Equivalenza Titoli di Studio Stranieri: Una Guida Dettagliata
I titoli di studio stranieri non hanno efficacia giuridica per l’ordinamento italiano. Pertanto, se devono essere utilizzati nel nostro paese, è necessario ottenerne un riconoscimento di carattere formale secondo i procedimenti previsti dalla normativa vigente. Prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, è di fondamentale importanza conoscere il motivo per cui è richiesto il riconoscimento del titolo di studio straniero.
Perché è Richiesto il Riconoscimento della Qualifica Estera in Italia?
Questa è la domanda che ci si deve porre e che potrà indicarvi la procedura più adeguata e indirizzarvi all’ente preposto al suo svolgimento. Conoscere lo scopo e la finalità per cui richiedete il riconoscimento del vostro titolo di studio è prioritario, in quanto vi sono differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e differenti enti preposti a tali adempimenti.
Il Riconoscimento Finalizzato
Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero. Ciò comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico che una volta veniva identificato come equipollenza (con la Legge 148/2002 non si utilizza più tale termine e per effetto dell’art. 9 è stata abrogata la precedente procedura di equipollenza) o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici mediante il riconoscimento non accademico, anche conosciuto come equivalenza. In tal senso, si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti.
Differenza tra il Procedimento Accademico e Non Accademico (Equipollenza ed Equivalenza)
Si tratta, quindi, di due diversi procedimenti, differentemente regolati con riguardo ai presupposti e ai rispettivi, possibili, esiti.
Riconoscimento Accademico (Equipollenza)
Se attraverso il riconoscimento si aspira a conferire al titolo straniero un valore legale a tutti gli effetti (al pari, in definitiva, del possesso di un titolo italiano), occorrerà attivare il procedimento di riconoscimento accademico, in passato conosciuto come equipollenza. Il procedimento di equipollenza dei titoli di studio, scolastici o accademici, comporta una valutazione analitica del percorso di studi estero onde verificarne la corrispondenza per livello, anni e contenuti a quello che conduce al conseguimento di un titolo italiano. Può, infatti, essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale ottenuto all’estero al termine di un percorso scolastico.
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Il riconoscimento accademico viene rilasciato a specifiche condizioni esclusivamente dagli atenei italiani ed è quindi presso gli atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le università hanno competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio esteri, per le seguenti finalità:
- accesso all’istruzione superiore;
- proseguimento degli studi universitari;
- conseguimento dei titoli universitari italiani.
Le Università esercitano tale competenza nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia (Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ratificata In Italia con Legge n. 148/2002). Comunque ottenuto, l’eventuale accoglimento riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili.
Riconoscimento Non Accademico (Equivalenza)
Se il riconoscimento è richiesto ai soli scopi di accedere alle pubbliche selezioni (concorsi) o di conseguire specifici benefici, il procedimento sarà invece quello di equivalenza. Ciò significa che tale riconoscimento è collegato a un caso particolare in relazione al quale si domanda di accertare che il titolo di studio estero equivale (solo per quel caso particolare medesimo, e con effetto per quello) a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire al titolo un valore legale di carattere generale.
Al fine di chiarire questo concetto propongo la tabella pubblicata nel sito CIMEA. Il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio relativi all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.
Procedure di Riconoscimento Finalizzato
Alla pagina dedicata alle procedure di riconoscimento accademico nel sito Cimea potrete trovare le differenti procedure di riconoscimento finalizzato (accademico e non accademico). Sia per il riconoscimento accademico che quello non accademico, quindi sia per l’equipollenza che per l’equivalenza, i documenti richiesti includono la traduzione ufficiale del titolo di studio e degli altri documenti richiesti.
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L’Importanza di Ottenere il Riconoscimento del Proprio Titolo di Studio
La mancanza di riconoscimento dei titoli limita la mobilità professionale internazionale, rendendo difficile per i lavoratori qualificati trasferirsi in altri paesi e ottenere posizioni lavorative corrispondenti al loro livello di competenza. Pertanto, è importante conoscere le procedure per fare riconoscere il proprio titolo di studio sia nel caso si vada all’estero per studio o lavoro, sia nel caso si voglia far riconoscere in Italia dei titoli ottenuti in altri paesi.
L’incapacità di ottenere rapidamente il riconoscimento del titolo di studio può comportare la perdita di opportunità di lavoro, costringendo molti professionisti a occupazioni non qualificate o a dover tornare agli studi per ottenere titoli equivalenti nel paese ospitante. Alle volte può essere necessario integrare il titolo ottenuto con ulteriori studi per ottenere l’equipollenza e questo può richiedere del tempo. In ogni caso è importante che la documentazione richiesta da presentare sia completa e presentata nella maniera corretta per non dover ripetere esami inutilmente e incorrere in inutili perdite di tempo e di denaro.
Sono 2,3 milioni gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, apri al 10% degli occupati, Dopo aver sofferto più degli italiani nel 2020 l’impatto della pandemia, nel 2021 i lavoratori migranti hanno fatto registrare performance migliori, con una crescita del 2,4% degli occupati come rivela il XII Rapporto annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia". Tuttavia, l’occupazione di cui si parla è per lo più schiacciata su qualifiche di basso livello: è il lavoro manuale non qualificato la forma principale di inquadramento professionale della forza lavoro straniera.
Nonostante la forza lavoro non comunitaria appaia mediamente meno istruita rispetto alla componente nativa del mercato del lavoro, l’over-qualification tra i lavoratori stranieri assume dimensioni importanti. Nel IX Rapporto “Gli stranieri nel mercato del lavoro italiano”, incrociando i dati per livello di skill della professione svolta e livello di istruzione, il tasso di sovra-qualificazione per i lavoratori non comunitari è stimato nella misura del 73,6% a fronte del 17,5% per gli italiani. Ovvero su 100 occupati non comunitari con istruzione di terzo livello (titolo universitario) quasi 74 hanno competenze formali superiori a quelle che servirebbero per svolgere la mansione, low o medium skill, nella quale sono impiegati. Gli italiani nella medesima condizione sono poco meno di 18 su 100.
Uno degli ostacoli all’inserimento lavorativo degli stranieri in posizioni qualificate è la difficoltà di far valere in Italia titoli di studio e qualifiche professionali acquisite all’estero. È possibile, per chi intende lavorare in Italia, chiedere il riconoscimento del proprio titolo, ma i percorsi appaiono spesso confusi o troppo complessi per chi desidera intraprenderli.
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Il Quadro Normativo
I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi previsti dalla legge. Una panoramica sulla normativa sovranazionale e nazionale di riferimento è disponibile sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, l’art. 27 della Direttiva europea 2004/83/CE stabilisce che gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri. Tale previsione è stata confermata dalla successiva Direttiva 2011/95/Ue all’art. 28. Per la normativa nazionale di recepimento, l’art. 26 del decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal decreto legislativo 18/2014, prevede che “ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria si applicano le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani” (comma 3). Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, si prevede che “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione” (comma 3-bis).
In attuazione di tale disposizione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MUR, all’interno delle "Procedure Per l'ingresso, Il Soggiorno, l'immatricolazione Degli Studenti Internazionali E Il Relativo Riconoscimento Dei Titoli, Per I Corsi Della Formazione Superiore In Italia”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio».
Per saperne di più visita la pagina dedicata sito del CIMEA.
Cosa si Intende per Riconoscimento?
I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi pubblici devono possedere un titolo di studio o professionale che abbia valore legale in Italia. Se sono in possesso di un titolo conseguito all'estero possono attivare a questo fine un percorso di riconoscimento formale. Non sempre per lavorare nel proprio settore di competenza è necessario attivare un percorso di riconoscimento formale.
Nelle professioni non regolamentate, quelle che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, ciò che conta sono le esperienze e le competenze possedute (per saperne di più sul riconoscimento delle competenze non formali e informali vai al focus dedicato) Ciò non toglie che anche in tali casi potrebbere essere comunque utile ottenere il riconoscimento del proprio titolo. Per esercitare una professione regolamentata, invece, - es. professioni mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi ecc. - occorre necessariamente possedere un titolo formalmente riconosciuto.
Il riconoscimento formale si basa su una logica comparativa: il percorso di studi o professionale compiuto all'estero viene comparato con un analogo italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e differenze. In alcuni casi il riconoscimento è totale, in altri vengono assegnate delle misure compensative per colmare eventuali differenze tra i due percorsi. In altri ancora, il titolo o la qualifica non vengono riconosciuti.
I Percorsi di Riconoscimento
Le macro tipologie di percorso di riconoscimento sono:
- il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale
- il riconoscimento formale dei titoli di studio (accademici e di scuola superiore)
- il riconoscimento a fini di iscrizione a un percorso formativo
Cambiano nei diversi casi anche gli enti competenti a cui rivolgersi a seconda del titolo e della finalità del riconoscimento (Le professioni regolamentate e i Ministeri competenti). Per i titolari di protezione internazionale è prevista in tutti i percorsi la possibilità di avvalersi dei servizi del Ministero degli Affari Esteri, che riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui e` stato rilasciato il titolo) la quale rilascia la Dichiarazione di Valore in loco. Per un approfondimento vai alla sezione dedicata al riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di protezione internazionale sul sito del CIMEALa dichiarzione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. È un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per se´ alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, e` opportuno che la Dichiarazione di Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione professionale garantito dal titolo che si sta facendo riconoscere nel Paese in cui e`stato conseguito.
Domanda di Riconoscimento di Titoli Stranieri e Documentazione da Presentare
Al momento di compilare la domanda di riconoscimento dei titoli di studio e presentare i documenti richiesti possono sorgere dei dubbi relativi ai documenti da presentare.
Domande e Risposte sulla Documentazione da Tradurre
Traduzione Ufficiale
Quando viene richiesta la traduzione ufficiale si intende la traduzione giurata o asseverata fatta in tribunale da un traduttore professionale.
Traduzione Giurata o Traduzione Asseverata
Per fare la traduzione giurata o traduzione asseverata i testi devono essere integralmente tradotti (anche i timbri), è necessario compilare un verbale di giuramento e pinzare assieme originale, traduzione e verbale di giuramento, andare in tribunale per il giuramento davanti al funzionario giudiziario. Su ogni documento viene richiesta dal tribunale una marca da 16,00€ (ogni 4 pagine di traduzione compreso il verbale di giuramento).
Fotocopia Autenticata e Traduzione Giurata del Titolo di Studio
Questo significa che la fotocopia del titolo di studio deve essere autenticata o certificata, in pratica serve una copia conforme. Questa si può ottenere in comune, nell’ufficio preposto, portando una fotocopia del titolo di studio, oppure da un notaio. Una volta ottenuta la copia autenticata, questa deve essere tradotta e tale traduzione deve essere una traduzione giurata fatta in tribunale da un traduttore professionale (vedi sopra).
Documentazione Relativa i Programmi di Corso e di Esame Finale, Tradotti e Legalizzati
Qui sorge un dubbio sulla parola “legalizzati”. Legalizzato significa mettere la legalizzazione, che è la certificazione della firma che appare sul documento. In questo caso però, per esperienza personale ho verificato che “tradotti e legalizzati” indica il procedimento di traduzione giurata indicato sopra. È comunque consigliabile verificare se la legalizzazione o legalizzazione consolare o l’Apostille deve essere apposta sul documento da tradurre.
Apostille e Legalizzazione
- E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo fra essi, la legalizzazione.
- L’Apostille non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bilaterale o plurilaterale che la esclude.
Enti Responsabili
- L’ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A.
- L’ente responsabile della procedura di equivalenza art. 38 è il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione - D.G.
- La valutazione dei titoli di studio esteri ai fini della loro corrispondenza con il titolo italiano, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 e dell’art. 48 DPR 394/1999, viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione -D.G.
Titoli di Studio di Scuola Secondaria Conseguiti all’Estero
I titoli finali di scuola secondaria conseguiti all’estero consentono l’accesso a corsi di laurea se possiedono le seguenti caratteristiche generali:
- essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero;
- essere validi per l'iscrizione all'università nel paese che li ha rilasciati;
- essere stati rilasciati dopo almeno 12 anni complessivi di studio, tra scuola primaria e scuola secondaria.
Con questo percorso di riconoscimento il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato da una scuola secondaria italiana. Attualmente in Italia il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria è accessibile solo ai cittadini dell’Unione Europea e ai titolari di protezione internazionale. I cittadini extra Ue che necessitino di un titolo di scuola secondaria di I grado o di II grado che abbia valore legale in Italia devono iscriversi presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tali centri, sono stati istituiti proprio allo scopo di soddisfare le esigenze d’istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 16° anno - sia italiani che stranieri.
Tabella: Documenti Utili per il Riconoscimento
Documento | Descrizione |
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Curriculum degli studi | Curriculum degli studi seguiti, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate. |
Dichiarazione di valore | La dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. |
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