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Cittadinanza Italiana per Nati in Italia da Genitori Stranieri

La legge italiana disciplina l'acquisizione della cittadinanza in diversi modi, tra cui per nascita da genitori italiani (ius sanguinis) o per nascita sul territorio italiano in specifiche circostanze.

Acquisizione della Cittadinanza Italiana

In generale, la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis, il che significa che il genitore italiano o naturalizzato trasmette la cittadinanza ai figli. Tuttavia, ci sono eccezioni e modalità specifiche per ottenere la cittadinanza, specialmente per i nati in Italia da genitori stranieri.

Modalità di Acquisizione della Cittadinanza

  • Per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
  • Per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.

La Cittadinanza per Nascita sul Territorio Italiano da Genitori Stranieri

L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. Al raggiungimento dei 18 anni, il figlio cittadino straniero nato in Italia, potrà scegliere se mantenere la cittadinanza originaria, o richiedere quella Italiana.

Requisiti Necessari

Per richiedere la Cittadinanza Italiana sono necessari una serie di requisiti:

  • Essere nato in italia da genitori cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
  • Essere residente in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni, senza interruzioni.
  • Presentare la dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.

Presentazione della Domanda

La domanda di cittadinanza per i bambini nati in Italia deve essere presentata entro un anno di tempo dopo il compimento del diciottesimo anno di età, cioè entro i 19 anni.

Leggi anche: Acquisire la Cittadinanza Italiana

La richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana può essere presentata dal compimento del diciottesimo anno di età fino al giorno che precede il compimento del diciannovesimo anno di età.

Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto, in base all’art. 33, comma 2, della Legge 98/2013, a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data (Legge n.

La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni.

È importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età.

Requisiti Specifici per la Richiesta

È necessario possedere i seguenti requisiti:

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  • Essere residenti nel Comune presso il quale si intende rendere la dichiarazione di acquisto.
  • Nascita in un Comune italiano da genitori stranieri.
  • Essere titolari di un permesso di soggiorno.
  • Residenza legale in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età (l’interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano dalla nascita fino la raggiungimento della maggiore età).

Mancanza del Requisito della Residenza Legale Continua

Se non ho la residenza continuativa, ma ho un buco, posso comunque richiedere la cittadinanza?

Nel caso di interruzioni nel permesso di soggiorno o di tardiva iscrizione del minore nell’anagrafe dei residenti, si dovrà dimostrare con altri documenti, come certificati medici, certificati scolastici etc.

Qualora, pur nato in Italia, l'interessato non risulti avere una residenza legale ininterrotta fino al compimento della maggiore età, è possibile presentare documenti integrativi che dimostrino l'effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica.

La legge 98/2013 dispone infatti che: "non sono imputabili gli eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione ”, per esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): mediante certificazioni scolastiche o mediche al fine di attestare la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.

Sempre in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (esempio: iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione.

Leggi anche: Diritto di Cittadinanza in Italia

Costo della Domanda

  • 250,00 € da versare al Ministero dell'Interno tramite bollettino postale.

Altri Aspetti Importanti

È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.

Acquisto o Riacquisto da Parte dei Genitori

Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso.

L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Se, invece, la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.

La giurisprudenza ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, indipendentemente dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico (Tribunale di Padova, decreto n. 120 dell'11 maggio 2012) In tutti questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico.

Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un'altra cittadinanza.

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