Turismo Nautico Diportistico: Definizione e Normativa in Italia
Il turismo nautico diportistico rappresenta un'attività che si svolge a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. Tali caratteristiche determinano un particolare regime del diporto, che è dotato di nome e istituti propri, tali da collocarlo in posizione di autonomia rispetto al più ampio fenomeno della navigazione.
La materia è disciplinata dal codice della nautica da diporto, emanato con il d. legisl. 171/2005, che ha rimodellato, nell’intento di semplificarla, la legislazione precedente. Il codice (art. 1) subordina le norme del codice della navigazione alle leggi, ai regolamenti e agli usi propri del settore diportistico, relegandolo in posizione residuale.
In particolare, la legge speciale regola i profili relativi all’impiego delle unità da diporto, alla responsabilità per la condotta, al regime amministrativo dei veicoli e ai contratti di utilizzazione. Il codice si applica alle unità da diporto, che si distinguono in navi da diporto, aventi lo scafo superiore ai 24 m, imbarcazioni da diporto, che hanno uno scafo lungo da 10 a 24 m, e natanti da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m.
Le navi e imbarcazioni da diporto sono iscritte in appositi registri e sono abilitate alla navigazione dalla licenza e dal certificato di sicurezza. Il comando e la condotta delle unità da diporto sono consentite a chi è in possesso della patente nautica, salvo per le unità fino a 24 m che navigano entro 6 miglia dalla costa e hanno un motore di potenza non superiore ai 40,8 CV.
La responsabilità civile per la circolazione delle unità da diporto è regolata dall’art. 2054 del codice civile. Pertanto, il comandante è responsabile del danno arrecato ai terzi se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
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Definizioni Importanti
Unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
Unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
- la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
Uso Commerciale delle Unità da Diporto
L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.
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Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei di un Paese terzo, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonchè gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.
Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità validata dall’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.
Noleggio e Locazione
Basti citare l’attività di noleggio e locazione, l’addestramento per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving), la scuola nautica e di vela, lo sci nautico. In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione.
Definizione di noleggio (charter): si intende invece il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.
L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la patente nautica non è valida ma è necessario possedere un’apposita qualifica, di cui al decreto n. Il Regolamento di attuazione al Codice della nautica stabilisce che le unità impiegate nell’attività di noleggio non possono imbarcare un numero superiore a 12 passeggeri (esclusi i bambini inferiori a un anno e l’equipaggio).
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Qualora tali unità trasportino più di 12 passeggeri queste vengono considerate navi passeggeri e sono assoggettate alle norme di sicurezza previste dalla Direttiva 98/18/CE (recepita in Italia con il D.L. 4 febbraio 2000 n. 45), o dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS - Safety Of Life At Sea) se impiegate in navigazione internazionale. Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale.
Queste attività riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni, i baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle microattività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti.
Sicurezza della Navigazione per Unità da Diporto a Noleggio
Il Regolamento al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplina dall’art. 78 all’art. 89 le norme di sicurezza specificatamente per le imbarcazioni e natanti da diporto impiegate in attività da noleggio. Ai fini del rinnovo o della convalida del certificato di idoneità, l’armatore può rivolgersi ad un Organismo Tecnico Notificato che rilascia la relativa dichiarazione di idoneità come Istituto Giordano, che deve essere presentata all’autorità marittima ove si trova l’unità, la quale provvede al rinnovo o convalida sul certificato.
Riferimenti Legislativi Chiave
- Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171: Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
- Legge 8 luglio 2003, n. 172: Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica.
- Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457: Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
- Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: Regolamento di attuazione del Codice della Nautica.
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