Assegno Unico Universale: Requisiti di Residenza per Stranieri in Italia
L'Assegno Unico Universale (AUU) è una misura di sostegno economico destinata alle famiglie con figli a carico. Introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e operativo dal 1° marzo 2022, l'AUU ha lo scopo di fornire un aiuto economico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni del figlio (a determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L'AUU ha assorbito diverse misure di sostegno alla famiglia preesistenti, come il bonus premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani), l'assegno di natalità (bonus bebè), l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido.
L'importo mensile dell'assegno unico varia da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l'ISEE inferiore a 15.000 euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro oppure che non presentano l'ISEE.
Chi può ricevere l’Assegno Unico Universale
L’assegno unico universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
L’assegno unico viene erogato, indipendentemente dalla situazione lavorativa, ai nuclei familiari dove vi sia almeno:
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- 1 figlio minore a carico, per i nuovi nati, a partire dal 7° mese di gravidanza;
- 1 figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che frequenta un corso di laurea, di formazione scolastica o professionale;
- 1 figlio disabile a carico. In questo caso non sono previsti limiti di età.
Assegno Unico per Stranieri: Requisiti e Permessi di Soggiorno
Si, l’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani:
- ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- ai cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
L'assegno unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come chiarito dall'Inps nella circolare del 9 febbraio 2022 e nel messaggio del 25 luglio 2022.
Oltre alle categorie di stranieri espressamente incluse dal decreto legislativo (titolari di permesso unico lavoro, titolari di permesso di lungo periodo, titolari di permesso per ricerca), in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l’assegno unico spetta anche:
- ai lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente;
- agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale;
- ai titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- ai titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare;
- ai lavoratori subordinati con un permesso di durata almeno semestrale;
- ai lavoratori stagionali con un permesso di durata almeno semestrale;
- ai titolari di un permesso per assistenza minori;
- ai titolari di un permesso per protezione speciale;
- ai titolari di un permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U.I).
Con la circolare n. 41 del 07.04.2023 l’INPS ha inoltre chiarito che tra i permessi di soggiorno che danno diritto a percepire l’assegno unico universale rientra anche il permesso per protezione temporanea, garantito alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina.
Chi può richiedere l’Assegno Unico Universale
Il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino extracomunitario in possesso di determinate tipologie di permesso di soggiorno.
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Sarà inoltre necessario:
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi.
Con quali tipologie di permesso di soggiorno si può chiedere l’assegno unico
- con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- con un permesso unico di lavoro che consenta di svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- con il permesso di soggiorno per motivi di ricerca, il titolare deve autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- con permesso per motivi di lavoro autonomo;
- con il permesso per protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria, apolidia);
- con la Carta blu UE;
- con il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a seguito di ricongiungimento al familiare;
- con la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE o della carta di soggiorno permanente;
- con il permesso per motivi di lavoro subordinato di durata di almeno 6 mesi;
- con il permesso stagionale di durata di almeno 6 mesi;
- con il permesso per assistenza minori art. 31;
- con il permesso per protezione speciale;
- con il permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U.I).
Possono inoltre chiedere l’assegno unico i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei.
Permessi di soggiorno che NON danno diritto all'Assegno
L’INPS nel messaggio del 25. luglio 2022 ha chiarito che non possono richiedere l'assegno unico:
- I titolari di un permesso per attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni).
- I titolari di un permesso per Tirocinio e formazione professionale.
- I titolari di un permesso rilasciato per motivi di studio.
- I titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
- I titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per visite, affari o turismo.
Requisiti di Residenza e Contratto di Lavoro
Si, l'articolo 3, lett. d) del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, richiede per tutti i soggetti, a prescindere dalla cittadinanza, che per poter beneficare dell'assegno unico occorre essere o essere stati residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
La circolare dell’Inps del 9 febbraio ha chiarito che il requisito sostitutivo costituito dalla titolarità di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi consente di percepire l’assegno per tutto l’anno di riferimento: in pratica il richiedente privo della residenza biennale che formula domanda facendo valere l’esistenza di un rapporto di lavoro di sei mesi percepirà l’assegno fino al termine “dell’anno di riferimento della domanda” (la domanda va infatti ripetuta ogni anno) e non fino al cessare del rapporto di lavoro.
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Come e quando si presenta la domanda per l’assegno unico?
La domanda si presenta online, accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito INPS (è necessario lo Spid) oppure tramite Patronato o rivolgendosi al Contact center INPS: 06.164164 mobile | 803164 rete fissa.
Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio 2022. Le domande presentate entro il 30 giugno 2022 danno comunque diritto agli arretrati a partire dal mese di competenza di marzo. Selezionando questa opzione l’intero importo dell’Assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50%.
Assegno unico per i figli maggiorenni
I figli maggiorenni per potere accedere all’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale oppure di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000€ annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti.
Importi Assegno Unico Universale
È possibile presentare domanda di assegno unico con un ISEE pari o sopra i 40mila€. Può chiedere l’assegno unico anche chi non presenta l’ISEE.
Gli importi mensili dell’assegno unico per figli a carico saranno di:
- 175€ per figli minorenni, con un ISEE fino a 15.000€; in caso di ISEE maggiore, l’assegno si ridurrà progressivamente fino a 50€;
- 85€ per i figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età, con un ISEE relativo al fino a 15.000€. L’importo si ridurrà gradualmente con un ISEE più alto, fino a raggiungere i 25€ mensili.
Tabella riassuntiva permessi di soggiorno e AUU
Tipo di Permesso di Soggiorno | Diritto all'AUU |
---|---|
Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo | Sì |
Permesso unico di lavoro (oltre 6 mesi) | Sì |
Permesso per motivi di ricerca (oltre 6 mesi) | Sì |
Permesso per motivi di lavoro autonomo | Sì |
Permesso per protezione internazionale | Sì |
Carta blu UE | Sì |
Permesso di soggiorno per motivi di famiglia | Sì |
Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE | Sì |
Permesso per motivi di lavoro subordinato (almeno 6 mesi) | Sì |
Permesso stagionale (almeno 6 mesi) | Sì |
Permesso per assistenza minori art. 31 | Sì |
Permesso per protezione speciale | Sì |
Permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U.I) | Sì |
Permesso per attesa occupazione | No (Contestato dal Tribunale di Trento) |
Permesso per tirocinio e formazione professionale | No |
Permesso per motivi di studio | No |
Permesso per residenza elettiva | No |
Permesso per visite, affari o turismo | No |
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