Articolo 42 del Codice del Turismo: Responsabilità e Tutele per il Viaggiatore
Il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) prevede una posizione di particolare garanzia per il viaggiatore che conclude o intende concludere un contratto di pacchetto turistico per usufruire di particolari servizi turistici quali il trasporto di passeggeri, l’alloggio ed il noleggio di veicoli. Questa tutela si manifesta nei rimedi che egli può esperire a fronte dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico.
Responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore
In particolare, secondo l’art. 42 del codice del turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti, o dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, mentre il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio (art. 50).
Il nuovo Codice del Turismo distingue molto chiaramente la responsabilità dell’organizzatore (art. 42 e seguenti) da quella del venditore (art. Quindi: il tour operator è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti nel contratto.
L’organizzatore ed il venditore hanno anche obblighi informativi (art. 33 dlgs 79/2011) sulle principali caratteristiche dei servizi turistici, i costi complessivi e le modalità di pagamento, le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, sulla facoltà di recesso, sulla assicurazione obbligatoria e facoltativa. Oltre a quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore ha comunque l’obbligo di garantire un’assistenza adeguata e tempestiva al viaggiatore che si trova in difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi (art. 44 dlgs 79/2011).
Difetti di Conformità e Rimedi
Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Un tale principio è naturalmente di immediata comprensione ed è affiancabile a quello della buona fede.
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- Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
- Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
- Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.
- In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
- Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto.
Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo.
Danno da Vacanza Rovinata
Il danno da vacanza rovinata propriamente detto, si apprezza soprattutto sul piano morale, e consiste nell’ingiusto turbamento dello stato d’animo del viaggiatore danneggiato, che non ha potuto pienamente godere dell’occasione di svago e relax, a causa del mancato adempimento del contratto di pacchetto turistico. Infatti, il danno da vacanza rovinata è risarcibile solo nel caso in cui venga superato il limite della normale tollerabilità del disagio patito a cagione del disservizio contrattuale.
Tuttavia, l’onere della prova non grava sul danneggiato: “la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.”
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Quando Non Sussiste il Danno da Vacanza Rovinata
Il danno da vacanza rovinata non è rimborsabile quando, a grandi linee, l’inadempimento non è imputabile all’organizzatore o al venditore. In particolare, non è possibile chiedere il risarcimento per la vacanza rovinata quando il danno dipende:
- da caso fortuito o forza maggiore
- da un comportamento del turista, che ad esempio, arrivando tardi all’aeroporto, perde il volo
- da un fatto imprevedibile e inevitabile, o un fatto illecito da parte di un terzo, estraneo al rapporto contrattuale, salvo che il viaggiatore dimostri che l’organizzatore non si è adoperato diligentemente per evitarlo.
Come Chiedere Rimborso per Vacanza Rovinata
In primo luogo, il viaggiatore ha l’onere di contestare tempestivamente il difetto di conformità, e cioè l’inadempimento del pacchetto turistico, all’organizzatore secondo buona fede ex art. 1375 cod. civ.e correttezza ex art. 1175 (art. 42 comma 2), così permettendogli di porre rimedio entro un termine ragionevole, salvo che ciò sia impossibile od eccessivamente oneroso. In base all’art. 44, la contestazione può essere inviata anche al venditore da cui ha acquistato il pacchetto turistico, che, a propria volta, inoltra tempestivamente i messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
In caso di risposta insoddisfacente, il viaggiatore può:
- rimediare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate
- risolvere il contratto o chiedere una riduzione del prezzo, se il difetto di conformità è grave, cioè “di non scarsa importanza” e non dipende dal comportamento del viaggiatore.
Oltre a questi rimedi, il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità (art. 43 dlgs 79/2011), salvo che il difetto di conformità sia:
- imputabile al viaggiatore oppure a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico.
- imprevedibile o inevitabile, oppure sia dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
In ogni caso, entro dieci giorni dal rientro, il viaggiatore deve proporre reclamo a mezzo di raccomandata a/r o equipollenti, denunciando l’inadempimento e avvalendosi dei rimedi suesposti. Qualora al reclamo non segua una risposta adeguata, il viaggiatore può adire gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
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Il viaggiatore è onerato di chiedere la riduzione del prezzo e/o il risarcimento entro il termine di prescrizione: il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni.
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