/06/2001, n. 380, nonché interventi di ristrutturazione edilizia (definita da art. 10 comma 1 lett. C del DPR 380/2001) in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti definiti dal cosi detto Piano Casa (art. 4 della L.R.

Spese Ammissibili

Tra le spese ammissibili, limitatamente alle Pmi, anche i servizi di consulenza per l’internazionalizzazione. Le consulenze specialistiche sono ammissibili esclusivamente per le PMI e per le reti d’impresa/consorzi e sono complementari rispetto ai servizi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese, prestate anche attraverso la figura del Temporary Manager; tali consulenze devono riguardare spese per l’acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario. L’avviso PIA TURISMO ha fornito indicazioni sui soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche e devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA.

La partecipazione alle fiere può rivelarsi particolarmente efficace per promuovere e consolidare la presenza dell’impresa nei mercati esteri e per sostenere le eccellenze turistiche regionali; attraverso la partecipazione a fiere di importanza nazionale o internazionale, infatti, l’impresa può creare occasioni di incontro con altri operatori del settore e di settori contigui e può attrarre turisti sia nazionali che esteri.

La misura PIA TURISMO ammette gli interventi formativi i quali sono particolarmente efficaci per la creazione di un contesto idoneo a favorire l’innovazione e la transizione verso i temi di sviluppo e crescita aziendale, per i quali il capitale umano è elemento cruciale, da valorizzare, qualificare e specializzare. I destinatari della formazione possono essere esclusivamente gli imprenditori che ricoprono ruoli operativi all’interno dell’impresa ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, iscritti al libro unico del lavoro dell’impresa e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale. Sono esclusi dagli interventi agevolabili al PIA TURISMO gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione.

Le attività formative ammissibili devono essere realizzate autonomamente dall’impresa proponente o in collaborazione con gli Organismi inseriti nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art 25 L.R. n. L’impresa proponente potrà proporre un Piano Formativo che deve interessare un numero minimo di 5 addetti e ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non potrà avere un numero di partecipanti superiore a n.

tipologia b) piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall’art.

  • misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
  • la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.

Per tutti gli interventi relativi alla tutela ambientale che prevedano una quota di produzione di energia elettrica deve essere garantito che questa avvenga esclusivamente a fini di autoconsumo su base annuale.

Per “innovazione dell’organizzazione” si intende: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell’impresa (a livello di gruppo nel SEE), nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa, ad esempio attraverso l’uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;Per “innovazione di processo” si intende: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo nel SEE), ad esempio attraverso l’uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative.

Sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del 1,5% dell’importo complessivo delle spese ammissibili.

Esempio: 300.000 € investimenti produttivi di cui 200.000 € costi in opere murarie, attrezzature e 100.000 € costi salariali per due anni.

Tra le iniziative ammissibili rientrano anche interventi di:

  • realizzazione di strutture alberghiere aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, attraverso lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs.
  • manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile (riferito all’intero stabile) in strutture alberghiere, aventi capacità ricettiva non inferiore a n.
  • recupero e riqualificazione di edifici abbandonati da almeno tre anni e necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici in conformità alle disposizioni regionali L.R n. 36/2023 o DPR n.

Come presentare la domanda

Le domande per partecipare al PIA Turismo devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale PugliaSemplice a partire dal 30 aprile 2024. Le istanze alla fase di accesso al PIA TURISMO possono essere presentate a partire dal 30 aprile 2024.

Una volta presentata la tua domanda, verrà avviata una procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento fondi per selezionare i beneficiari delle agevolazioni. Ai fini dell’accesso è prevista una procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento fondi.

Ulteriori Informazioni Importanti

Le imprese beneficiarie del PIA TURISMO dovranno obbligatoriamente provvedere all’iscrizione al portale nazionale (www.italia.it) ed al portale regionale (dms.puglia.it) e contribuire al popolamento dei dati raccolti su osservatorio.dms.puglia.it ed analizzati dall’A.Re.T Puglia Promozione e al monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli utenti delle strutture/servizi offerti.

L’impresa decade dal beneficio dell’aiuto se questa o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento “DELOCALIZZA” nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento per le Grandi imprese e nei 3 anni successivi per le PMI. Le imprese beneficiarie degli aiuti si IMPEGNANO al MANTENIMENTO dei LIVELLI OCCUPAZIONALI conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda e presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all’occupazione femminile.

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva.

Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. L’ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all’atto della concessione delle agevolazioni. Sulla base delle verifiche effettuate con esito negativo, il dirigente competente predispone nota di inammissibilità. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai punti precedenti.

Note Sulla Funzionalità della Rete di Imprese

È in grado di adottare interessanti soluzioni per la differenziazione o per il potenziamento del proprio modello di business, ponendo a fattor comune la diversità e la complementarietà delle imprese retiste/consorziate, ciascuna con le proprie caratteristiche di offerta, servizi e capacità.

La rete soggetto può “accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”, sviluppando i processi di internazionalizzazione e di innovazione del sistema imprenditoriale turistico, coordinando e incrementando anche l’utilizzo di strumenti di promozione, di lancio ed organizzazione di iniziative di ricettività turistica e di eventi artistici, culturali, sportivi, gastronomici e religiosi.

Tabella Riassuntiva dei Limiti di Investimento

Tipo di Impresa Importo Complessivo Investimenti
Grandi Imprese Tra 3 milioni e 40 milioni di euro
Medie Imprese Tra 2 milioni e 30 milioni di euro
Piccole Imprese Tra 1 milione e 20 milioni di euro
PMI aderenti a Grande/Media Impresa A partire da 1 milione di euro
MINI PIA TURISMO PUGLIA Tra 30mila euro e 5 milioni di euro

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