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Ingresso in Italia dallo Spazio Schengen per i Cittadini Ucraini: Requisiti e Procedure

Nel quadro dell'attuale situazione di crisi in Ucraina, molti cittadini continuano a raggiungere il territorio italiano, spesso accolti da parenti o presso strutture messe a disposizione dalla rete di accoglienza locale. Questo articolo mira a fornire informazioni dettagliate e aggiornate sui requisiti e le procedure per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini ucraini in Italia, con particolare attenzione alle normative Schengen e alle possibilità di protezione temporanea.

Presenza e Permanenza sul Territorio Italiano

I cittadini ucraini che fanno ingresso nei Paesi dell’area Schengen con passaporto biometrico sono esonerati dall’obbligo di visto di breve durata e possono permanere fino a un massimo di 90 giorni.

Dichiarazione di Presenza

Dal momento dell’ingresso in Italia, i cittadini ucraini muniti di passaporto biometrico ed entrati in Italia attraverso altre frontiere Schengen, dovranno, entro 8 giorni, semplicemente presentare la dichiarazione di presenza. La dichiarazione di presenza deve essere presentata al Questore della provincia in cui lo straniero si trova. A tale fine lo straniero potrà rivolgersi ai seguenti Uffici di P.S.:

  • Ufficio Immigrazione - via Montebello 26 - Milano
  • Commissariati di P.S.

Se i cittadini ucraini sono ospiti di strutture alberghiere, non sarà necessario presentare la dichiarazione all’Ufficio Immigrazione poiché tale onere sarà assolto dalla dichiarazione resa dall’albergatore, il quale ha l’obbligo di segnalare all’Autorità di P.S. le persone alloggiate. I cittadini NON MUNITI DI PASSAPORTO dovranno essere sottoposti alle procedure di identificazione.

Posso soggiornare in Italia? Se il passaporto non è ancora stato timbrato da un Paese dell'area Schengen oppure se si è in possesso di un documento di identità ma non del passaporto, è necessario presentare dichiarazione di presenza presso la Questura di Como, presentando i seguenti documenti:

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  • Modulo di Dichiarazione di presenza
  • Documento d'Identità della persona Ospitante
  • Documento d'Identità della persona Ospitata

La dichiarazione va presentata presso la Questura di Como, viale Franklin Delano Roosevelt 7, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Comunicazione di Ospitalità

Chiunque ospiti un cittadino non comunitario, compresi i cittadini ucraini, deve fare la dichiarazione di ospitalità in base all'ex. art. 7 del TU Immigrazione entro 48 ore. Coloro che ospitano cittadini ucraini sul territorio provinciale, dovranno provvedere a formalizzare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità. La dichiarazione può essere presentata personalmente, via PEC, via posta raccomandata presso i seguenti uffici:

  • Commissariati di P.S.
  • Comando Polizia locale dei Comuni della provincia di Milano che non sono sedi di Commissariato.

In seguito a dichiarazione di presenza e/o dichiarazione di ospitalità, ATS Insubria riceverà i dati anagrafici dei profughi provenienti dall'Ucraina dalla Prefettura e convocherà le persone possibilmente entro le 48 ore successive presso l'ambulatorio sito a Como, via Castelnuovo 1, palazzina Ponte.

Permesso di Soggiorno per Protezione Temporanea

Trascorsi i 90 giorni, i cittadini ucraini potranno richiedere, se in possesso dei requisiti richiesti, il permesso di soggiorno. I cittadini ucraini che vogliano rimanere nel territorio italiano oltre i 90 giorni previsti, potranno richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale (scadenza massima 04/03/2023). Per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea, a favore dei cittadini ucraini fuggiti a causa del conflitto bellico, in atto, clicca qui.

La richiesta di permesso di soggiorno temporaneo presso la Questura competente consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sia subordinata che autonoma. La richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea garantisce l’assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, attraverso l’iscrizione nelle Asl di domicilio.

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Rinnovo del Permesso di Soggiorno per Protezione Temporanea

Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha previsto che i permessi di soggiorno per protezione temporanea in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati a cittadini ucraini, possono, su richiesta dell’interessato, essere rinnovati fino al 4 marzo 2026. Gli stessi, perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione della cessazione della protezione temporanea.

Dal 17 febbraio c.m., gli utenti potranno prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso per protezione temporanea mediante la piattaforma informatizzata “Prenotafacile”. A tal fine, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano - via Montebello 26, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 sono attivi 3 sportelli dedicati alla popolazione Ucraina, per la relativa trattazione delle istanze e per informazioni e appuntamenti.

Inoltre, gli utenti che intendono presentare domanda di rilascio del primo permesso per protezione temporanea, potranno presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano - via Montebello 26, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ove, presso apposito sportello, verrà fissato il successivo appuntamento.

Convertibilità del Permesso di Soggiorno per Protezione Temporanea in Permesso di Soggiorno per Motivi di Lavoro

Inoltre, il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha previsto, inoltre, che in presenza dei requisiti normativi, i permessi di soggiorno per protezione temporanea potranno essere convertiti in lavoro, su richiesta dell’interessato, secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 2 ter del TUI.

Ulteriori Informazioni Utili

  • Assistenza Sanitaria: La richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea garantisce l’assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, attraverso l’iscrizione nelle Asl di domicilio.
  • Iscrizione Anagrafica: Ogni individuo ha diritto ad ottenere l’iscrizione anagrafica nel Comune in cui risiede. A tal fine, non è necessario avere un contratto di affitto o essere proprietari di un’abitazione, ma è sufficiente risiedere abitualmente nel Comune.
  • Lavoro: Dopo aver chiesto la protezione temporanea, puoi svolgere un’attività di lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo, frequentare un corso di formazione professionale, fare un tirocinio e accedere alle altre misure di politica attiva del lavoro, alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
  • Esercizio Temporaneo delle Qualifiche Professionali Sanitarie: L’Italia ha deciso di consentire l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in possesso dei titoli previsti nel loro paese d’origine ed una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.
  • Contributo di Sostentamento: Il governo italiano ha previsto, per le persone arrivate dall’Ucraina che hanno trovato una sistemazione autonoma e hanno chiesto protezione temporanea, un contributo di sostentamento di 300 euro a persona al mese per adulto. Al genitore di minori di 18 anni è riconosciuta anche una integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore.
  • Fondo Nazionale per il Sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione: Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge di bilancio.
  • Iscrizione Scolastica: Per iscrivere i figli a scuola il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, deve compilare il modulo fornito dalla segreteria della scuola. I minori possono essere iscritti a scuola in qualunque momento dell’anno anche se le attività scolastiche sono già iniziate.

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