Acquisizione della Cittadinanza Italiana per Nascita: Ius Sanguinis e Iure Soli
La cittadinanza italiana si acquisisce secondo diversi criteri, tra cui la nascita. Esistono principalmente due principi fondamentali:
- Ius Sanguinis: per nascita da genitore italiano, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
- Iure Soli: per nascita sul territorio italiano, in specifiche circostanze.
Cittadinanza per Nascita da Genitore Italiano (Ius Sanguinis)
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Tale criterio di attribuzione della cittadinanza italiana è definito iure sanguinis in quanto viene acquisita per nascita. Tale criterio è tipico delle procedure iure sanguinis.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36 Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, pubblicato sulla GU Serie Generale n.73 del 28-03-2025) e due disegni di legge che riformano l'acquisizione della cittadinanza per discendenza da cittadini italiani (iure sanguinis), e i relativi servizi finora garantiti dai consolati.
In particolare, pur mantenendo tale principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, si rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani.
Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
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Questi nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge).
Resta ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).
L’intervento, in accoglimento dei principi sanciti dalla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997 ed in considerazione dei diritti connessi alla cittadinanza anche a livello europeo (cittadino dell’Unione Europea - art. 9 TUE - con conseguente riconoscimento del diritto di circolazione e di stabilimento nell’UE), introduce il principio internazionale del “legame effettivo” tra la persona e lo Stato che permette l’acquisto della cittadinanza solo in presenza di un effettivo vincolo con il Paese che la conferisce.
Tale legame viene considerato effettivo in presenza del requisito della “residenza qualificata” in Italia, caratterizzata da un periodo di tempo sufficientemente lungo (pari almeno a due anni continuativi).
I residenti all’estero non si rivolgeranno più ai consolati, ma ad un ufficio speciale centralizzato alla Farnesina. L’intento è rendere più efficienti le procedure, con economie di scala. Il provvedimento contiene infine altre misure per migliorare e modernizzare l’erogazione dei servizi: legalizzazioni, anagrafe, passaporti, carte d’identità valide per l’espatrio.
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Limitazioni alla trasmissione automatica
Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n.
Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che - in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) - ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli).
Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis.
Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato.
Documenti necessari per il riconoscimento
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n.
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È necessario:
- Accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente.
- Comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio.
- Certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) dell’antenato italiano, nato in Italia e che ha dato origine alla cittadinanza, completo di generalità dei genitori. Questo documento dovrà essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente.
- Certificato delle Autorità di immigrazione (del Mozambico, Eswatini, Botswana) dal quale risulti che l’ascendente non si sia naturalizzato perdendo la cittadinanza italiana.
- Certificato delle Autorità di immigrazione (del Mozambico, Eswatini, Botswana) dal quale risulti che non si sia naturalizzato perdendo la cittadinanza italiana.
- La residenza dichiarata dal richiedente deve coincidere con quella indicata nel documento d’identità.
Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà versare un contributo amministrativo di Euro 600 (POS o contanti). Il contributo va pagato in ogni caso, indipendentemente dall’esito dell’accertamento.
Cittadinanza per Nascita sul Territorio Italiano (Iure Soli)
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n.91/1992, "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".
Dalla lettura del dato normativo in oggetto emerge che il cittadino straniero che sia nato in Italia e ivi abbia mantenuto la propria residenza legale, ininterrottamente, sino al raggiungimento della maggiore età, può rendere dichiarazione di elezione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza.
Tale criterio di attribuzione della cittadinanza italiana è definito iure soli in quanto viene acquisita per nascita, purché il cittadino abbia continuato a risiedere legalmente nel territorio della Repubblica sino al momento in cui viene resa la dichiarazione stessa.
La disciplina in oggetto rientra, come detto, nel comma 2 dell'art. 4 della legge 91/1992 in tema di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge e costituisce, ad oggi, un criterio residuale e meramente sussidiario di attribuzione della cittadinanza, atteso che il nostro ordinamento assume, quale criterio principale ordinario per l'attribuzione della cittadinanza, quello della derivazione di sangue, tipico delle procedure iure sanguinis.
Il bambino, figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, non possiede automaticamente la cittadinanza italiana, ma può acquisirla.
In generale la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis (cioè per sangue), questo significa che il genitore italiano o naturalizzato genera figli cittadini italiani.
Requisiti necessari
Per richiedere la Cittadinanza Italiana sono necessari una serie di requisiti:
- Essere nato in italia da genitori cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
- Essere residente in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni, senza interruzioni.
- Presentare la dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.
Comunicazione da parte del Comune
Preliminarmente occorre precisare che l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza degli interessati, ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 69/2013, "nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età", provvederà a comunicare ai potenziali beneficiari "la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età".
Ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 33 citato, nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato ometta di comunicare all'interessato tale suo diritto nei termini di legge suindicati, lo stesso potrà rendere la dichiarazione in oggetto anche oltre il 19esimo anno di età.
La domanda di cittadinanza per i bambini nati in Italia deve essere presentata entro un anno di tempo dopo il compimento del diciottesimo anno di età, cioè entro i 19 anni.
Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto, in base all’art. 33, comma 2, della Legge 98/2013, a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data (Legge n.
Residenza legale continuativa
Con riferimento al concetto di residenza legale è bene precisare che la legge sulla cittadinanza, come precisato dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 572/1993, art. 1, comma 2, ritiene residente legalmente il soggetto che non solo abbia fissato, ai sensi dell'art.
Nel caso di specie, dovendosi avere riguardo alle modalità di soggiorno di un soggetto neo-diciottenne, la Circolare del Ministero dell'Interno K69/89 del 1997 ha precisato che il minore risiede legalmente in Italia se sussistono tre condizioni:
- La nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici.
- Che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica.
- Che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo.
Beninteso nel caso di filiazione naturale è sufficiente che sia in posizione regolare il genitore che effettua il riconoscimento al momento della nascita, ai sensi dell’art. 254 del codice civile".
Anche nel caso di iscrizione anagrafica tardiva, il Ministero dell'Interno, con Circolare K64.2/13 del 2007 ha stabilito che tale circostanza non è ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana se venga prodotta documentazione idonea a comprovare l'effettiva presenza in Italia dell'interessato anche nel periodo antecedente all'iscrizione anagrafica, fermo restando che "L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia".
Con riferimento, invece, al concetto suindicato di "residenza legale ininterrotta", con Circolare K60.1 del 2007 il Ministero dell'Interno ha precisato che brevi assenze temporanee non sono pregiudizievoli all'acquisto della cittadinanza italiana se la persona interessata abbia comunque mantenuto la residenza legale in Italia nonché "il proprio centro delle relazioni sociali e familiari".
Tuttavia, nella medesima Circolare suindicata, il Ministero ha chiarito che detti periodi di assenza, dovute a motivi di lavoro, studio, assistenza alla famiglia di origine, cure mediche, "dovranno essere adeguatamente comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovrà produrre ad integrazione dell'istanza".
Se non ho la residenza continuativa, ma ho un buco, posso comunque richiedere la cittadinanza? Nel caso di interruzioni nel permesso di soggiorno o di tardiva iscrizione del minore nell’anagrafe dei residenti, si dovrà dimostrare con altri documenti, come certificati medici, certificati scolastici etc.
Procedimento per rendere la dichiarazione di acquisto di cittadinanza
Il cittadino straniero nato in Italia, qualora sussistano i requisiti di legge suindicati, per ottenere l'attribuzione della cittadinanza iure soli ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge n.91/1992, deve rendere la dichiarazione in oggetto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza producendo il proprio passaporto e il permesso di soggiorno, nonché un certificato storico di residenza e l'eventuale documentazione idonea a comprovare la permanenza in Italia pur in presenza di brevi e temporanee assenze.
Al fine di avviare il procedimento in oggetto, l'interessato dovrà procedere preliminarmente al versamento del contributo governativo di € 250,00 di cui all'art. 9bis della Legge 91/1992.
Successivamente, previo appuntamento da concordare con l'ufficio di stato civile, l'interessato potrà rendere la dichiarazione in oggetto, che verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza (Form. 80 e 197).
Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione allegata e prodotta dal cittadino interessato, verrà trasmessa quindi al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale Territoriale di Governo, che emetterà apposita attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza ex art. 16, comma 2, D.P.R. 572/1993, da trascrivere anch'essa nei registri di cittadinanza dello stato civile, con conseguente annotazione sull'atto di nascita sia della dichiarazione di elezione resa dal neo-diciottenne (con Form. 140-bis) e l'esito dell'accertamento emesso dal Sindaco (Form. 140-sexies).
Il neo-diciottenne che rende la dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana con decorrenza dal giorno successivo a quello della data della dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Per la legislazione italiana non sussistono limiti alla possibilità di avere la doppia cittadinanza e, pertanto, al momento della dichiarazione, non è necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Stato d'origine.
Il cittadino neo-diciottenne straniero, che sia nato in Italia e che in Italia abbia mantenuto la residenza legale ininterrotta, potrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge 91/1992 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza.
Documentazione Richiesta
- Copia della ricevuta di versamento del contributo governativo di € 250,00 ai sensi dell'art.
- Copia della ricevuta di versamento del contributo governativo di € 250,00 ai sensi dell'art.
Tempistiche
- L'attribuzione della cittadinanza italiana iure soli dal giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione della cittadinanza iscritta nei registri di stato civile, dal momento della conclusione positiva dell'esito di accertamento sottoscritto dal Sindaco del comune di residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.P.R.
- La dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana deve essere resa dal giorno del compimento del 18esimo anno di età ed entro un anno da tale data.
- L'attestazione del Sindaco ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.P.R. n. 572/1993 è redatta entro 120 giorni dalla dichiarazione di elezione della cittadinanza.
- La trascrizione nei registri di stato civile dell'attestazione sindacale avviene entro 30 giorni dalla data di attestazione ex art. 16, comma 7, D.P.R.
- Al momento della domanda, dovrà essere prodotta la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo governativo di € 250,00 da corrispondere ai sensi dell'art. 9-bis Legge 91/1992. In caso di mancato accoglimento della dichiarazione di elezione di cittadinanza, il contributo non potrà essere rimborsato.
Cittadinanza per Matrimonio/Unione Civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Cittadinanza per Residenza
La cittadinanza per residenza prevede diversi requisiti a seconda della situazione del richiedente:
- cittadino U.E.
- cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n.
- cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n.
- dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L.
Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.
Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.
Il Decreto Sicurezza e immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n.
A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n.
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