Regolamento Residence Turistico Alberghiero: Esempio e Normative
Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. Si distinguono in:
- alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere
- residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina
- condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let. b.
Se prevalgono le camere si parla di albergo, se prevalgono gli appartamenti si parla di residenze turistico alberghiere. I posti macchina o imbarcazione devono essere dello stesso numero delle camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%.
Un albergo può anche essere chiamato "hotel" o "grand hotel" e "grande albergo" per gli alberghi con quattro o cinque stelle.
Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1° gennaio (Legge regionale 06/04/1996, n. 27, art. 4).
La denominazione di una struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune o nel territorio di comuni confinanti, qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 1.5).
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Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Requisiti Fondamentali
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
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I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Le strutture ricettive devono possedere i requisiti previsti dal Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria. I condhotel devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n.
Avvio e Gestione dell'Attività
Per avviare e gestire l’attività è indispensabile predisporre e sottoscrivere apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente.
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
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La SCIA può riguardare l’offerta di servizi accessori all’alloggio, come la somministrazione di cibi e bevande, nonché la vendita di prodotti come giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.
Nel caso in cui detti servizi siano offerti alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, si compilerà la sola SCIA per l’avvio dell’attività.
Altro allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd.
Nel caso in cui si intendano esporre le insegne di esercizio, si applica la disciplina per l’esposizione al pubblico delle insegne pubblicitarie (articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
Se occorre acquisire uno o più dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nella autorizzazione unica ambientale (cd. AUA), come per esempio un nulla osta in materia di impatto acustico (nel caso in cui le attività accessorie comportino l’utilizzo di impianti di diffusione sonora) o una autorizzazione allo scarico, il SUAP indice, ed eventualmente convoca, la conferenza di servizi per l’acquisizione del provvedimento autorizzativo.
In tali casi, dunque, la SCIA è presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia è sospesa fino al rilascio della predetta autorizzazione ambientale.
Si precisa che, in caso di comunicazione o richiesta di assimilazione degli scarichi idrici ai reflui domestici, ai sensi del regolamento regionale 24 settembre 2013, n.
E' obbligatorio l'utilizzo del Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali, come stabilito nelle Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive approvate con Delibera della Giunta Regionale n.
Obblighi Specifici
- di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti. Detta comunicazione va effettuata, anche se non vi sono modifiche rispetto ai prezzi praticati, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- di esporre nella zona di ricevimento degli ospiti la tabella riepilogativa dei prezzi e dei servizi offerti, nonché delle caratteristiche della struttura ed in ciascuna camera il cartellino prezzi della specifica camera (Decreto Dirigenziale n.
- di attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.
Con l'entrata in vigore della legge regionale n.8 del 27/11/2013 pubblicata sul Bollettino Regionale n.98 del 28/11/2013, i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta non hanno più l’obbligo di trasmettere le tabelle prezzi alla P.A. per la vidimazione.
Con il testo approvato, inoltre, si sostituisce la comunicazione preventiva alla Provincia dei prezzi praticati con l'obbligo di esporre "in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e le pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti".
Il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, la dichiarazione relativa alla classificazione (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 21).
La Provincia verifica le dichiarazioni e, nel caso in cui la struttura presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
Le attività ricettive destinate ad alberghi diffusi sono soggette alla classificazione indicata nel Regolamento regionale 29/12/2022, n.15.
Nel caso in cui, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
Adempimenti aggiuntivi
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».
A tal proposito, sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS1000» permette di:
- semplificare l’adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale «Alloggiati WEB»
- adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT
- modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.
La registrazione degli ospiti deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.
Ai sensi del Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter, tutte le strutture ricettive alberghiera e non alberghiere, oltre a tutte le unità abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o di locazione breve ai sensi del Decreto legge (Stato Italiano) 24-04-2017, n. 50, art. 4 si devono dotare di un Codice identificativo nazionale (CIN). Gli esercenti e i locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno degli immobili usati per l’attività e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.
Le disposizioni contenute al Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter sono applicabili dal 2 novembre 2024. A prescindere da questo termine legale, la banca dati è già attiva ed è possibile procedere.
L’acquisizione del CIN sarà effettivamente obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ ministeriali dedicate e pubblicate sul sito www.ministeroturismo.gov.it.
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni.
Attenzione: il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice identificativo regionale). Le nuove strutture ricettive dovranno, pertanto, ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN.
Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa di Regione Lombardia.
Normative Regionali di Riferimento
Le normative regionali giocano un ruolo cruciale nella regolamentazione delle strutture ricettive.
La Giunta regionale ha definito il nuovo quadro normativo per le strutture ricettive in Veneto (L.r.
La durata di validità delle classificazioni delle strutture ricettive aventi scadenza nel corso degli anni 2020 e 2021, nonché delle classificazioni delle strutture ricettive rilasciate, modificate o rinnovate nel corso degli anni 2020 e 2021 è aumentata di anni due, a seguito della L.R.
In data 28/11/2013 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la L. R. Grazie alla legge approvata, l'esercizio dell'attività alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta non è più subordinato al rilascio di classificazione da parte della Provincia, bensì alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente.
La Regione Lazio, per tramite l’Agenzia Regionale del Turismo, nell’intento di sostenere sia la P.A. che l’utenza privata, ha attivato questa area tematica con la possibilità di indirizzare, al riferimento sotto indicato, quesiti e problematiche inerenti l’applicazione dei regolamenti regionali attuativi della l.r. 13/2007 e s.m.i.
I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche, con un unico procedimento da attivare al SUAP competente per territorio, potranno avviare l’attività allegando alla S.C.l.A.
Di seguito alcune normative regionali di riferimento:
- Legge regionale 15 marzo 1984, n. 15. Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta: in particolare artt.
- Legge regionale 28 novembre 2000, n. 16.
- Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale, nonché di carattere ordinamentale e organizzativo: art.
- Regolamento regionale 24 settembre 2013 n.
- Deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 184. Criteri e requisiti specifici per l’assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle - comma 58 dell’art. 1 della L.R. n.
- Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 - Approvazione, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n.
Strutture Particolari: Alberghi Diffusi e Condhotel
Alberghi Diffusi: strutture caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo.
Per avviare l’attività di albergo diffuso è necessario presentare SCIA al SUAP come previsto dall'articolo 26 della Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 e dall'articolo 8 del Regolamento Regionale 03/08/2015, n.
I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso sono elencati nel Regolamento Regionale 24/10/2008, n.I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso sono elencati nel Regolamento Regionale 03/08/2015, n.
Gli alberghi diffusi devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13 e dal Regolamento regionale 11/10/2022, n. 7.
Condhotel: quando si tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let. b.
I condhotel devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Regolamento regionale 29/12/2022, n. 15.