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Visto per Stranieri: Requisiti e Procedura Dettagliata

Il visto è un'autorizzazione rilasciata dalle Ambasciate e dai Consolati Italiani nel paese di residenza del cittadino straniero, che consente l'ingresso in Italia per diversi motivi e durate.

Tipologie di Visto

Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono:

  • Adozione
  • Affari
  • Cure mediche
  • Diplomatico
  • Motivi familiari
  • Gara sportiva
  • Invito
  • Lavoro autonomo
  • Lavoro subordinato
  • Missione
  • Motivi religiosi
  • Reingresso
  • Residenza elettiva
  • Ricerca
  • Studio
  • Transito aeroportuale
  • Transito
  • Trasporto
  • Turismo
  • Vacanze-lavoro
  • Volontariato

Visti Schengen e Nazionali

Esistono diverse categorie di visti, tra cui:

  • Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
  • Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.

I Visti Schengen NON conducono all’ottenimento di un permesso di soggiorno. Con un certo grado di approssimazione, possiamo dire che ad ogni tipo di Visto Nazionale corrisponde un diverso tipo di permesso di soggiorno. Infatti, come spiegato in precedenza, ottenere un Visto Nazionale è il passo preliminare necessario prima di richiedere il relativo permesso di soggiorno.

Procedura di Richiesta del Visto

La domanda per ottenere il visto di ingresso deve essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.

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Rilascio del Visto

La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.

Diniego del Visto

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. • agli stranieri nei cui confronti sono state emesse condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Contro il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.

Visto per Studio

Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che - nell’ambito della quota stabilita dal decreto di cui all’articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 46, comma 2 del D.P.R.

Un visto per motivi di studio può essere richiesto all'Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.

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Al momento della validazione della domanda lo studente riceverà una notifica dal Portale Universitaly e troverà il Sommario in pdf sulla propria pagina di Universitaly, in fondo alla stessa.

È richiesta la dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento, pari a non meno di € 448,52 per ogni mese di durata dell’anno accademico.

Visto per Turismo

Per ottenere il visto per turismo è necessario presentare domanda al Consolato o all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza del richiedente il visto, fornendo i dati e la documentazione richiesta per la specifica tipologia di visto. Sono, inoltre, esenti dall’obbligo di visto i cittadini di una serie di Stati extracomunitari.

Importante:

  • No, il visto turistico non consente di svolgere alcuna attività lavorativa.
  • No, lo straniero munito di visto turistico non può convertirlo in un permesso per lavoro. Anche qualora lo straniero avesse la possibilità di essere assunto o comunque avviare un’attività lavorativa in Italia, non potrà farlo attraverso una proroga o una conversione del visto turistico.

Permesso di Soggiorno

Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

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Richiedi il permesso di soggiorno entro i primi 8 giorni lavorativi dopo l’ingresso in Italia presentando la domanda (conosciuta anche come “kit giallo”) alla Questura dell’area di residenza scelta tramite un ufficio postale italiano. Assicurati di avere il passaporto originale e portalo all’ufficio postale. I richiedenti adulti e i minori sopra i 13 anni devono essere presenti fisicamente durante la domanda.

Presentati al primo appuntamento presso la Questura, che verrà programmato automaticamente da un sistema digitale degli uffici postali italiani. Arriva presto, di solito viene adottata la politica del “primo arrivato, prima ricevuto”. Prepara i documenti necessari per l’appuntamento. Durante questo primo appuntamento con la Questura, verranno prese le tue impronte digitali e dovrai mostrare / presentare il passaporto originale e i documenti. Di solito non viene condotto un colloquio.

Il Kit Giallo è un pacco postale che contiene i moduli di domanda del permesso di soggiorno, istruzioni e informazioni relative alla procedura di richiesta del permesso di soggiorno. I moduli della domanda devono essere debitamente compilati e presentati alle autorità di immigrazione competenti.

Durata e Rinnovo del Permesso di Soggiorno

Tutti i permessi di soggiorno, con l’eccezione parziale del permesso di soggiorno di lungo periodo (noto anche come “permanente”), sono per definizione temporanei. In generale, è possibile rinnovare il permesso di soggiorno quando si soddisfano ancora i requisiti per il primo rilascio del permesso.

Ecco alcuni esempi di durata dei permessi di soggiorno temporanei:

  • Visto/Permesso di lavoro: Il permesso di soggiorno temporaneo iniziale per motivi di lavoro di solito viene concesso per una durata corrispondente al contratto di lavoro o all’offerta di lavoro, di solito fino a due anni.
  • Visto/Permesso di lavoro stagionale: Il permesso di soggiorno temporaneo iniziale per lavoro stagionale di solito viene concesso per un periodo specifico, corrispondente al contratto di lavoro stagionale.
  • Visto/Permesso di studio: Il permesso di soggiorno temporaneo iniziale per motivi di studio viene generalmente rilasciato per la durata del programma di studio, con una validità massima di un anno.
  • Visto/Permesso per ricongiungimento familiare: La validità del permesso di soggiorno temporaneo per il ricongiungimento familiare è di solito legata alla validità del permesso di soggiorno del familiare che sponsorizza. Viene emesso per un massimo di due anni quando il sponsor è un cittadino non-UE; 5 anni quando il sponsor è un cittadino dell’UE già residente in Italia.
  • Visto/Permesso per investimenti: Questi permessi di soggiorno si basano sugli investimenti, sono il “Visto per Investitori” o il “Visto per Start-up” e vengono concessi per un periodo iniziale di due anni.

Permesso di Soggiorno Permanente

Il permesso di soggiorno permanente, tecnicamente chiamato “Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo”, viene rilasciato a coloro che risiedono legalmente in Italia in modo continuativo per almeno cinque anni, possono dimostrare un reddito minimo di circa 6000 euro all’anno e conoscenza della lingua italiana (il livello minimo richiesto è A2).

Residenza in Italia

Infatti, avere un permesso di soggiorno in Italia dà diritto a vivere in Italia in modo continuativo. Tuttavia, una persona può benissimo possedere permesso di soggiorno italiano mentre vive per la maggior parte dell’anno in un altro paese. Inoltre, per rinnovare quasi tutti i tipi di permessi di soggiorno, è sufficiente non essere mai fuori dal territorio italiano per più di 6 mesi continui.

Essere residenti in Italia, invece, significa trascorrere la maggior parte dell’anno in Italia. Lo status di residente non può che fondarsi sul diritto di vivere in Italia (ovvero, per i cittadini non-UE, il possesso d un permesso di soggiorno), ma è qualcosa di più, che comporta anche la residenza fiscale in Italia e deve essere formalizzato con una procedura di registrazione presso il Comune (anche detto Municipio) del proprio indirizzo in Italia.

Ingresso in Italia dall'Unione Europea

L'ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione Europea è regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere.

Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Dichiarazione di Presenza

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero.

La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.

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