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Turismo da Diporto: Definizione e Normativa in Italia

Il turismo da diporto è un segmento turistico riconosciuto che comprende diverse attività legate alla nautica, come il noleggio e la locazione di imbarcazioni, l’addestramento per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving), le scuole nautiche e di vela, e lo sci nautico.

Il Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) forniscono il quadro normativo di riferimento per il settore.

Definizioni Importanti

È importante chiarire alcune definizioni per comprendere meglio l'ambito del turismo da diporto:

  • Noleggio (charter): Contratto con cui una parte, dietro corrispettivo, mette a disposizione di un'altra un'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne scelte dal cliente, alle condizioni stabilite nel contratto. L'unità rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
  • Locazione: Regime in cui l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione.

Normativa di Riferimento

La materia del turismo da diporto è regolata da diverse normative, tra cui:

  • Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione)
  • Legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)
  • Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto)
  • Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

Unità da Diporto e Utilizzo Commerciale

Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale. Queste attivi-tà riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni, i baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle microattività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti.

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Norme di Sicurezza

Il Regolamento al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplina dall’art. 78 all’art. 89 le norme di sicurezza specificatamente per le imbarcazioni e natanti da diporto impiegate in attività da noleggio.

Ai fini del rinnovo o della convalida del certificato di idoneità, l’armatore può rivolgersi ad un Organismo Tecnico Notificato che rilascia la relativa dichiarazione di idoneità come Istituto Giordano, che deve essere presentata all’autorità marittima ove si trova l’unità, la quale provvede al rinnovo o convalida sul certificato.

Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni ha approvato un Ordine del Giorno con il quale riconosce la nautica da diporto come segmento turistico e l’importanza di sostenere e promuovere turisticamente questo settore.

“Si tratta di un passaggio davvero molto importante - ha commentato soddisfatto Acampora - nell’obiettivo di qualificare e supportare concretamente la nautica da diporto, i porti turistici e le società di charter quali realtà effettive del settore turistico italiano, riconoscendone l’importante indotto economico e il contributo allo sviluppo del turismo in Italia.

Modifiche al Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica

Il decreto 17 settembre 2024, n. introduce modifiche al decreto 29 luglio 2008, n. 146, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle materie indicate all’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

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Articolo 1-bis (Definizioni)

L'articolo 1-bis del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, definisce:

  • Area SAR nazionale: Zona marittima dichiarata dalla Repubblica italiana come area di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso.
  • ATCN: Archivio telematico centrale delle unità da diporto.
  • Autorità della navigazione interna: Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Autorità marittima: Capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi.
  • CED: Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
  • Codice: Il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
  • DCI: Dichiarazione di costruzione o importazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.

Modifiche all'Articolo 5: Unità da Diporto Costruite per Uso Personale

La rubrica dell'articolo 5 viene modificata da "imbarcazioni da diporto autocostruite" a "unità da diporto costruite per uso personale". Le unità costruite per uso personale possono essere iscritte nell'ATCN presentando a uno STED la documentazione necessaria.

Articolo 6: Perdita di Possesso

L'articolo 6 è sostituito con nuove disposizioni riguardanti la perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto. Il proprietario o l’utilizzatore deve presentare a uno STED la denuncia o l’atto che certifica la perdita, restituendo la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo.

Articolo 7: Locazione Finanziaria

L'articolo 7 viene modificato per disciplinare l'iscrizione di un’unità da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, l'annotazione nell’ATCN e sulla licenza di navigazione, e la cancellazione dell'annotazione in caso di risoluzione del contratto.

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