Cittadinanza Italiana per Matrimonio: Requisiti e Procedura
Gli stranieri extracomunitari o comunitari coniugati con cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere la cittadinanza italiana. La normativa di riferimento è la Legge n.91 del 5 febbraio 1992. La cittadinanza "Iure Matrimonii" non si acquista automaticamente, ma solo ove si riscontri la sussistenza di determinati requisiti e dopo aver presentato la domanda alla Prefettura della provincia di residenza del richiedente.
Requisiti per la Cittadinanza Italiana per Matrimonio
Lo straniero sposato con un cittadino italiano può avanzare l'istanza di richiesta della cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio oppure, in caso risieda all'estero, dopo 3 anni dal matrimonio. In presenza di figli nati o adottati dai coniugi, i tempi si dimezzano.
È necessario che il matrimonio sia valido ed effettivo non solo alla data di richiesta della cittadinanza ma fino al suo ottenimento: questo significa che non deve intervenire scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sino alla data di adozione del decreto di concessione della cittadinanza. Inoltre, sempre fino alla data di adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La richiesta di concessione della cittadinanza per matrimonio si può presentare dopo due anni dalla data del matrimonio, qualora i coniugi risiedano in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se i coniugi risiedono all’estero.
Conoscenza della Lingua Italiana
Diversamente da ciò che si pensa il cittadino straniero sposato o unito civilmente con un cittadino italiano deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana. Infatti solamente il titolare di un permesso di soggiorno illimitato UE è esonerato dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana.
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Il familiare di un cittadino italiano, invece, che è in possesso della carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell’Unione Europea, deve dimostrare alla pari di qualsiasi cittadino straniero il requisito della conoscenza della lingua italiana per la cittadinanza ad un livello non inferiore al B1).
Presentazione della Domanda
Lo straniero coniugato che ha raggiunto i requisiti indispensabili per richiedere la cittadinanza Iure Matrimonii deve presentare la domanda presso la Prefettura della provincia di residenza (o tramite Consolato italiano, se residente all'estero).
A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano? L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. 94/2009.
Vediamo nel dettaglio i documenti per la cittadinanza italiana per matrimonio:
- Documento di riconoscimento (passaporto, permesso di soggiorno UE Soggiornante Lungo Periodo, carta d’identità);
- Codice fiscale;
- Certificato di nascita (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge, è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata: altrimenti, è necessario allegare anche il certificato di matrimonio) tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine (oppure apostillato per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, oppure sostituito dall’estratto plurilingue solo per gli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna 1976) (N.B. tale certificato per la sua natura non ha scadenza);
- Certificato penale rilasciato dalla autorità competente del Paese di origine, e degli eventuali ulteriori Paesi terzi di residenza, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine, o di stabile residenza (oppure apostillato per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, oppure sostituito dall’estratto plurilingue solo per gli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna 1976) (N.B.
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.
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Come presentare la domanda online:
- Effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno https://cittadinanza.dlci.interno.it.
- Dopo aver effettuato e confermato la registrazione, la password di accesso al portale verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica utilizzata per la registrazione.
- Cliccare “cittadinanza” - “invia la tua domanda”.
- Scegliere Modello AE - cittadini stranieri residenti all’estero - Art. 5 - richiesta per matrimonio con cittadino italiano.
- Compilare tutti i campi previsti dal modulo selezionato. Nel modulo di registrazione dovranno essere inseriti Cognome - Nome - Data e luogo di nascita presenti sull’atto di nascita.
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza in cui il richiedente abbia vissuto a partire dai 14 anni di età, in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione.
- Ricevuta di versamento di 250,00 Euro sul conto corrente del Ministero dell’Interno.
- Certificato attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. - una certificazione rilasciata da un ente certificatore (copia autenticata).
- Documento d’identità: passaporto internazionale o carta d’identità in corso di validità.
A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R.
Tempi di Attesa
Il richiedente dovrà attendere fino ad un massimo di 48 mesi (ex 730 giorni) dalla presentazione della domanda per la conclusione del procedimento.
Il Decreto Legge del 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito in 24 mesi (prorogabili fino al massimo di 36 mesi) il nuovo termine per le istanze di cittadinanza per matrimonio presentate dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi.
È possibile consultare online lo stato delle domande. Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...)
Costi
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza". Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.
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Elementi identificativi che i richiedenti dovranno utilizzare per il versamento: Conto corrente postale intestato a “Ministero dell’Interno D.L.C.I. - Cittadinanza.
Cause Ostative
La legge sulla cittadinanza italiana per matrimonio è molto chiara. Infatti ai sensi dell’art.6, legge 5 febbraio 1992 n.91, non può essere attribuita la cittadinanza italiana se il richiedente è stato condannato, con sentenza definitiva per gravi reati:
- Uno dei delitti previsti nel codice penale al libro secondo, titolo I: delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241- 294c.p.), capo I: delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275 c.p.), capo II: delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276 -293 c.p.) e capo III: delitti contro i diritti politici dei cittadini (art. 294 c.p.);
- Un delitto non colposo (l’autore ha agito intenzionalmente ed in piena coscienza e non per semplice errore) per il quale la legge preveda una pena edittale (la pena base espressamente prevista dalla legge) non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- Un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un’autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo).
Scioglimento, Annullamento o Separazione
Dato che la cittadinanza italiana si può acquisire tramite matrimonio, ci si deve chiedere cosa accade in caso di separazione o divorzio. Il vincolo matrimoniale o l’unione civile deve permanere fino alla data di giuramento.
Scioglimento del matrimonio e cittadinanza: Lo scioglimento si verifica come conseguenza della morte di uno dei coniugi, o per effetto di una sentenza di divorzio.
Annullamento del matrimonio e cittadinanza: L’annullamento può invece essere disposto con una sentenza da parte del Tribunale competente, se ricorrono dei vizi dell’atto costitutivo del vincolo matrimoniale.
Separazione legale cittadinanza per matrimonio: Infine, per separazione legale si intende una separazione sia consensuale che giudiziale, che risulti da un provvedimento del giudice.
Qualora, in un momento successivo all’adozione del decreto, l’ufficiale dello Stato Civile, o l’autorità diplomatico-consolare, vengano a conoscenza di una delle cause ostative sopra indicate perché le stesse non erano ancora state annotate e trascritte nell’atto di matrimonio, dovranno darne comunicazione al Ministero dell’Interno - Dipartimento Direzione Centrale, per la revoca del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana.
Riconciliazione
In caso di riconciliazione espressa dei coniugi (art.157 Codice Civile), intervenuta dopo la separazione tra il richiedente straniero e il coniuge italiano, il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio in corso potrà proseguire. Tuttavia il calcolo del periodo temporale utile per la maturazione dei requisiti di legge, dovrà necessariamente coincidere con la data di dichiarazione di riconciliazione, come annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Questo significa che: “la residenza legale di almeno due anni nel territorio italiano, ovvero tre anni se i coniugi risiedono all’estero, ridotti della metà in presenza di figli nati, o adottati dai coniugi, deve decorrere nuovamente e per intero“.
Decesso del Coniuge Italiano
Ai sensi dell’articolo 149 codice civile il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (morte presunta di cui all’art.
Tabella Riassuntiva Requisiti e Tempi
Requisito | Dettagli |
---|---|
Residenza in Italia | 2 anni dopo il matrimonio (si dimezza in presenza di figli) |
Residenza all'Estero | 3 anni dopo il matrimonio (si dimezza in presenza di figli) |
Conoscenza della lingua italiana | Livello B1 QCER (non richiesto per titolari di permesso di soggiorno UE illimitato) |
Assenza di condanne penali | Nessuna condanna per reati gravi |
Tempi di attesa | 24 mesi (prorogabili fino a 36 mesi per domande presentate dopo il 20.12.2020) |
Costo | 250 euro |