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Adozione del Figlio del Coniuge Straniero: Requisiti e Procedura in Italia

L'adozione del figlio del coniuge, inclusa quella internazionale, è un tema rilevante nel diritto di famiglia. Quando si parla di adozione internazionale si intende sia l’adozione di minori stranieri residenti all’estero da parte di persone sia italiane che straniere residenti in Italia, sia anche l’adozione di minori italiani residenti in Italia da parte di persone straniere o italiane residenti all’estero.

Adozione in Casi Particolari: L'Articolo 44 della Legge n. 184/1983

L'adozione in casi particolari (c.d. adozione "mite") si differenzia dall'adozione parentale in quanto non recide i rapporti con la famiglia di origine: ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge n. 184/1983, essa include diverse situazioni:

  • a) adozione di un minore orfano di entrambi i genitori da parte di parenti fino al sesto grado o da parte di persone che abbiano con il minore un legame significativo, stabile e di lunga durata.
  • b) figlio, anche adottivo, del coniuge.
  • c) minore orfano di entrambi i genitori con problematiche psicofisiche ex legge 104/1992.
  • d) casi di impossibilità di affido preadottivo.

Nell'adozione in casi particolari gli adottandi non acquisiscono alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti. Di contro, gli adottanti non acquisiscono alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato e della sua famiglia.

Requisiti dell'Adottante o degli Adottanti

Sono necessari diciotto anni di differenza tra l'adottante e l'adottato nei casi di cui alle lett. a) e d). Nei casi previsti dalle lett. b) e c) il requisito della differenza di età non è richiesto.

È indispensabile il consenso dell’adottando che abbia superato i quattordici anni. Se l’adottando ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito. Se di età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), deve essere sentito il coniuge dell'adottante.

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Procedura e Effetti dell'Adozione

L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Fino a quel momento l’adottante o l’adottato possono revocare il loro consenso. La procedura di adozione in casi particolari presso il Tribunale per i Minorenni è completamente gratuita. I procedimenti disciplinati dalla legge n. 184/1983 sono infatti esenti “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici” (art. 82, legge n. 184/1983).

Adozione di Persona Maggiorenne

È una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne deve seguire specifici requisiti. Di regola, l’adottante non deve avere figli minorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) e deve aver compiuto 35 anni (30 se il Tribunale ritiene esistente una situazione tale da giustificarlo). Deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

L’adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio e il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli nati dal matrimonio, oltre che il diritto agli alimenti.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate.

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Documentazione

Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata.

Adozione Internazionale

L'adozione internazionale è l'adozione di un minore straniero fatta davanti alle autorità del suo Paese da parte di uno o due genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di un minore italiano da parte di italiani o stranieri residenti all'estero.

Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono gestite dalla Commissione per le adozioni internazionali: è un organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta da un magistrato che ha esperienza nel settore minorile o da un dirigente dello Stato con analoga specifica esperienza.

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83. la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.

Poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che la legislazione italiana, ha spostato in avanti per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.

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Il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura di adozione che deve essere promossa dagli interessati entro 1 anno dalla comunicazione del decreto. Nel caso in cui l’autorità straniera emetta un provvedimento di affidamento, il tribunale per i minorenni lo riconosce come affidamento preadottivo che dura un anno a decorrere dall’inserimento del minore nella nuova famiglia.

che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori (ad es. la poligamia).

Adozione da Parte di Persone Singole

Da marzo 2025 anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33/2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non includeva le persone singole fra coloro che potevano adottare, con la sentenza 21 marzo 2025, n. 33 ha affermato che tale esclusione collideva cogli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La disciplina dichiarata illegittima comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto all’adozione, istituto ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.

La Consulta ha rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la relativa capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Detto accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.

Revoca dell'Adozione

L'adozione può essere revocata:

  • per indegnità dell’adottato, quando lo stesso maggiore di anni 14 abbia attentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, oppure si sia reso responsabile nei loro confronti di un reato punibile con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  • per indegnità dell’adottante, quando i fatti citati sono stati commessi dall’adottante nei confronti dell’adottato oppure contro il suo coniuge, i suoi discendenti o ascendenti.
  • per violazione dei doveri che incombono sugli adottanti.

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