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Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati: Normativa Italiana

In ambito europeo e nazionale, con l'espressione "minore straniero non accompagnato" (MSNA) si fa riferimento al minore di anni diciotto, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

Quadro Normativo

Nel nostro ordinamento la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono assicurate da molteplici disposizioni, tra le quali principalmente il Testo unico in materia di immigrazione D.Lgs. n. 286/1998 e il D. Lgs 142/2015 riguardante le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

L’Italia, inoltre, con l’approvazione della legge n. 47/2017 c.d. legge Zampa si è dotata di una normativa specificamente rivolta ai minori stranieri non accompagnati, introducendo significative modifiche al complesso delle disposizioni vigenti con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela riconosciuti dall’ordinamento italiano in loro favore. In particolare, la citata legge equipara i MSNA ai minori di cittadinanza italiana riconoscendone uguali diritti e parità di trattamento e introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera, che non può essere disposto in alcun caso.

Permessi di Soggiorno

Al minore straniero non accompagnato che fa ingresso in Italia potranno essere riconosciuti alternativamente seguenti permessi di soggiorno:

  • Permesso di soggiorno per minore età: può essere richiesto direttamente dal minore, o dall’esercente responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore.
  • Permesso di soggiorno per motivi familiari: rilasciato al minore infraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive o al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive.

Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.

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La legge n. 47/2017 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione). Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente (art. 19, co. 2, TU immigrazione), può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore".

L'articolo 8 della medesima legge n. 47/2017 prevede tuttavia la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio assistito e volontario, ma solo nel caso in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dopo aver sentito il minore e il tutore e tenuto conto dei risultati delle indagini familiari, nonché della relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

Strutture di Accoglienza

Il sistema distingue tra una prima e una seconda accoglienza e stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza.

L'accoglienza dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati. Come specificato dalla legge n. 47 del 2017, si tratta di strutture specificamente destinate ai minori. Si tratta dunque di centri attivati dal Ministero dell'interno, gestiti da quest'ultimo, anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, si stabilisce che le operazioni di identificazione del minore devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, D.Lgs. 142 del 2015).

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A completamento del quadro normativo vigente, la legge n. 47/2017 (art. procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

In ogni caso, i minori possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre trenta giorni (il termine originario era di sessanta, ulteriormente ridotto dalla L. 47/2017). All'interno delle strutture è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale.

Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione - SAI (come ridenominato dal D.L. n. 130/2020), la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

I richiedenti asilo che sono stati inseriti nel SAI durante la minore età, al compimento dei diciotto anni, restano in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

È fatta salva la possibilità di trasferire il minore in altro comune, tendendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati.

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E' prevista anche la possibilità per i Prefetti di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati (art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. n. 142/2015, introdotto da art. 1-ter, D.L. n. 113/2016). In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età inferiore agli anni quattordici per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza.

Dati Statistiche

Secondo i dati del Ministero del lavoro, i minori stranieri non accompagnati (MNSA) censiti al 31 luglio 2024 in Italia sono 20.213, sono in maggioranza maschi (87,9%) e hanno per la maggior parte 17 (47,5%), 16 (23%) e 15 anni (8,1%); arrivano soprattutto da Egitto (3.925 minori), Ucraina (3.757), Gambia (2.283), Tunisia (2.1537) e Guinea (1.659), mentre le Regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (5.101 minori, il 26,3% del totale), la Lombardia (2.446, il 12,6%), l'Emilia-Romagna (1.569, l'8,1%) e la Campania (1.558, l'8%).

La Direzione elabora e pubblica, con cadenza semestrale, i Report di approfondimento sulla presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia. I report monitorano le presenze, le caratteristiche e l’accoglienza dei minori soli, dando conto anche di nuovi arrivi e allontanamenti, richieste di protezione internazionale, indagini familiari nei Paesi di origine e pareri sulla conversione dei permessi di soggiorno alla maggiore età.

Di seguito una tabella riassuntiva dei dati sui MSNA:

Dato Valore
Minori censiti al 31 luglio 2024 20.213
Percentuale maschi 87,9%
Fascia d'età prevalente 17 anni (47,5%)
Principali paesi di provenienza Egitto, Ucraina, Gambia, Tunisia, Guinea
Regioni con più presenze Sicilia, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania

Tutela e Rappresentanza Legale

La legge stabilisce che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni.

La legge n. 47/2017 (art. 11) ha introdotto la figura dei tutori volontari, ossia privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Gli aspiranti tutori volontari, sono selezionati e adeguatamente formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza (o, in mancanza, dall'autorità garante nazionale), vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni.

Indagini Familiari e Affidamento

Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore (art. 6) e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 7).

L'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. n. 142 del 2015, come modificato dalla legge n. 47/2017, stabilisce il tempestivo avvio di ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, al fine di garantire il diritto all'unità familiare. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri, stipula a tal fine convenzioni, sulla base delle risorse disponibili, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.

In tal modo, viene introdotto nella legge un criterio specifico alla luce del quale valutare, una volta concluse le indagini familiari, se procedere al rimpatrio assistito o procedere con gli altri strumenti di protezione e tutela dei minori non accompagnati, ossia l'affidamento a una famiglia o a una comunità.

Obbligo Scolastico e Formativo

L'Italia ha un sistema di tutela unico e organico applicabile a tutti i minori residenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla loro provenienza, che garantisce l’accesso ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il diritto dovere di istruzione fino al diciottesimo anno di età.

Altre indicazioni operative sono rintracciabili, inoltre, nella L.47/2017 la c.d. “Legge Zampa”, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", dove si prevede, all’art. 14 , comma 3, che “le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

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