Assegno Sociale: Requisiti per Cittadini Stranieri in Italia
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dallo Stato italiano a favore di persone anziane in condizioni economiche disagiate. Nei giorni scorsi, l’INPS ha fornito chiarimenti importanti riguardo al riconoscimento del diritto all’assegno sociale, un aiuto dello Stato riservato agli anziani poveri.
Chi può richiedere l'assegno sociale?
Anche i cittadini stranieri possono richiedere l’assegno sociale. L’assegno sociale può essere riconosciuto ai cittadini italiani residenti in Italia, ai cittadini della repubblica di San Marino, ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari, purché residenti nel territorio italiano; e ancora, agli extracomunitari con permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e agli stranieri o apolidi in possesso della qualifica di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria.
Nello specifico, i soggetti aventi diritto sono:
- cittadini italiani;
- stranieri o gli apolidi e rispettivi coniugi ricongiunti, ai quali è stata riconosciuta la qualifica di “rifugiato politico” e lo “status di protezione sussidiaria”;
- stranieri extracomunitari o apolidi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero della carta di soggiorno;
- cittadini comunitari e i loro familiari a carico, iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o titolari della carta di soggiorno CE;
- cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia;
Requisiti fondamentali
Per ottenere l'assegno sociale, è necessario soddisfare specifici requisiti relativi all'età, al reddito, alla residenza e al permesso di soggiorno. Ai requisiti di età (almeno 67 anni), di reddito (deve essere inferiore all’importo dell’assegno) e di residenza in Italia, si aggiungono quelli di cittadinanza e anzianità di residenza.
I requisiti principali sono:
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- compimento del 67° anno di età;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP;
- residenza sul territorio nazionale;
- residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi, temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione (tale ulteriore requisito è in vigore dal 1° gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione).
- reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
- reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.
Requisito del soggiorno continuativo in Italia
Dal 2009 uno dei requisiti per vedersi riconosciuto l’assegno sociale è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni al momento della domanda. Inoltre, bisogna aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
A differenza della residenza, il requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va accerta solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s’è verificato.
Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio l'Inps considera soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2018 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010.
Permesso di soggiorno di lungo periodo
Il permesso di soggiorno di lungo periodo di per sé non prova la permanenza legale continuativa in Italia, che dovrà comunque essere verificata dall’INPS. I nuovi chiarimenti sull’assegno sociale sono arrivati dall’INPS tramite il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, che ha ribadito come il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto al permesso per lungo soggiornanti, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
L’Inps ha precisato che qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte dell’INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
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In particolare, il periodo decennale si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio.
NOTA: La legittimità del requisito del permesso di lungo periodo è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2019, la quale ha ritenuto che tale richiesta non venisse assorbita da quella dei 10 anni di residenza. Con l’ordinanza del 30.04.2024, la Corte Costituzionale ha disposto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione della norma che impedisce ai titolari del solo permesso unico lavoro di richiedere tale misura.
Importo e modalità di erogazione
L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità. Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
La domanda va inoltrata all'Inps, in via telematica, e la prestazione è erogata con decorrenza fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità annue.
Per l’inoltro dell’istanza, l’interessato può avvalersi dell’assistenza del Patronato Inca Cgil.
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Reddito e stato di bisogno economico
Per ottenere l’assegno sociale occorre avere un reddito inferiore a 6.947,33 euro annui, elevati a 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato. Chi non possiede nessun reddito riceve l’intero assegno.
Redditi influenti
Si considerano i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ma anche quelli esenti da imposta, quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, ecc.) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, ecc.) e, infine, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
In sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell’anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all’anno in corso.
Redditi non influenti
Non sono considerati influenti:
- Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- reddito della casa di abitazione;
- importo dell' assegno sociale del richiedente;
- trattamenti di famiglia comunque denominati;
- 1/3 dell'importo della pensione liquidata secondo il sistema contributivo, di cui alla L.335/95, nel limite massimo equivalente ad 1/3 dell'importo dell'assegno;
- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- prestazioni indennitarie erogate dalle Regioni e Province autonome;
- assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta;
- assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'Inps ai pensionati per inabilità;
- indennità di comunicazione per i sordi, di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508;
- assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 15/18 e precedenti;
- assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici e razziali;
- soprassoldi (ovvero compensi speciali) connessi alle Medaglie al Valor Militare;
- le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia.
Residenza all'estero
No, la prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. È possibile beneficiare dell’assegno se non si risiede più in Italia?
La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che un allontanamento solo temporaneo non farebbe venir meno il diritto alla prestazione (Cass. civ. sez. lav., n.
Come certificare i redditi esteri?
In merito ai redditi prodotti all'estero, utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alla prestazione, l’Inps, con la circolare n.
- se cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi extra-Ue inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 (ovvero Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S.
Maggiorazione dell’Assegno sociale
Dal 2001, l’importo dell’assegno è stato maggiorato da una quota fissa non soggetta a perequazione di 12,91 mensili per coloro che hanno un età superiore a 65 anni, di € 20,66 mensili per gli ultrasettantacinquenni.
Dal 2002, per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un’età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), la maggiorazione è stata incrementata da una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di €. 516,46, perequato dal 2003. Da gennaio 2008, grazie all'accordo sindacati-governo del luglio 2007, il suddetto importo è stato portato fino a 580,00 euro e, per il 2021, è pari a 652,21 euro.
Per il diritto alla maggiorazione:
- il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;
- il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo del trattamento minimo del Fpld.
Per il diritto all’incremento: il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e dell’incremento stesso; il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Di fatto, l'incremento assorbe la maggiorazione prevista per gli ultra75enni. La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. Si prendono in considerazione i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno in cui la maggiorazione è corrisposta per la prima volta; negli anni successivi si considerano, invece, i redditi dell'anno precedente. I redditi da pensione vanno sempre considerati con riferimento all'anno in corso.
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