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Articolo 46 del Codice del Turismo: Risarcimento del Danno da Vacanza Rovinata

Con l’avvicinarsi del periodo più caldo dell’anno si comincia a programmare qualche giorno di riposo. A volte però non tutto procede nel migliore dei modi e l’attesa vacanza può essere rovinata. In questa spiacevole circostanza, come ci si deve comportare? La risposta la fornisce il Codice del Turismo, che all’articolo 46 spiega quando è possibile ottenere il risarcimento.

Risarcimento del Danno da Vacanza Rovinata: Cosa Dice l'Articolo 46

Nello specifico, l’articolo 46 del Codice del Turismo, “Risarcimento del danno da vacanza rovinata”, recita:

  1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
  2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

L'art. 46, novellato dal d.lgs. n. 62 del 2018, sotto il titolo Risarcimento del danno da vacanza rovinata, si occupa del danno non patrimoniale da inadempimento del contratto di pacchetto turistico, nonché del contratto di intermediazione di viaggio.

La novella ribadisce la regola contenuta nell'art. 1223 c.c., ma limita il risarcimento ai danni non patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'organizzatore o del venditore ed invita a considerare il « tempo di vacanza inutilmente trascorso » nonché la « irripetibilità dell'occasione perduta » ai fini dell'accertamento dell'an e della liquidazione del quantum del danno risarcibile.

Il « danno da vacanza rovinata » menzionato nel titolo della disposizione è il nome che il legislatore assegna al danno non patrimoniale da inadempimento del contratto di pacchetto turistico e del contratto di intermediazione di viaggio.

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La norma non prende esplicita posizione sulla natura, patrimoniale o non patrimoniale, del danno risarcibile come conseguenza dell'inadempimento di non scarsa importanza del tour operator o del venditore. Che tratti del danno non patrimoniale lo si desume da due considerazioni ermeneutiche.

L'interpretazione sistematica porta a ritenere che siano gli artt. 43 e 50 c. tur. ad occuparsi del risarcimento, senza particolari filtri, di “qualunque danno” (ivi compresi quelli patrimoniali, morali e “alla persona”) da mancato o inesatto adempimento del contratto turistico (di pacchetto turistico e di intermediazione di viaggio). Inoltre, l'art. 46 concorre all'attuazione dell’art. 14 direttiva 2015/2302/UE, il cui considerando 34 precisa che: « Il risarcimento dovrebbe coprire anche i danni morali, come il risarcimento per la perdita in termini di godimento del viaggio o della vacanza a causa di problemi sostanziali nell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici ».

Già nel 2002, l’oggi abrogato art. 5 direttiva 90/314/CEE aveva formato oggetto di una celebre sentenza interpretativa della Corte di giustizia sul punto della risarcibilità del danno morale « e segnatamente del danno costituito dal mancato godimento delle vacanze derivante dal mancato o non corretto adempimento delle prestazioni previste nel viaggio tutto compreso ».

La Corte rispose al quesito sottopostole affermando che « la direttiva riconosce[va] implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale » (CGCE, sez. VI, 12 marzo 2002 in causa C-168/00, Landgericht Linz c. Commissione CE, NGC, 2003, I, 861).

La disciplina del danno da vacanza rovinata trova oggi il suo perno nel Codice del Turismo, introdotto con il Decreto legislativo n.79 del 23 maggio 2011. Con l’art. 46 del Codice è stato quindi introdotto il tema del risarcimento del danno da vacanza rovinata.

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Quando il tour operator non rispetta le promesse contenute nel pacchetto turistico, il consumatore può agire per ottenere un risarcimento economico. Ovviamente, l’inadempimento del tour operator non può essere di scarsa importanza (cfr. art.

In effetti, poiché non si può tornare indietro nel tempo, il danno da vacanza rovinata punta a risarcire le ferie sprecate e il tempo inutilmente trascorso. Tuttavia, occorre porre particolare attenzione perché il termine prescrizionale è piuttosto breve.

La situazione di stress e di disagio per non aver potuto godere delle vacanze diventa effettivamente risarcibile quando i servizi offerti non corrispondono a quelli promessi e pattuiti. Si tratta, quindi, di un danno contrattuale (tra il turista e il soggetto professionale che offre il pacchetto) di natura non patrimoniale (ossia morale e “quasi” biologico).

In prima battuta, è sempre consigliabile sporgere un reclamo stragiudiziale nei confronti dell’agenzia e degli altri soggetti coinvolti, e in caso questo non venisse preso in considerazione ai fini di un rimborso, si potrà quindi procedere a far valere il proprio diritto al risarcimento del danno morale con il supporto di un legale.

Se in passato vi era un termine di dieci giorni dal rientro per sporgere reclamo, oggi tale vincolo temporale non esiste più ed è sufficiente agire in modo ragionevolmente tempestivo (fermo il termine prescrizionale di cui al paragrafo precedente).

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La prova dei disagi può essere data con ogni mezzo, incluse fotografie, video, etc. Inoltre, nel caso in cui per ovviare ai disagi si renda necessario sostenere spese urgenti (ad esempio per pernottamenti urgenti, spostamenti o pasti, è opportuno conservarne le ricevute).

A causa della mancata realizzazione della “finalità turistica” che caratterizza il contratto, il consumatore potrà agire sia per ottenere il ristoro sia del danno patrimoniale emergente sia quello non patrimoniale, ad esempio, di tipo morale per non aver potuto godere della vacanza [Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/05/2012, n.

Sono questi i fattori, secondo una sentenza della Corte di Appello di Milano [sez. IV, 19/06/2015, n.2624] alla base della liquidazione del danno morale da parte del giudice.

Nonostante tale incertezza, il Tribunale di Milano aveva già tentato di rendere la liquidazione più oggettiva, legandola a parametri definiti.

Insomma, sia pure in via approssimativa, grazie all’approccio del Tribunale di Milano è possibile oggi farsi un’idea di quale potrebbe essere l’entità del danno risarcibile con il supporto di un legale specializzato cui chiedere di applicare detta formula.

Come agire in caso di vacanza rovinata:

In primo luogo, è cruciale agire con prontezza e determinazione nel caso in cui una vacanza si riveli un disastro. Non appena si manifestano incongruenze o inadempimenti rispetto a quanto pattuito, è fondamentale documentare ogni aspetto mancante o insoddisfacente del viaggio, attraverso fotografie, video e testimonianze, nonché conservare ogni ricevuta di spesa extra sostenuta. L’azione tempestiva è essenziale, poiché il danno va lamentato in un tempo ragionevole e poi il diritto al risarcimento va attivato entro tre anni dal giorno di rientro del turista.

Una volta rientrati, è consigliabile presentare un reclamo stragiudiziale ai soggetti responsabili, come l’agenzia di viaggio o il tour operator, esponendo dettagliatamente i problemi riscontrati.

Infine, occorre tenere conto che i tempi di attesa potrebbero essere lunghi e le decisioni giudiziarie potrebbero non corrispondere esattamente alle aspettative.

Vacanza rovinata: cosa fare secondo il Codice del Turismo

L’articolo 43 del Codice del Turismo spiega inoltre che:

  1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
  2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
  3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
  4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
  5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
  6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
  7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
  8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

Il comma 2 dell’articolo 42 del Codice del Turismo poi afferma: “Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico”.

In particolare, in caso di vacanza rovinata, per poter richiedere un risarcimento è necessario presentare un reclamo scritto con raccomandata A/R o Pec alla struttura o all’agenzia entro 10 giorni dal rientro, illustrando i disservizi subiti e le loro conseguenze.

L’estensione della responsabilità per danno da vacanza rovinata anche al venditore, nei casi in cui sussista la sua responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato conferitogli dal viaggiatore, ad esempio perché una o più prestazioni inserite nel pacchetto non vengono esattamente eseguite a causa di un errore di prenotazione del venditore, è confermato sia dalla espressa menzione di quest’ultimo nel testo dell’art. 46, che dal rinvio dell’art. 51-quater all’art. 46 a proposito del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria spettante al viaggiatore nei confronti del venditore anche per il danno da vacanza rovinata.

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