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Compiti dell'Assessore Regionale al Turismo in Sicilia

La Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia.

Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.

Principi e Finalità

La Regione siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti.

Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema turistico attraverso:

  • La creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili.
  • Il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche.
  • Gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo.
  • La valorizzazione delle risorse ambientali e culturali.
  • L'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione e alla commercializzazione dell'offerta turistica siciliana.
  • La promozione dell'immagine della Sicilia.

Consiglio Regionale del Turismo

Presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è istituito il Consiglio regionale del turismo.

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Il Consiglio è l'organo consultivo dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo, la cui composizione è stabilita con delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Del Consiglio fanno parte i rappresentanti delle province regionali, dell'ANCI, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle confederazioni degli imprenditori turistici, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni del turismo sociale, delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, dei distretti turistici, ove costituiti, e gli esperti nominati dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con un massimo di 25 componenti.

Il Consiglio è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il vicepresidente tra i componenti delle associazioni degli imprenditori turistici e adotta, altresì, il regolamento di funzionamento.

Il Consiglio esprime indicazioni utili alla redazione del programma triennale di sviluppo turistico regionale di cui all'articolo 3 nonché alla elaborazione del piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale ed all'aggiornamento della carta dei diritti del turista ed elabora criteri omogenei per la classificazione delle strutture ricettive.

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Il Consiglio si esprime, altresì, su ogni altro argomento allo stesso sottoposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Il Consiglio è convocato almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ne ravvisi la necessità.

Programma Triennale e Piano Operativo Annuale di Sviluppo Turistico Regionale

Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale.

Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dalla Conferenza regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.

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L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:

  • Definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico.
  • Definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).
  • Elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano.
  • Fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale.
  • Definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all'articolo 6.
  • Promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche.
  • Garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale.

Soppressione delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e Istituzione dei Servizi Turistici Regionali

In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.

Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione.

Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.

In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.

Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473303 + 4.100 All'onere derivante dal presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

Soppressione delle Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico

Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986.

I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005.

Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.

Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta da:

  1. Il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede.
  2. Il sindaco del comune capoluogo.
  3. Due sindaci dei comuni della provincia.
  4. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato.
  5. Tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative.
  6. Due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
  7. Tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali.
  8. Tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta il presidente della provincia regionale ne ravvisi la necessità.

Distretti Turistici

Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.

I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.

Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:

  • Sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione.
  • Attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi.
  • Istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti.
  • Sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici.
  • Promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
  • Promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica.
  • Individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.

I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.

Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo atto costitutivo.

Riconoscimento e Revoca dei Distretti Turistici

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.

Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi:

  1. Numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata.
  2. Presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità.
  3. Partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti.
  4. Piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.

Competenze dei Dirigenti

Le competenze dei dirigenti regionali nel settore del turismo sono diversificate e includono:

  • Promozione e valorizzazione dei beni e siti culturali, storici, archeologici, ambientali e monumentali.
  • Sviluppo economico-produttivo del settore del turismo.
  • Miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e dei servizi collegati.
  • Iniziative per la promozione del territorio attraverso la partecipazione a mostre e fiere di settore.

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