Visto per Ingresso in Italia: Requisiti e Procedura
I cittadini stranieri possono entrare sul territorio italiano per diverse ragioni, tra cui turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Per entrare regolarmente in Italia, è necessario essere in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido e, nella maggior parte dei casi, di un visto di ingresso.
Requisiti Generali per l'Ingresso
Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno. Inoltre, deve dimostrare la disponibilità di mezzi sufficienti sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, ad eccezione dei casi di ingresso per motivi di lavoro. Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.
Tipologie di Visto
Esistono diverse tipologie di visto, a seconda della durata e del motivo del soggiorno:
- Visti per soggiorni di breve durata: validi fino a 3 mesi.
- Visti per soggiorni di lunga durata: comportano la concessione di un permesso di soggiorno con motivazione identica a quella del visto.
Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
Visti Schengen e Visti Nazionali
Esistono due categorie principali di visti:
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- Visti Schengen (VSU): Permettono di soggiornare per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni nell'area Schengen.
- Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): Validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.
- Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): Validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
Procedura per la Richiesta del Visto
La domanda per ottenere il visto di ingresso deve essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto.
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.
Tempi di Attesa
I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto. Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 45 giorni (art. 23 del Codice Visti ). Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l’istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per motivi di lavoro subordinato e 120 gg. per lavoro autonomo).
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Costo del Visto
Il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati.
Diniego del Visto
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero. Per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate per lavoro, famiglia, cure mediche e studio.
In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
In caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
Visto per Studio
Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che - nell’ambito della quota stabilita dal decreto di cui all’articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 46, comma 2 del D.P.R.
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Al momento della validazione della domanda lo studente riceverà una notifica dal Portale Universitaly e troverà il Sommario in pdf sulla propria pagina di Universitaly, in fondo alla stessa.
Un requisito fondamentale è la dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento, pari a non meno di € 448,52 per ogni mese di durata dell’anno accademico.
Ingresso per Motivi di Lavoro
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3).
Le categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori del contingente stabilito dai decreti flussi sono elencate all’art.
Ingresso Irregolare e Conseguenze
Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso.
Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.