Servizi Turistici in Sardegna: Un Quadro Normativo
La Regione Sardegna, in attuazione dell’articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), promuove l’accessibilità alle strutture e ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive affinché possano usufruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, in attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n.
Conferenza Permanente del Turismo
Presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo è istituita la Conferenza permanente del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all’azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, l’Assessorato regionale competente in materia di turismo, anche mediante apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n.
Incentivi e Contributi per le Imprese Turistiche
L’Amministrazione regionale può concedere contribuiti in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l’ incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi.
I progetti per la realizzazione delle iniziative tengono conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. L’Amministrazione regionale può concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero finalizzati al potenziamento dei ftussi turistici nel territorio regionale attraverso l’offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica.
La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, può concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal (CE) n.
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Strutture Ricettive: Campeggi e Villaggi Turistici
Sono “villaggi turistici” le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento.
Nelle aziende ricettive regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento comporta il conseguente passaggio della struttura recettiva da “campeggio” a “villaggio turistico” ed è comunicata al SUAPE competente per territorio.
Definizioni di Strutture Ricettive Extra-Alberghiere
- Bed&Breakfast: Attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell’abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d’impresa.
- Domo: Attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un’unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l’uno dall’altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.
- Albergo Nautico Diffuso: Struttura ricettiva composta da un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell’unità produttiva.
Registro Regionale delle Strutture Ricettive Extra-Alberghiere
È istituito il registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l’Identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture esistenti lo IUN.
Aree Attrezzate di Sosta Temporanea
Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. Le aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan possono essere proposte ai comuni in aree private.
Disciplina delle Agenzie di Viaggio e Turismo in Sardegna
La Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 13 disciplina le condizioni delle agenzie di viaggio e turismo nonché l’esercizio delle relative attività. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche, entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.1084.
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Attività delle Agenzie di Viaggio e Turismo
Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle seguenti attività:
- La produzione e l’organizzazione di soggiorni, crociere, viaggi - per via anche promiscua - terrestre, aerea, fluviale e marittima per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta.
- L’intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di soggiorni, crociere e viaggi organizzati da altre agenzie.
Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività:
- L’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto.
- La prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere, che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei o altri tipi di trasporto.
- L’accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto.
- La prenotazione di servizi di soggiorno nelle varie aziende ricettive ovvero di ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri.
- Il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto.
- La prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.
- L’inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti.
- L’assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari.
- L’attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l’interno e l’estero, nonché la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili a’ turismo, quali guide, carte geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.
- Le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate.
- La organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche.
- Ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
Quando le attività previste negli articoli 2 e 3 della presente legge interferiscano con le attività professionali di cui all’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della relativa legislazione regionale, le agenzie di viaggio e turismo hanno l’obbligo di avvalersi degli operatori professionali ciò specificatamente abilitati ai sensi di legge.
L’esercizio delle singole attività d’impresa previste dal presente articolo deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile con la presente legge, nell’ambito delle restanti norme che specificamente lo regolano.
Piano Pluriennale di Razionalizzazione
Al fine di favorire un più razionale assetto del le agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, l’Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie medesime rispetto alle esigenze del la domanda turistica, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di sviluppo.
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In particolare, il piano sarà finalizzato ad assicurare il miglioramento della qualità. funzionalità, produttività e professionalizzazione dei servizi di agenzia e ad instaurare il massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete ed il volume di domanda derivante dai seguenti fattori:
- Movimento turistico
- Ricettività turistica
- Popolazione residente
Autorizzazione Regionale all’Apertura e all’Esercizio delle Agenzie di Viaggio e Turismo
L’apertura e l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta ad autorizzazione regionale, personale e non trasferibile. L’autorizzazione è rilasciata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo - sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 21 - previo formale nulla - osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
Per le società, i requisiti di cui ai richiamati articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza debbono essere posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione.
Non potrà essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la denominazione dì Comuni o regioni italiane, o che la denominazione medesima sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.
Succursali e Filiali. Succursali Stagionali
L’apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata al conseguimento di autorizzazione dell’Assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l’apertura delle agenzie.
Le filiali e succursali devono avere la stessa denominazione della agenzia da cui derivano, essere sempre ufficialmente contrassegnate con il competente termine «filiale» o «succursale» ed essere individuabili - in caso di pluralità di derivazione da una medesima agenzia - con numerazione progressiva.
Quando motivato da particolari esigenze stagionali della domanda turistica, a richiesta delle interessate agenzie operanti in Sardegna, può essere eccezionalmente autorizzata l’apertura di succursali stagiona1i per periodi comunque non eccedenti la durata di cinque mesi.
Direzione Tecnica delle Agenzie di Viaggio
L’organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo nonché di ogni loro singola filiale e succursale è affidata ad un direttore iscritto nell’apposito albo professionale di cui al successivo articolo 8. L’esercizio dell’attività d’impresa di dette agenzie, filiali e succursali senza il supporto professionale del direttore tecnico è vietato, e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell’autorizzazione regionale.
Albo Regionale dei Direttori Tecnici
E’ istituito l’albo regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo. Esso è tenuto ed aggiornato presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo e vi sono iscritti:
- Direttori tecnici abilitati ai sensi della presente legge a prestare la loro attività professionale nelle agenzie, filiali e succursali di viaggio e turismo, mediante superamento degli esami di idoneità di cui ai successivi articoli 13 e 14;
- Coloro che siano stati riconosciuti idonei alle funzioni di direzione tecnica a norma del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523, con servizio di direttore tecnico presso un’agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo operante in Sardegna;
- Coloro che fuori dei casi delle precedenti lettere a) e b) - abilitati all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico ai sensi del citato regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523 o, in possesso di titolo di abilitazione equipollente ai sensi della normativa vigente - dimostrino adeguata conoscenza della realtà turistica locale, con superamento dell’apposito esame integrativo previsto dall’ultimo comma del successivo articolo 14 in materia di “legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna”.
L’iscrizione all’albo regionale è disposta d’ufficio, per i casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma e a domanda degli interessati per il caso della lettera b).
Domanda per il Rilascio della Autorizzazione Regionale
La domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione di cui al precedente articolo 5 deve essere Indirizzata all’Assessorato regionale competente in materia di turismo. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probante il possesso dei seguenti requisiti:
- Idoneità tecnico - funzionale e di ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell’agenzia che delle sue eventuali filiali e succursali, con riguardo anche alla disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all’esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzia;
- Adeguato decoro dell’arredamento dei locali;
- Moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;
- Capacità finanziaria;
- Idoneità tecnico - professionale del direttore tecnico designato.