Requisiti per Studenti Stranieri nelle Università Italiane
Ogni anno il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) pubblica le norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari. Per maggiori informazioni visitate il sito del MIUR alla pagina Studenti stranieri, dove vengono riportate informazioni dettagliate sulle procedure e sul calendario degli adempimenti per l’immatricolazione alle Università italiane, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori, alle Scuole di specializzazione non mediche e ad altri corsi.
Il Ministero degli Affari Esteri ha approntato un portale che illustra i vari passi della procedura per l’iscrizione. Inoltre, Uni-Italia informa e assiste all'occorrenza le istituzioni di formazione superiore sul corretto utilizzo del suddetto portale. Si rammenta inoltre che Uni-Italia promuove la frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia e, nell'ambito di tali obiettivi, offre anche orientamento e assistenza agli studenti stranieri attraverso i propri centri all'estero e coadiuva il MUR nella gestione del portale UNIVERSITALY.
Ammissione e Pre-iscrizione
Ogni anno ciascun ateneo riserva un certo numero di posti per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri residenti all'estero. Le Rappresentanze provvederanno ad inoltrare alle sedi universitarie prescelte dagli studenti l'elenco dei candidati, divisi per corso di laurea e di laurea specialistica/magistrale, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie riguardanti i singoli interessati.
La pre-enrolment application for the issuance of visas for candidates on study courses at Italian higher education institutions must be submitted exclusively through the UNIVERSITALY portal, the only free and official access portal of the Ministry of Universities and Research.
Art. 1. Lo studente straniero extracomunitario, che aspira ad ottenere l'immatricolazione alle università italiane, deve risultare in possesso di un titolo di studio che sia accettato per l'immatricolazione universitaria nel Paese in cui e stato conseguito, purché rilasciato dopo un corso complessivo di studi di durata non inferiore a dodici anni, e deve aver superato, se previsto, l'esame di ammissione per l'accesso all'università.
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Art. 1. Al fine di favorire l'accesso degli stranieri extracomunitari alle università italiane, il Ministero degli affari esteri, nel quadro della politica di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, promuove, per il tramite degli istituti di cultura, corsi di lingua italiana. Tali corsi debbono essere organizzati di preferenza nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale. Analoghi corsi, finalizzati anche all'orientamento nel sistema universitario nazionale, della durata di sei mesi, debbono essere organizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presso le sedi universitarie.
Documenti Necessari per l'Immatricolazione
Lo studente straniero, se non è esonerato in quanto già in possesso di idonea certificazione, dovrà sostenere anche una prova di lingua italiana.
- Certificato o documento sostitutivo, con relativa traduzione in lingua italiana, relativo al Diploma di Scuola secondaria superiore conseguito nel proprio Paese.
- Nella certificazione dovranno essere precisati: la denominazione del Diploma, l'Istituzione ove il titolo è stato conseguito, l'anno di conseguimento del titolo e la scolarità con la quale il titolo di studio è stato conseguito.
- Si ricorda che per la normativa italiana, per essere ammessi all'Università, il titolo conseguito all'estero deve essere acquisito con almeno dodici anni di scolarità.
- Inoltre se nel Paese dello studente per l'accesso all'Università sono previste prove di idoneità accademiche (es.
- Certificato o documento sostitutivo, con relativa traduzione in lingua italiana, relativo alla conoscenza della lingua italiana, livello conseguito e Istituzione presso la quale la certificazione è stata conseguita.
- In assenza di certificazione o a completamento della predetta certificazione lo studente potrà produrre lettere di presentazione di docenti o altri documenti (es. Lettera di motivazioni) con relativa traduzione in lingua italiana, relative alla conoscenza dell'italiano dello studente.
- Certificato o documento sostitutivo, con relativa traduzione in lingua italiana, relativo alla laurea conseguita nel proprio Paese.
- Certificato o documento sostitutivo, con relativa traduzione in lingua italiana, relativo alla conoscenza della lingua italiana, livello conseguito e Istituzione presso la quale la certificazione è stata conseguita.
- In assenza di certificazione o al completamento della predetta certificazione lo studente potrà produrre Lettera di Presentazione di docenti o altri documenti (es. Lettera di motivazioni) con relativa traduzione in lingua italiana, relative alla conoscenza dell'italiano dello studente.
Visto per Studio
Se avete bisogno del visto turistico per entrare in area Schengen, avete sicuramente bisogno del visto per studiare in Italia. Oltre al visto-studio generico, esistono altre 6 tipologie di visto-studio: studio - immatricolazione Università; studio corso singolo universitario; studio post-laurea; studio-programma di scambio e mobilità; studio-tirocinio e studio-formazione professionale.
VALID FOR THE ACADEMIC YEAR 2025-2026 These Annual Procedures 2025/2026 are drawn up on the basis of the outcomes of the annual meeting of the Working Group convened by the Ministry of University and Research, in agreement with the Ministry of Education and Merit, the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and the Ministry of the Interior. The purpose of these procedures is to coordinate and guide the policies of Italian higher education institutions, diplomatic-consular Representations and Police Headquarters regarding the entry, stay, enrolment and recognition of qualifications of international students for higher education courses in Italy.The final decision on the issue of a visa for study purposes is the exclusive competence of the diplomatic-consular Representation: lo scioglimento dell’eventuale riserva, la validazione della domanda di preiscrizione ad un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle Istituzioni della formazione superiore non implica automaticamente il rilascio del visto, ma è da considerarsi di supporto alle procedure di valutazione effettuate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari poiché queste ultime, oltre a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, hanno altresì l’obbligo di valutare l’assenza del rischio migratorio dello studente (D. I. 850/2011 art. 4 par. 2).
In linea di principio le domande di visto dovranno essere presentate presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari entro il 30 novembre 2025, onde consentire lo svolgimento delle procedure di rilascio del visto secondo i termini di legge ed il successivo pagamento delle tasse universitarie per finalizzare le procedure di immatricolazione degli studenti internazionali, fatta salva differente futura indicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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In addition, with reference to the deadline of 30 November 2025, higher education institutions must, on the basis of their autonomy and with reference to the individual study courses included in their educational offer, indicate on their portals the exact dates referred to their courses by which they will require the submission of visas for enrolment purposes, based on the specific needs related to the start of teaching activities. These dates may also be earlier than 30 November 2025.
Una volta completata la preiscrizione, tutti gli studenti dovranno chiedere alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione Università. La Rappresentanza procederà a rilasciare il visto d'ingresso al fine di consentire al richiedente di sostenere l'esame di ammissione all'Università ed immatricolarsi.
Il visto costituisce il permesso di entrare in Italia la prima volta con la motivazione riportata sull’etichetta visto (studio-Università, in questo caso). Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo studente straniero deve presentare una richiesta di permesso di soggiorno all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per il Comune di residenza. Il permesso di soggiorno è il titolo che legittima la presenza dello straniero in Italia.
Disponibilità Economiche
Per l’anno accademico 2024 - 2025, se richiedete un visto per l’immatricolazione in un’Università italiana (visto studio-Università), dovete dimostrare una disponibilità minima annuale di € 6.079,45. Tale cifra è commisurata all’importo per l’anno del cosiddetto “assegno sociale”. Se il vostro corso di studi si sviluppa su più anni, è sufficiente che dimostriate le disponibilità per il primo anno. Per tutte le altre tipologie di visto per studio, per conoscere l’entità delle risorse richieste, dovete fare riferimento alla Tabella A della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1°.3.2000, che prevede una quota fissa ed una quota giornaliera.
I mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 460 al mese, (pari ad euro 5.983 annuali), per ogni mese di durata dell'anno accademico. La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica.
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Dovete avere garanzie economiche personali, familiari o fornite da Istituzioni ed Enti italiani (comprese le Università), da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana. Lo studente regolarmente ammesso che richieda il visto per “studio - immatricolazione università” deve dimostrare che la propria famiglia dispone dei mezzi economici sufficienti per mantenerlo agli studi in Italia. Se un soggetto esterno al nucleo familiare (associazioni, amici o parenti residenti in Italia) garantisce il suo mantenimento con una dichiarazione di ospitalità e un impegno scritto (dimostrando nel contempo le risorse necessarie), questo costituisce un elemento positivo, ma non determinante, per l’ottenimento del visto.
Borse di Studio
Ogni anno il Governo italiano mette a disposizione borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all’estero per portare a termine studi formali e/o per seguire programmi di studio o ricerca, bilaterali o multilaterali, in Italia. Tutte le informazioni (l’elenco dei Paesi destinatari delle borse di studio, il bando, la piattaforma web per la candidatura on line, ecc.) si trovano alla pagina Borse di studio offerte dal Governo Italiano a stranieri e cittadini I.R.E.
Art. 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, conferisce, nell'ambito della quota riservata ai borsisti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della presente legge, borse di studio ai sensi della legge 12 marzo 1977, n. 87, e della legge 26 febbraio 1987, n. 2.
Le borse di studio sono annuali e possono essere assegnate o confermate anche negli anni successivi a quello di immatricolazione, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico cui e iscritto.
Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse comunque godute, ne erogate per l'iscrizione a più di un corso di laurea o di diploma.
Il Ministero degli affari esteri può predisporre, a favore degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo che si obbligano a ritornare in patria, opportune provvidenze finalizzate al loro reinserimento nei rispettivi Paesi.
Alle borse di studio e ai benefici previsti dal presente articolo si applicano le norme sull'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Ai titolari delle borse di studio di cui al presente articolo, provenienti dai Paesi in via di sviluppo, ovvero, su base di reciprocità, da altri Paesi, e concesso l'esonero totale delle tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore di grado universitario di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.
Riconoscimento dei Titoli di Studio Esteri
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del CIMEA - Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche. In questa pagina del sito web del Ministero potrete verificare se l’Italia ha stipulato un accordo governativo con il Paese di vostro interesse per il riconoscimento dei titoli di studio.
Se intendete intraprendere un percorso di studi o un percorso professionale in Italia, vi consigliamo vivamente di curare il perfezionamento del vostro titolo di studi/titolo professionale prima di trasferirvi in Italia. Occorre legalizzare il titolo originale, munirlo di una traduzione ufficiale prefettizia o consolare o autenticata da traduttori giurati presso i Tribunali della Repubblica o i Consolati e di una “dichiarazione di valore in loco”.
Mentre la legalizzazione del titolo viene usualmente effettuata dal Ministero degli Affari Esteri del Paese dove il titolo è stato conseguito, la “dichiarazione di valore” viene rilasciata dalle Autorità consolari italiane, nella cui circoscrizione il titolo di studio è stato conseguito. La “dichiarazione di valore il loco” di un titolo di studio estero attesta l’autenticità del titolo e indica i requisiti di accesso, la durata del corso di studi, il valore legale o abilitativo o professionale nell’ordinamento del Paese estero ai fini dell’esercizio di una professione o per la prosecuzione degli studi nel Paese estero. Per tali ragioni è necessario presentare alle Autorità consolari italiane l’originale del titolo di studio.
E’ bene procurarsi la “dichiarazione di valore” prima di recarsi in Italia e prendere gli opportuni contatti con le Autorità consolari. Se la procedura viene fatta quando si è già in Italia, i titoli di studio dovranno viaggiare per posta o dovranno essere affidati a un delegato e a un’agenzia di servizi. Ciò può aumentare costi e rischi di smarrimento. Si può rivolgere al Ministero degli Affari Esteri - DGDP - Ufficio IV, che offre gratuitamente un servizio di assistenza per la richiesta di rilascio.
La procedura consiste essenzialmente nel trasmettere il titolo originale di studio alle Autorità consolari italiane nel Paese di conseguimento per ottenere - riservatamente - le informazioni necessarie a confermare l’autenticità del titolo e il suo valore nell’ordinamento locale. Sia per la natura confidenziale della procedura sia per le difficoltà oggettive poste dalle varie situazioni locali dei Paesi dai quali i rifugiati provengono la procedura può richiedere fino a molti mesi. I titolari di protezione internazionale devono consegnare o far pervenire per posta il titolo di studio originale e produrre copia del permesso di soggiorno e di un documento di identità italiano.
Ulteriori Informazioni Utili
- Corsi di lingua italiana: Le Università per stranieri di Perugia e di Siena, L’Università degli studi Roma tre offrono corsi prestigiosi e qualificanti ai fini dell’ottenimento della “Certificazione Lingua Italiana di Qualità - CLIQ“.
- Viaggiare in area Schengen: Sì. Il vostro permesso di lungo soggiorno vi dà diritto di viaggiare negli altri paesi Schengen fino ad un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni. Tenete presente che non tutti i paesi europei sono paesi Schengen!
- Cambio permesso di soggiorno per lavoro: Sì, se l’attuale permesso per studio è ancora valido. E’ necessario che lo studente stipuli un contratto di soggiorno per lavoro con il futuro datore di lavoro presso il SUI (Sportello Unico Immigrazione). Tutta questa materia è di competenza degli Uffici Immigrazione delle Questura italiane.
The evaluation of foreign qualifications aimed at enrolling in Italian higher education courses is the exclusive competence of higher education institutions, as established by Article 2 of Law no. 148/2002: the documentation referring to a qualification and possibly produced by diplomatic-consular representations and/or other bodies and institutions is not mandatory and is not binding for evaluative decisions that fall within the competence of individual higher education institutions regarding admission to the chosen course.
The administrative procedure for the issuance and renewal of residence permits is the responsibility of the Ministry of the Interior and is governed by the Consolidation Act of provisions concerning immigration regulations and norms on the condition of foreigners (legislative decree no. 286 of 25 July 1998), its implementing regulations (presidential decree no. 394 of 31 August 1999) and Law no. 68 of 28 May 2007 on the regulation of short-term stays of foreigners for visits, business, tourism and study.
Art. 1. Nell'ambito dei posti disponibili, previo il superamento della prova di cui all'articolo 26, comma 3, della presente legge, i consigli di facoltà o delle scuole dirette a fini speciali possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti che risultino in possesso di idonei requisiti scolastici. E fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 1. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri extracomunitari, che non siano lavoratori, e concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente abbia ottenuto la conferma della borsa di studio, ovvero possegga i requisiti di merito e di condizioni economiche stabiliti ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari esteri e dell'interno.
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