Cosa Significa Schengen: Definizione e Implicazioni
Schengen è un termine ricorrente in aeroporto e qualsiasi viaggiatore, prima o poi, si domanderà cosa sia e come può influire sul suo viaggio. In questo articolo scopriremo quindi il suo significato, in cosa consiste e quali paesi ne fanno parte.
In breve, l’area Schengen (chiamata anche Spazio Schengen o Zona Schengen) è l’area composta da 26 stati europei più 3 extra UE, che, attraverso l’omonimo Trattato di Schengen, hanno abolito i controlli alle frontiere creando di fatto un territorio dove è possibile circolare liberamente.
Storia e Sviluppo dello Spazio Schengen
L’area di libera circolazione è entrata progressivamente in vigore a partire dal 1985, data di un accordo di massima concluso da un gruppo di governi europei nella località lussemburghese di Schengen.
Dopo il primo accordo tra i cinque paesi fondatori, firmato il 14 giugno 1985, è stata elaborata una convenzione, firmata il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995, che ha permesso di abolire controlli interni tra gli Stati firmatari e di creare una frontiera esterna unica lungo la quale i controlli all’ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure identiche.
Sono state adottate norme comuni in materia di visti, diritto d’asilo e controllo alle frontiere esterne onde consentire la libera circolazione delle persone all’interno dei paesi firmatari senza turbare l’ordine pubblico.
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Per conciliare libertà e sicurezza, inoltre, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette “misure compensative” volte a migliorare il coordinamento tra polizia, dogane e amministrazioni giudiziarie nonché a combattere, in particolare, il terrorismo e la criminalità organizzata.
A tal fine, si è creato il complesso Sistema d’informazione Schengen (SIS), che consente di scambiare dati sull’identità delle persone e sulla descrizione degli oggetti ricercati.
Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a tutti gli Stati membri. Gli accordi sono stati firmati dall’Italia il 27 novembre 1990, dalla Spagna e dal Portogallo il 25 giugno 1991, dalla Grecia il 6 novembre 1992, dall’Austria il 28 aprile 1995 e da Danimarca, Finlandia e Svezia il 19 dicembre 1996. Successivamente, il 21 Dicembre 2007 si sono aggiunti Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Malta; il 12 Dicembre 2008 la Svizzera; il primo Novembre 2009 il Liechtenstein.
Paesi Aderenti e Non Aderenti
Lo spazio Schengen è attualmente composto da 26 paesi, di cui 22 membri dell’Unione europea e quattro non membri (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Nei paesi seguenti è possibile circolare liberamente senza controlli alle frontiere:
- Austria
- Belgio
- Città del Vaticano *
- Danimarca **
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Monaco *
- Norvegia **
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Rep. Ceca
- San Marino *
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Ungheria
* stato non membro ma con frontiere aperte ** vedere Eccezioni
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Non ne fanno parte Bulgaria, Cipro, Croazia, e Romania, per cui il trattato non è ancora entrato in vigore, e Irlanda e Regno Unito, che non hanno aderito alla convenzione esercitando la cosiddetta clausola di esclusione (opt-out).
Eccezioni
In Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania, pur essendo stati membri dell’area Shengen, la libera circolazione non è ancora entrata in vigore a causa della mancanza dei necessari adeguamenti tecnici. Restano pertanto al momento attivi tutti i controlli alle frontiere.
I seguenti territori inoltre, seppur facenti parte politicamente di stati sottoscriventi l’accordo, non sono coperti:
- Danimarca: Groenlandia e isole Fær Øer
- Francia: Guyana francese, Guadalupa, Mayotte, Martinica, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Riunione, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna
- Norvegia: isole Svalbard
- Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Isole BES e Sint Maarten.
Paesi NON Schengen
Gli unici paesi dell’Unione Europea che non hanno aderito al patto di Schengen sono Irlanda e Regno Unito.
Implicazioni Pratiche per i Viaggiatori
All’atto pratico, all’interno di questa zona i cittadini dell’Unione europea e quelli di paesi terzi possono spostarsi liberamente senza essere sottoposti a controlli alle frontiere. Di contro, un volo interno all’Ue che collega uno stato Schengen a uno stato non-Schengen è sottoposto a controlli alle frontiere.
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All’atto pratico, nel caso in cui si viaggi verso paesi NON Schengen, il viaggiatore dovrà sottostare ad ulteriori controlli sui documenti alle frontiere (nel caso di paesi Europei come Gran Bretagna o Irlanda) o, nel caso di paesi extra-UE, possedere un visto secondo le normative di ciascun paese.
Per informazioni aggiornate sui documenti necessari per entrare in ogni paese vi rimandiamo al sito web della Farnesina Viaggiare Sicuri.
Visti per l'Area Schengen
Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen.
Il visto di breve durata permette ai viaggiatori che necessitano di un visto per entrare nel territorio di uno o più dei 25 paesi Schengen al fine di effettuare un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi, la cui durata complessiva non superiore a 90 giorni sei mesi dalla data di primo ingresso nello spazio Schengen.
Il visto d'ingresso multiplo permette più visite sul territorio di uno o più paesi Schengen, la cui durata complessiva non superiore a 90 giorni per ogni semestre a decorrere dalla data del primo ingresso (ossia 1 Luglio-30 settembre). Il soggiorno può essere fatto in modo continuo o estende su diversi periodi durante il periodo di validità del visto. Il visto d'ingresso multiplo può essere valida per uno a cinque anni per i viaggiatori che offrono le necessarie garanzie.
Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.
Tipologie di Visto
Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009) esistono diverse tipologie di visto:
- Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.
- Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto.
I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
Rilascio del Visto
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
I visti di ingresso per soggiornanti di breve duratail 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificaro il regolamento (CE) n. 810/2009. il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio.
ETIAS: Il Nuovo Sistema di Autorizzazione al Viaggio
ETIAS è l’acronimo di European Travel Information and Authorisation System (sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi). In primo luogo ricordiamo che per i cittadini europei che viaggiano sul territorio dell’UE non cambia niente: basta un documento di riconoscimento valido per spostarsi. Per chi arriva da paesi extra Unione Europea cambiano le regole ed è necessario avere il passaporto. In altri invece questo vincolo non è presente. Ma subentra quello dell’ETIAS.
L’ETIAS è un’autorizzazione di viaggio necessaria (dal 2024) per entrare in 30 paesi europei, tra cui quelli che rientrano nell’area Schengen più Bulgaria, Romania e Cipro. Non può essere considerata sostituta del visto perché viene richiesta proprio nei paesi in cui quest’ultimo passaggio non è necessario. Dove non viene chiesto il visto, dal 2024 è necessario presentare l’ETIAS. Se arrivi da uno di questi paesi (tipo Albania, Georgia ma anche Giappone e Regno Unito) e vuoi visitare uno dei 30 paesi europei elencati (tra cui anche l’Italia) serve un’autorizzazione di viaggio ETIAS.
Un documento ETIAS ha una validità di tre anni dal giorno di emissione. Oppure, fino alla scadenza del passaporto. Si tratta di una soluzione per viaggi di breve durata, massimo 90 giorni.
I passaggi necessari per ricevere quest’autorizzazione - che viaggia insieme al passaporto - sono piuttosto semplici. Basta compilare la domanda sul sito web ufficiale (travel-europe.europa.eu ma attualmente ancora non operativo per la modulistica) o con l’applicazione mobile. La richiesta costa 7 euro e i tempi di lavorazione sono di pochi minuti in linea di massima. Ma non è sempre così: in alcuni casi, se servono maggiori informazioni o addirittura un colloquio, i tempi possono allungarsi fino a 30 giorni.
Sì, la tua domanda può essere respinta se c’è qualche problema o incongruenza registrata dalle autorità.
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