Rinnovo Patente Italiana per Residenti all'Estero: Una Guida Dettagliata
Il rinnovo della patente italiana, per i cittadini residenti all'estero può creare confusione, poiché le procedure variano a seconda della situazione specifica. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sulle norme in vigore e su come procedere per rinnovare la patente italiana mentre si vive all'estero.
Residenza e Rinnovo: Definizioni Importanti
Un candidato al conseguimento di una patente italiana o un conducente che ne chiede il rinnovo, può procedere a tali operazioni solo a patto che abbia la residenza, anagrafica o normale, in Italia. La residenza “normale” invece, secondo il codice della strada e la direttiva europea sulle patenti 2006/126/CE, può essere intesa come “ il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato.
Rinnovo Tramite Autorità Diplomatico-Consolari
In base all’articolo 126 comma 9 del Codice della strada (Cds) la patente può essere rinnovata dalle autorità diplomatico-consolari italiane che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione, in pratica un talloncino.
Il rinnovo della patente secondo la procedura di cui sopra, per qualche motivo poco comprensibile, nell’anno 2023 non risulta comunicato in maniera chiara alle motorizzazioni. Basta verificare usando l’app iPatente, dove la patente rinnovata all’estero risulterà ancora scaduta. Ebbene sì, nonostante per legge il rinnovo sia valido a tutti gli effetti, tanti autonoleggiatori, citando politiche aziendali interne, si rifiutano di noleggiare macchine a chi presenta il rinnovo fatto all’estero.
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Che sia però dovuto al fatto che il rinnovo fatto all’estero non sia visibile in Italia? Per chi, come me, ha una patente estera, è sicuramente più conveniente usare quella accompagnata da patente internazionale o da traduzione rilasciata dalle autorità diplomatico-consolari. Però alla fine si è anche in qualche modo costretti a rinnovare la patente italiana, anche non usandola, perché dopo cinque anni scadrebbe del tutto.
Esiste l’obbligo per chi è residente all’estero di rinnovarla presso l’autorità consolare. Però non nel caso di richiesta per furto, smarrimento o deterioramento, che in quel caso può essere fatta solo agli uffici della Motorizzazione Civile del proprio Comune di iscrizione Aire.
Rinnovo Patente in Egitto: Cosa Sapere
Una delle domande che diversi cittadini italiani residenti all'estero si pongono è… Posso rinnovare la mia patente stando qui in Egitto? Per semplificare, la risposta è NO, ma partiamo dall'inizio.
Innanzitutto in Egitto per guidare, a norma di legge, ogni conducente straniero deve accompagnare la propria patente di Guida a una patente Internazionale (va bene sia il modello Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 1 anno; sia il modello "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità di 3 anni).
Come sottolinea il sito dell'Ambasciata Italiana in Egitto (www.ambilcairo.it) citiamo testualmente: Non esiste accordo di reciprocità con l'Egitto, non e' possibile procedere alla conversione della propria patente italiana. Per l'ottenimento della patente egiziana occorrerà sostenere una prova di guida ed esibire: comunque la patente di guida italiana, il passaporto, 3 fotografie, Certificato medico e certificato oculistico. Per tale procedura le Autorità egiziane richiedono anche apposito Certificato di residenza bilingue rilasciato dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata.
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Tornando alla nostra domandona, cioè se è possibile in qualità di cittadini Italiani residenti in Egitto (AIRE) rinnovare il titolo di guida qui in Egitto, vediamo nello specifico: La patente italiana, in scadenza o scaduta, non può essere rinnovata e deve necessariamente essere rimpiazzata da una nuova.
Nel caso di patenti in prossimità di scadenza (4 mesi) o scadute da non più di 5 anni, il Consolato può rilasciare un documento chiamato convalida, che serve solo a mantenere la patente in vita finché il titolare non si rechi in Italia per richederne una nuova. Il servizio è riservato agli iscritti AIRE e a coloro che possono comprovare la propria permanenza all'estero da almeno 6 mesi.
Per richiedere la convalida è necessario compilare un modulo che è possibile reperire online sul sito del Consolato Italiano in Egitto e allegare i documenti richiesti, che, per poter ritirare la convalida, il giorno dell'appuntamento dovranno poi essere presentati in Consolato in versione cartacea: tra questi non dimenticate: 1.patente in scadenza o scaduta; 2.normalmente viene richiesta prova dell'attuale indirizzo di residenza (utenze domestiche o lettera bancaria datate non oltre i 3 mesi); nel modulo del consolato vi è una sorta di autocertificazione di iscrizione alla cancelleria consolare se AIRE 3.certificato medico rilasciato da uno dei medici abilitati da non oltre 3 mesi; 4.per i non iscritti all'AIRE, copia della prova di permanenza all'estero (carta d'imbarco, timbro d'uscita aeroportuale, contratto d'affitto, ecc.).
Per favore notate bene, non vi tragga in inganno la dicitura del modulo, questo non è un RINNOVO ma una CONVALIDA dunque una sorta di estensione della Vostra patente. Che avrà costi di cancelleria e di visita medica, una volta arrivati in Italia dovrete sostenerne altri.
Si ribadisce infatti che non verranno rilasciate né una nuova patente, né dichiarazioni di sorta ma solo la predetta convalida quindi UNA “ESTENSIONE” di validità alla Vostra patente.
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Il rilascio di una nuova patente, anche in caso di furto/smarrimento/deterioramento, potrà essere richiesto solo agli uffici della propria Motorizzazione Civile in base al proprio Comune di residenza (anagrafica o AIRE) nei seguenti modi: 1.presentandosi di persona (anche durante un breve periodo di permanenza in Italia); 2.inviando un incaricato provvisto di delega; 3.tramite un'agenzia di pratiche auto. Il richiedente riceverà la nuova patente per posta al proprio indirizzo di residenza in Italia.
Si ricorda anche che chi è in possesso della convalida consolare ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell'art. 126 del Codice della strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido.
Inoltre, sarà necessario conservare sempre l'attestazione unita alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l'avvenuto rinnovo all'estero e quindi di dimostrare l'assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.
In caso di richiesta di nuova patente, va ricordato che il certificato medico egiziano non è riconosciuto, pertanto il richiedente dovrà allegare alla documentazione di rito anche un nuovo certificato di abilitazione alla guida, con visita medica da sostenere in Italia.
Rinnovo Patente e Commissione Medica Locale (CML)
Distinzioni importanti per il rinnovo della patente all’estero: Quando si parla di rinnovo della patente per i cittadini residenti all'estero, è necessario considerare due fattori: Se la patente deve essere rinnovata presso la Commissione Medica Locale (CML), perchè ci si trova in presenza di alcune patologie specifiche Se la residenza all'estero è in un paese dell'Unione Europea (UE) o al di fuori dell'UE
Rinnovo con Visita CML
Nel caso in cui il rinnovo della patente richieda una visita presso la Commissione Medica Locale (CML), i cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) possono effettuare il rinnovo direttamente in Italia, indipendentemente dal luogo di residenza all'estero (dentro o fuori l'UE). In questi casi, sarà la Commissione medica locale, a trasmettere telematicamente alla Motorizzazione, l'idoneità del conducente.
Per completezza vedi l'avviso 22 del 24/07/2020 del Ministero dei Trasporti che recita:"I cittadini iscritti all'AIRE, che per il rinnovo della patente hanno l'obbligo di visita in CML, possono svolgere il rinnovo in Italia. In questo caso la CML inserirà direttamente i dati del rinnovo tramite le funzioni di Rinnovo Patente, consentendo l'emissione diretta della patente con recapito presso il domicilio del conducente."
Rinnovo Senza Visita CML
Per i rinnovi della patente che non richiedono una visita collegiale presso la CML (le cosiddette visite monocratiche), le disposizioni del Ministero dei Trasporti agli uffici provinciali sono le seguenti:
- Per i cittadini iscritti all'AIRE residenti in Paesi UE, non saranno accettate richieste di duplicato della patente, ad eccezione di quelle patenti con obbligo di rinnovo in CML.
- Per i cittadini iscritti all'AIRE residenti in Paesi extra UE, è possibile richiedere il duplicato della patente per deterioramento, smarrimento, distruzione o furto, contestualmente al rinnovo a condizione che abbia residenza normale in Italia, che va dichiarata nelle forme e nei modi di cui alla circolare prot.
Normativa di Riferimento
Per i cittadini italiani residenti in uno Stato UE, il duplicato della patente deve essere rilasciato dall'autorità dello Stato in cui il titolare risiede, come previsto dall'art. 11 comma 5 della direttiva 2006/126/CEE:"La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale."
Come Procedere per il Rinnovo
Per rinnovare la patente italiana mentre si risiede all'estero, è necessario seguire questi passaggi:
- Verificare se il rinnovo richiede una visita presso la Commissione Medica Locale (CML)
- Se sì, il rinnovo può essere effettuato in Italia, indipendentemente dal luogo di residenza all'estero
- Se no, passare al punto 2
- Controllare se la residenza all'estero è in un paese UE o extra UE
- Se in un paese UE, il duplicato a seguito di rinnovo, deve essere rilasciato dall'autorità Consolare dello Stato di residenza
- Se in un paese extra UE, è possibile richiedere il duplicato con contestuale rinnovo in Italia: in tal caso viene rilasciato un certificato medico che il titolare della patente (o persona delegata), dovrà portare in Motorizzazione per richiedere il duplicato della patente. Non è previsto il duplicato automatizzato. Il conducente deve comunque avere la residenza normale, che va dichiarata nelle forme e nei modi di cui alla circolare prot.
Guidare all'Estero: Approfondimenti dal Ministero degli Affari Esteri
Dal sito del MInistero degli Affari Esteri si riporta l'approfondimento su:"Per guidare all'estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:
- a) Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- b) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l'Italia in materia di conversione di patenti di guida;
- c) Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l'Italia in materia di conversione di patenti di guida.
Paesi Appartenenti all'Unione Europea
Il cittadino italiano che si reca per brevi periodi in uno stato membro della UE può circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
Il cittadino italiano che, invece, stabilisca la propria residenza in un Paese dell'UE ha tre possibilità: -può convertire (attenzione: è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza; -può conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui risiede; -può conservare la patente originaria senza fare alcunché.
In questo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente. La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente mentre con il riconoscimento viene emesso un tagliando di convalida da applicare sulla medesima patente. In entrambi i casi la patente deve essere in corso di validità.
E' possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999). Per maggiori dettagli si consiglia di contattare l'Ufficio consolare competente.
Paesi Non Appartenenti all'Unione Europea Firmatari di Accordi di Reciprocità
Per circolare temporaneamente nei Paesi con i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità occorre essere in possesso della patente internazionale (permesso internazionale di guida) accompagnata da quella italiana in corso di validità.
La patente o permesso internazionale è un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici della motorizzazione. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validità. Scopo della patente internazionale è quello di fornire alle Autorità straniere l'esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare.
Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 - ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 - e Vienna 8.11.1968, - ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale. In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di patente. Il connazionale che stabilisce la residenza in un Paese straniero firmatario con l'Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti dovrà richiedere alle locali Autorità la conversione della propria patente italiana in corso di validità.
Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l'obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall'Italia in materia di patenti prevede che le Autorità del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l'avvenuta conversione alle Autorità diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall'accordo stesso.
Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall'art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).
Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente che il connazionale si munisca di traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani.
In caso di rientro definitivo, il connazionale potrà guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).
NB. L'elenco aggiornato degli Stati con i quali l'Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida è visionabile tramite il link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Possono - infine - convertire la patente italiana le seguenti categorie di cittadini che si trasferiscono, per motivi di servizio, in uno dei seguenti Stati: - Canada: personale diplomatico e consolare; - Cile: personale diplomatico e loro familiari; - Stati Uniti: personale diplomatico e loro familiari; - Zambia: cittadini in missione governativa e familiari.
In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia - oltre che alle locali Autorità - anche agli Organi di Polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).
Paesi Non Appartenenti all'Unione Europea e Non Firmatari di Accordi di Reciprocità
In questi Paesi non è possibile né riconoscere né convertire la patente italiana di guida.
È pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.
Conferma di Validità della Patente di Guida (Rinnovo per Scadenza) in Paesi Extra UE
Ai sensi della Circolare 107/97 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i cittadini italiani residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana purché di categoria A e B, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all'art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).
I cittadini italiani interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.
Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare non è valido per circolare in Italia.
Rinnovo Patente Italiana: Casistiche e Autorità Competenti
La tabella seguente riassume le diverse casistiche per il rinnovo della patente italiana per i residenti all'estero e le autorità competenti:
CASI RICORRENTI | LUOGO/AUTORITA’ PRESSO CUI RINNOVARE LA PATENTE ITALIANA | DOCUMENTI DA PRESENTARE PRESSO UMC | MODALITA’ DI EMISSIONE DEL DUPLICATO |
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Iscritto AIRE con obbligo di visita presso la Commissione medica locale in assenza di provvedimenti ostativi | Rinnovo telematico presso la Commissione medica locale di cui all’art. 119, c.4 del Codice della Strada. | Non è possibile presentare una richiesta in UMC. | |
Iscritto AIRE con obbligo di visita presso la Commissione medica locale in presenza di provvedimenti ostativi | Presso UMC ai sensi delle seguenti disposizioni: - prot. n. RU3405 file avviso n. 2 del 30/01/2020;- prot. n. RU3803 file avviso n. 3 del 03/02/20;- prot. n. 20520 file avviso n. 22 del 24/07/20. | Oltre alla documentazione di rito prevista per lo specifico provvedimento ostativo presente e al certificato medico rilasciato da CML, dichiarazione di iscrizione AIRE nel Comune di…..utilizzando apposito modello. Nel “campo” relativo alla “RESIDENZA” si indicherà il comune presso cui il titolare è iscritto AIRE, con l’indicazione della relativa sigla provinciale; in corrispondenza del “campo” riservato alla “VIA”, si riporterà la seguente dicitura: “ISCRITTO A.I.R.E.” | |
Iscritto AIRE con residenza anagrafica in uno Stato UE/Extra UE, ma con residenza normale in Italia | Presso UMC ai sensi della Circolare ministeriale prot. n° 7791/08.03 del 03.04.2014 e circolare prot. n° 18710 del 01.07.2024. | Oltre alla documentazione di rito dichiarazione di residenza normale su modello allegato alla circolare ministeriale prot. n° 7791/08.03 del 03.04.2014 (compilare il modello per cittadino comunitario o extra comunitario a seconda del caso che ricorre) unitamente a documentazione probante la condizione di residenza normale. Nel campo residenza si indicherà il domicilio dichiarato dal conducente nella dichiarazione di residenza normale. | |
Iscritto AIRE con residenza anagrafica in uno Stato Extra UE senza residenza normale in Italia | Presso il Consolato dei Paesi di origine se risiede in Paese extra UE ai sensi dell’art 126 comma 9 del Codice della Strada. | Non è possibile presentare una richiesta in UMC. | |
Iscritto AIRE con residenza anagrafica in uno Stato Extra UE senza residenza normale in Italia con patente smarrita o deteriorata o distrutta | Si presso UMC ai sensi della circolare prot. n. 5161/4630 del 22.09.2000. | Oltre alla documentazione di rito, fotografia autenticata anche eventualmente dal Consolato Italiano all’Estero, dichiarazione di iscrizione AIRE nel Comune di….. utilizzando il modello previsto; nel caso di smarrimento o furto del documento di guida italiano all’estero, la relativa denuncia deve essere comunque presentata alle competenti autorità italiane, anche se analoga denuncia è stata già presentata alla competente autorità all’estero. Nel “campo” relativo alla “RESIDENZA” si indicherà il comune presso cui il titolare è iscritto AIRE, con l’indicazione della relativa sigla provinciale; in corrispondenza del “campo” riservato alla “VIA”, si riporterà la seguente dicitura: “ISCRITTO A.I.R.E.”. | |
Iscritto AIRE con residenza anagrafica in uno Stato UE senza residenza normale in Italia con patente smarrita o deteriorata o distrutta | Presso gli omologhi Uffici Esteri che rilasciano la patente ai sensi delle Direttive comunitarie vigenti (presso l’UMC il titolare di patente italiana potrà richiedere soltanto l’attestato di titolarità da presentare alle Autorità estere per ottenere la conversione/rinnovo) | Non è possibile effettuare il rinnovo in UMC. |
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