Come Prenotare un Appuntamento al Consolato del Senegal a Milano: Guida Dettagliata
Le rappresentanze diplomatico-consolari assicurano l’erogazione di diversi servizi in favore dei cittadini italiani che risiedono o che si trovano all’estero. Si ricorda che l’esercizio di alcuni diritti e l’accesso ad alcuni servizi sono limitati soltanto agli Italiani che abbiano provveduto all’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), obbligatoria in base alla Legge n.470 del 1988.
Nuova Piattaforma per le Prenotazioni
È disponibile una nuova piattaforma web per accedere ai servizi dei consolati italiani nel mondo, compresi quelli dedicati ai cittadini stranieri che vogliono venire in Italia per motivi di studio, lavoro o familiari.
- Per accedere è necessario registrarsi.
- Bisogna scegliere il Consolato di riferimento e prenotare un appuntamento a partire dalla prima data libera.
- Durante la procedura di prenotazione, gli utenti possono anche caricare i documenti necessari all’erogazione del servizio di cui hanno bisogno. Questo ridurrà i tempi di lavorazione allo sportello il giorno dell’appuntamento.
Aumenta la sicurezza per accertare l’identità degli utenti e tutelarne i dati, inoltre l’interfaccia è più semplice e user-friendly. Gli appuntamenti già fissati con la piattaforma Prenota On Line restano validi, fino a esaurimento.
Servizi Consolari e Cittadinanza
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992.
La cittadinanza italiana può essere acquisita nei seguenti modi:
Leggi anche: Prenotare Gardaland: la guida completa Esselunga
- Iure sanguinis (per nascita da genitori italiani)
- Iure soli (per nascita sul territorio italiano, in particolari condizioni)
- Per matrimonio con un cittadino italiano
- Per naturalizzazione (residenza continuativa in Italia per un determinato periodo)
- Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
Iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.
L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
La domanda di iscrizione deve essere completa di copia del passaporto e documenti comprovanti la stabile residenza all’estero. I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
Leggi anche: Guida alla prenotazione di Alcatraz
Passaporto e Documenti di Viaggio
Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. Per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, rilasciata dal Comune di iscrizione AIRE in Italia.
Un cittadino italiano può chiedere il rilascio o rinnovo di un passaporto solo se residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano. A partire dal 2009 anche i minori hanno diritto al passaporto individuale, valido per tre anni fino ai tre anni di età, valido per 5 anni dai tre ai diciotto anni di età (decreto legge 135/2009).
Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Autocertificazione e Validità dei Certificati
Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente.
Leggi anche: Prenotare l'ingresso a Gardaland
Assistenza Sociale e Rimpatrio
Il servizio di assistenza sociale è destinato ai cittadini italiani che versano in una situazione di indigenza. Il Consolato può erogare un sussidio al cittadino italiano residente stabilmente nella circoscrizione consolare che si trovi in una situazione di comprovata eccezionale necessità.
Il cittadino italiano in transito che abbia subito il furto di denaro o altri documenti può anche richiedere l’erogazione di un prestito con promessa di restituzione allo Stato italiano. In caso di necessità di rimpatrio, occorre contattare la propria compagnia di assicurazioni per conoscere le modalità per accedere al servizio di rimpatrio.
Adozione Internazionale
La Convenzione dell’Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto delle garanzie che gli sono riconosciute a livello internazionale, d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori.
Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d’origine. Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
La procedura di adozione si conclude con l’ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.