Riconoscimento dei Titoli di Studio Stranieri in Italia
I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi previsti dalla legge. Se sei un cittadino straniero che intende lavorare in Italia, è fondamentale comprendere come far valere i tuoi titoli di studio e le tue qualifiche professionali.
Il Quadro Normativo
Una panoramica sulla normativa sovranazionale e nazionale di riferimento è disponibile sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, l’art. 27 della Direttiva europea 2004/83/CE stabilisce che gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.
Tale previsione è stata confermata dalla successiva Direttiva 2011/95/Ue all’art. 28. Per la normativa nazionale di recepimento, l’art. 26 del decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal decreto legislativo 18/2014, prevede che “ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria si applicano le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani” (comma 3).
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, si prevede che “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione” (comma 3-bis).
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In attuazione di tale disposizione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MUR, all’interno delle "Procedure Per l'ingresso, Il Soggiorno, l'immatricolazione Degli Studenti Internazionali E Il Relativo Riconoscimento Dei Titoli, Per I Corsi Della Formazione Superiore In Italia”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio».
Per saperne di più visita la pagina dedicata sito del CIMEA.
Cosa si Intende per Riconoscimento?
I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi pubblici devono possedere un titolo di studio o professionale che abbia valore legale in Italia. Se sono in possesso di un titolo conseguito all'estero possono attivare a questo fine un percorso di riconoscimento formale.
Non sempre per lavorare nel proprio settore di competenza è necessario attivare un percorso di riconoscimento formale. Nelle professioni non regolamentate, quelle che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, ciò che conta sono le esperienze e le competenze possedute (per saperne di più sul riconoscimento delle competenze non formali e informali vai al focus dedicato) Ciò non toglie che anche in tali casi potrebbere essere comunque utile ottenere il riconoscimento del proprio titolo.
Per esercitare una professione regolamentata, invece, - es. professioni mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi ecc. - occorre necessariamente possedere un titolo formalmente riconosciuto.
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Il riconoscimento formale si basa su una logica comparativa: il percorso di studi o professionale compiuto all'estero viene comparato con un analogo italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e differenze. In alcuni casi il riconoscimento è totale, in altri vengono assegnate delle misure compensative per colmare eventuali differenze tra i due percorsi. In altri ancora, il titolo o la qualifica non vengono riconosciuti.
I Percorsi di Riconoscimento
Le macro tipologie di percorso di riconoscimento sono:
- il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale
- il riconoscimento formale dei titoli di studio (accademici e di scuola superiore)
- il riconoscimento a fini di iscrizione a un percorso formativo
- lo scopo specifico che si intende perseguire (es.
Cambiano nei diversi casi anche gli enti competenti a cui rivolgersi a seconda del titolo e della finalità del riconoscimento (Le professioni regolamentate e i Ministeri competenti).
Per i titolari di protezione internazionale è prevista in tutti i percorsi la possibilità di avvalersi dei servizi del Ministero degli Affari Esteri, che riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui e` stato rilasciato il titolo) la quale rilascia la Dichiarazione di Valore in loco. Per un approfondimento vai alla sezione dedicata al riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di protezione internazionale sul sito del CIMEA
La Dichiarazione di Valore
La dichiarazione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. È un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per se´ alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.
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Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, e` opportuno che la Dichiarazione di Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione professionale garantito dal titolo che si sta facendo riconoscere nel Paese in cui e`stato conseguito.
Riconoscimento Titoli Professionali Specifici
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n.
Gli educatori dei servizi educativi dell’infanzia che abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con i decreti legislativi, rispettivamente, n. 206 del 6 novembre 2007 e n.
Equipollenza dei Titoli di Studio
Chiunque voglia partecipare a corsi o concorsi e abbia conseguito in territorio straniero il titolo di studio richiesto, relativo alla scuola secondaria di I e II grado, può richiedere l’equipollenza al titolo italiano presso l’ufficio scolastico territoriale. Si rimanda alla Circolare MIUR per le disposizioni inerenti la documentazione, le modalità ecc.
L’equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico. Si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero ed ha lo scopo di verificare se esso corrisponda in modo dettagliato, quanto a livello e contenuti, ad un analogo titolo universitario italiano. In caso positivo il titolo viene definito equivalente, acquisisce lo stesso “peso” giuridico e, per tale motivo, è dichiarato “equipollente”.
Riconoscimento Formale dei Titoli di Studio
Il riconoscimento formale di un titolo di studio permette di attribuire valore legale a tale titolo in Italia. Attraverso il riconoscimento, un titolo universitario/AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) conseguito all'estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato dall'ente accademico che lo riconosce.
Il riconoscimento avviene per comparazione tra il contenuto formativo del percorso di studi realizzato e il contenuto formativo previsto dall'analogo corso di laurea attivo presso l'ente cui si presenta domanda. Bisogna quindi che l'università/AFAM abbia un corso di studi il più possibile simile a quello che si vuol far riconoscere (consulta l'elenco delle università italiane).
Non tutte le università/AFAM, inoltre, prevedono la possibilità di attivare questo percorso. Alcune università/AFAM, per esempio, accettano il Diploma Supplement al posto della Dichiarazione di Valore e dell'elenco degli esami sostenuti. Se la Dichiarazione di Valore della laurea riporta chiaramente le caratteristiche del percorso di studi pre-universitario (durata, ente formativo, eccetera), alcuni atenei non richiedono la Dichiarazione di Valore del diploma di scuola superiore.
Le università italiane richiedono il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore” (comunemente detto “Maturità”) per l’iscrizione ai corsi di laurea. I titoli finali di scuola secondaria conseguiti all’estero consentono l’accesso a corsi di laurea se possiedono le seguenti caratteristiche generali:
- essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero;
- essere validi per l'iscrizione all'università nel paese che li ha rilasciati;
- essere stati rilasciati dopo almeno 12 anni complessivi di studio, tra scuola primaria e scuola secondaria.
Con questo percorso di riconoscimento il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato da una scuola secondaria italiana. Attualmente in Italia il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria è accessibile solo ai cittadini dell’Unione Europea e ai titolari di protezione internazionale.
I cittadini extra Ue che necessitino di un titolo di scuola secondaria di I grado o di II grado che abbia valore legale in Italia devono iscriversi presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tali centri, sono stati istituiti proprio allo scopo di soddisfare le esigenze d’istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 16° anno - sia italiani che stranieri.
Partecipazione a Concorsi Pubblici
I cittadini italiani o di un Paese dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare a concorsi per l’accesso alle Amministrazioni pubbliche italiane mediante una procedura di riconoscimento del titolo di studio attuata ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 e finalizzata a valutare l’equivalenza tra titolo posseduto e titolo richiesto per l’ammissione al concorso.
L’Ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A.
presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’art.
Ogni informazione relativa al riconoscimento dei titoli di studio esteri in Italia viene fornita dal Centro Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA). A seconda del livello del titolo di studio e della finalità del riconoscimento (ad esempio: prosecuzione degli studi, accesso ai pubblici concorsi, conseguimento del titolo italiano corrispondente, esercizio delle professioni regolamentate, etc.), sono diverse le procedure e le amministrazioni competenti per il riconoscimento. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non è competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.
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