Cittadinanza Italiana: Requisiti e Modalità di Acquisizione
La cittadinanza italiana può essere acquisita in diversi modi, ciascuno con i propri requisiti specifici. Di seguito, verranno illustrate le principali modalità di acquisizione della cittadinanza italiana, fornendo un quadro completo e dettagliato.
Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana
- Per nascita da genitore italiano (ius sanguinis): Si basa sulla discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
- Per nascita sul territorio italiano: Un bambino nato in Italia da genitori ignoti, apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero, acquista la cittadinanza italiana.
- Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
- Per residenza (c.d. naturalizzazione):
Cittadinanza per Residenza
La cittadinanza per residenza è una delle modalità più comuni per gli stranieri che desiderano diventare cittadini italiani. I requisiti variano a seconda della situazione del richiedente:
- Cittadino U.E.
- Cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92).
- Cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n. 91/92).
- Dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 184/1983).
Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).
Cittadinanza per Nascita sul Territorio Italiano da Genitori Stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni.
Cittadinanza per Matrimonio/Unione Civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
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Procedura di Domanda di Cittadinanza
Per avviare la procedura di domanda di cittadinanza, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali.
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.
Attenzione! Per rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato è necessario il numero della pratica (esempio: K10/C/........) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo (id token) e la provincia di residenza (esempio "k10/...... È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Decreto Sicurezza e Immigrazione
Il Decreto Sicurezza e immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) ha introdotto alcune modifiche significative in materia di cittadinanza. A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n. 286/98), devono dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di livello non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo. Il Decreto Legge n. 130 del 21 ottobre 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare” - convertito con Legge n. 173 del 18 dicembre 2020 - ha ulteriormente modificato alcune disposizioni.
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Riferimenti Legislativi
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- DPR 12 ottobre 1993, n. 572
- DPR 18 aprile 1994, n. 362
- DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130
- Legge 18 dicembre 2020, n. 173
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