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Cittadinanza Italiana per Nascita da Genitori Stranieri

La questione della cittadinanza italiana per i nati in Italia da genitori stranieri è regolata da diverse leggi e prevede specifiche condizioni. In generale, la cittadinanza italiana si trasmette *iure sanguinis* (cioè per sangue), il che significa che un genitore italiano o naturalizzato trasmette la cittadinanza italiana ai propri figli. Tuttavia, ci sono eccezioni e possibilità di acquisire la cittadinanza italiana anche per chi nasce in Italia da genitori stranieri.

Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana

Esistono diverse modalità per acquisire la cittadinanza italiana:

  • Per nascita da genitore italiano: si parla di *“ius sanguinis”*, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
  • Per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
  • Per adozione: il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto; se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato può richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.
  • Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso.

Cittadinanza per Nascita sul Territorio Italiano da Genitori Stranieri (Ius soli)

L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. Al raggiungimento dei 18 anni, il figlio cittadino straniero nato in Italia, potrà scegliere se mantenere la cittadinanza originaria, o richiedere quella Italiana.

La richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana può essere presentata dal compimento del diciottesimo anno di età fino al giorno che precede il compimento del diciannovesimo anno di età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza.

Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni. Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Leggi anche: Acquisire la Cittadinanza Italiana

Requisiti Necessari

Per richiedere la Cittadinanza Italiana sono necessari una serie di requisiti:

  • Essere nato in Italia da genitori cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
  • Essere residente in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni, senza interruzioni.
  • Presentare la dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.
  • Essere titolari di un permesso di soggiorno.
  • Residenza legale in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età (l’interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano dalla nascita fino la raggiungimento della maggiore età).

Mancanza del Requisito della Residenza Legale Continuativa

Qualora, pur nato in Italia, l'interessato non risulti avere una residenza legale ininterrotta fino al compimento della maggiore età, è possibile presentare documenti integrativi che dimostrino l'effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica. La legge 98/2013 dispone infatti che: "non sono imputabili gli eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”.

Nel caso di interruzioni nel permesso di soggiorno o di tardiva iscrizione del minore nell’anagrafe dei residenti, si dovrà dimostrare con altri documenti, come certificati medici, certificati scolastici etc. Per esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): mediante certificazioni scolastiche o mediche al fine di attestare la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.

Termini per la Presentazione della Domanda

La domanda di cittadinanza per i bambini nati in Italia deve essere presentata entro un anno di tempo dopo il compimento del diciottesimo anno di età, cioè entro i 19 anni. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data (Legge n. 91/92).

Altre Modalità di Acquisizione della Cittadinanza

  • È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita. Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana. Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.

Cittadinanza per Matrimonio/Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

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Cittadinanza per Residenza

La cittadinanza per residenza prevede diversi periodi minimi di permanenza legale in Italia, a seconda della situazione del richiedente:

  • Cittadino U.E.: 4 anni di residenza legale.
  • Cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92).
  • Cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n. 91/92).
  • Dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 184/83).

Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).

Procedura di Richiesta di Cittadinanza

Per presentare la domanda di cittadinanza, è necessario seguire una procedura online. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.

È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Importante! Il Decreto Sicurezza e immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n. Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo. Il Decreto Legge n. 130 del 21 ottobre 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare” - convertito con Legge n.

Riferimenti Legislativi Utili

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  • DPR 12 ottobre 1993, n. 572.
  • DPR 18 aprile 1994, n. 362.
  • DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130.
  • Legge 18 dicembre 2020, n. 173.

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