Funzioni e Compiti della Polizia degli Stranieri in Italia
La Direzione centrale della polizia dell'Immigrazione e delle frontiere è stata istituita con la legge 30 luglio 2002, n. 189, più nota come legge Bossi-Fini. Tale Direzione si colloca presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno.
Con la creazione di una Direzione centrale totalmente dedicata all'immigrazione e frontiera si è voluto perseguire il duplice obiettivo di favorire lo sviluppo di strategie d'azione innovative e più efficaci, nel contrasto all'immigrazione clandestina con una maggiore proiezione anche sul piano internazionale, e di gestire le problematiche inerenti la presenza degli stranieri sul territorio nazionale.
Un'altra significativa novità apportata dalla legge n. 189 del 2002 (articolo 10) è l'assegnazione esclusiva alla Direzione centrale dell'immigrazione del coordinamento dell'azione di contrasto in mare, disciplinata dal "Decreto interministeriale in materia di contrasto all'immigrazione clandestina" del 14 luglio 2003.
Ufficio Immigrazione e Permesso di Soggiorno
Presso la Questura operano diversi uffici, ciascuno dei quali è preposto all'assolvimento di determinate funzioni di Polizia.
Per quanto riguarda invece il rilascio dei permessi di soggiorno è competente l'Ufficio immigrazione della questura in cui lo straniero si trova. L'ufficio immigrazione è ordinariamente preposto alla valutazione nonché al rilascio di un particolare permesso che consente ai cittadini stranieri di poter soggiornare sul territorio nazionale, ovvero il permesso di soggiorno.
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Con l'espressione permesso di soggiorno si intende quella particolare formalità che l'art. 5 del Testo Unico dell'Immigrazione descrive come quel permesso che "deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze".
Modalità di Rilascio del Permesso di Soggiorno
Ai fini del rilascio del permesso dobbiamo attenerci pedissequamente al dettato normativo ed, in species, a quanto previsto dall'art. 2 ter del Testo Unico sull'Immigrazione. Il legislatore, infatti, dopo aver imposto che lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sia sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, dispone che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoposta al versamento di un contributo.
L'importo viene fissato, ex lege, fra un minimo di 80 ed un massimo di 200 euro (somma determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, la quale stabilisce altresì le modalità del versamento). Sempre per espressa previsione normativa non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
Giova precisare in questa sede che, al momento dell'ingresso, i cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l'accordo di integrazione al momento della richiesta del permesso.
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Il Visto d'Ingresso
Il visto viene rilasciato dalle ambasciate o dai consolati del Paese di residenza del cittadino straniero. Il visto può essere di diversi tipi:
- Visto per ricongiungimento familiare: viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto, che ha una durata di un anno dal suo rilascio.
- Visto per motivi di lavoro subordinato: può essere concesso dallo sportello unico per l'Immigrazione (Sui) come attestazione di nulla osta al lavoro. Infatti laddove intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario il datore di lavoro è tenuto ad esibire richiesta nominativa di nulla osta al lavoro presso il Sui competente per la provincia nella quale poi si svolgerà la suesposta attività.
- Visto per lo svolgimento di lavoro autonomo: può essere rilasciato laddove si intenda svolgere attività lavorativa non subordinata o comunque di carattere industriale (fermo restando il rispetto degli obblighi che la legge nazionale impone sui cittadini).
Polizia di Frontiera
La Polizia di frontiera si occupa di pattugliare porti e aeroporti dove gli ambiti di intervento non si limitano ovviamente al solo controllo dei titoli di viaggio delle persone in arrivo e in partenza. Basti soltanto pensare a tutte le merci che ogni giorno sono in arrivo o in partenza con navi, aeromobili e autoarticolati.
Questo settore si compone di:
- 8 Zone polizia di frontiera (raggruppano geograficamente delle regioni)
- 11 Settori polizia di frontiera terrestri (porti e aeroporti e valichi terrestri)
- 12 Uffici polizia di frontiera presso gli scali marittimi
- 18 Uffici polizia di frontiera presso gli scali aerei
- 12 Uffici polizia di frontiera presso gli scali marittimi ed aerei
- Ufficio centrale Direzione centrale della Polizia dell'immigrazione e delle frontiere
Il servizio di polizia di frontiera, regolato dal D.M. 2 agosto 1977, è posto sotto l’egida ed alle dipendenze del "Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. presso valichi terrestri, per lo più di 2^ categoria e stagionali, ove essa è già dislocata per lo svolgimento di compiti istituzionali di polizia doganale.
In tale ottica, l’inserimento della Guardia di Finanza nella organizzazione generale dei servizi di polizia di frontiera è da considerare collegato agli altri servizi che il Corpo esplica lungo la linea di confine, tra cui il concorso alla difesa politico-militare delle frontiere, cui è obbligatoriamente tenuto in base a quanto disposto dalla legge ordinativa n.
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Il controllo delle persone che attraversano i valichi di frontiera autorizzati non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio o delle altre condizioni di ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l’eventuale adozione di misure per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico delle Parti contraenti.
Si procede poi alla consultazione immediata dei dati (relativi alle persone e agli oggetti di cui agli articoli da 95 a 100 della Convenzione) nel "Sistema di Informazione Schengen" e negli archivi nazionali di ricerca. Nel caso in cui questa prima "interrogazione" dia esito positivo, si procede ad una seconda interrogazione, questa rivolta agli Uffici S.I.RE.N.E.
Tale azione è assicurata da unità mobili che svolgono i loro compiti sotto forma di pattuglie o di postazioni in posti riconosciuti o su posti "sensibili", allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera.
In tale contesto, assume particolare rilievo l’attività della Guardia di Finanza che, nel settore della vigilanza lungo la linea di confine terrestre c.d.
Altrettanto fondamentale per impedire e reprimere l’ingresso clandestino di persone è l’azione svolta lungo il confine "aperto" marittimo. Al riguardo, il provvedimento ministeriale prevede che, fermi restando i compiti e le relative responsabilità operative di ciascuna Forza di Polizia, le risorse navali della Guardia di Finanza concorrono con quelle della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri all'espletamento di servizi coordinati di controllo del territorio e di sicurezza delle frontiere marittime sul mare, nell'ambito delle pianificazioni operative predisposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge n.
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