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CCNL Commercio: Ferie e Diritti dei Lavoratori Stranieri

Il contratto più usato per i lavoratori del settore commercio è il Contratto Collettivo Nazionale Commercio. Tale contratto collettivo è diviso in titoli. E al Titolo V tratta lo “Svolgimento del rapporto di lavoro”. Tra le voci disciplinate ci sono quelle relative alle ferie.

Nel rispetto della Costituzione Italiana, il lavoratore ha diritto a godere di periodi di riposo sia per la tutela della sua salute (artt. 32 e 41 c. 2 della Costituzione), sia per consentire il pieno sviluppo della sua persona e la sua effettiva partecipazione alla vita sociale (art. 3 c. A tali principi costituzionali sono conseguiti, negli anni, una serie di diritti, come ad esempio i riposi giornalieri (e settimanali), le pause di lavoro e le ferie annuali. I predetti diritti sono, pertanto, tutti disciplinati dal nostro ordinamento giuridico: oltre alla Costituzione e al codice civile, è doveroso citare il D.Lgs. n.

I lavoratori dipendenti possiedono un diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite al fine di reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa. Le ferie devono essere godute “in modo possibilmente continuativo” (ai sensi dell’art. 2109 del codice civile) ed avere una durata “non inferiore a quattro settimane” (art. 10 D. Lgs. È la legge, quindi, a stabilire le regole sulle ferie, ma al di là delle previsioni legali, è anche la contrattazione collettiva (sia essa nazionale, territoriale o aziendale) a ricoprire un ruolo di primaria importanza nella regolamentazione dell’istituto.

Quanti giorni di ferie spettano?

Il numero di ferie spettanti ai lavoratori del CCNL Commercio è riportato nell’art. 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Ciò vuol dire che devono essere computate le ferie considerando la settimana lavorativa decorrente dal lunedì al sabato e non vanno considerate le domeniche e le festività.

I lavoratori del settore commercio hanno diritto a 26 giorni di ferie retribuite all’anno. I lavoratori del settore commercio hanno diritto a 26 giorni di ferie retribuite all’anno, ossia 2,167 giorni al mese. Il dipendente del settore commercio ha quindi diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, pari a 2,16667 giorni di ferie al mese.

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L’art. 159 del contratto commercio poi stabilisce che “Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese”.

Settimana corta

Si ricorda, inoltre, che in caso di settimana corta, distribuita cioè su 5 giorni lavorativi, è necessario effettuare un riproporzionamento del periodo di ferie. La settimana corta è un orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi settimanali, come ad esempio chi lavora dal lunedì al venerdì.

Il CCNL Commercio Terziario Confcommercio all’art. 147 precisa che spettano 26 giorni di ferie “quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale” e quindi spettano 26 giorni di ferie anche in caso di settimana corta (ossia orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi settimanali. Es. L’unica differenza rispetto ai lavoratori che lavorano per 6 giorni alla settimana, è nella modalità con le quali vengono scalate le ferie.

Se un lavoratore con orario di lavoro dal lunedì al venerdì usufruisce di due settimane di ferie, gli verranno detratte 12 (1,2 x 10) giornate di ferie dalle ferie maturate ed indicate in busta paga. Se il lavoratore usufruisce di 3 giornate di ferie, verranno conteggiate in busta paga 3,6 (ossia 1,2 x 3) giornate di ferie godute.

Se, invece, il lavoratore svolge l’attività su 3 giorni nella settimana (per esempio lunedì, mercoledì e venerdì, è il classico esempio), per ogni giorno di assenza, gli verranno conteggiate 2 giornate di ferie godute. O in alternativa, siccome nel caso in esempio il lavoratore svolge un part-time verticale con orario di lavoro a tempo pieno di tre giorni su 6 previsti, egli avrà diritto a 13 giorni di ferie all’anno.

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Ferie e lavoratori stranieri

Il CCNL poi contiene una norma in favore dei cittadini stranieri: “Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge”.

Chi decide quando andare in ferie?

La determinazione del periodo di ferie compete al datore di lavoro che tiene conto delle esigenze dell’impresa e di quelle del lavoratore (art. 2109 cod. civ.). Inoltre, le ferie non devono essere godute durante il periodo di preavviso (salvo espressa richiesta, motivata, del lavoratore).

Va subito chiarito che il contratto collettivo non disciplina chi decide le ferie nel settore del CCNL commercio. Non viene indicato se a decidere le ferie è il datore di lavoro o il lavoratore. Ma a fornire alcune importanti indicazioni è la legge italiana e la Costituzione. Le ferie, secondo l’art. 36 della Costituzione, sono un diritto garantito.

Le ferie sono quindi un diritto irrinunciabile e quindi il datore di lavoro è obbligato a concederle. Ed il lavoratore dall’altro lato non può consentire la monetizzazione delle ferie. E tra l’altro il diritto alle ferie non si prescrive, quindi le ferie non godute non scadono. E’ nullo tra l’altro qualsiasi patto o clausola che limita il diritto alle ferie dei lavoratori.

Chiarito ciò, a decidere le ferie sono il lavoratore e il datore di lavoro di comune accordo. La legge, all’art. 2109 del codice civile ribadisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e del prestatore di lavoro.

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Non solo, l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Sono questi parametri di legge che obbligano il datore di lavoro a concedere le ferie ai lavoratori, quanto meno due settimane consecutive all’anno in caso di richiesta del lavoratore.

Ferie e contratto part-time

I lavoratori part-time (vale a dire con contratto di lavoro a tempo parziale) hanno diritto, come la generalità dei lavoratori dipendenti, a ferie annuali retribuite, per il recupero delle energie psicofisiche e per la cura della propria vita sociale e familiare. Anche per loro vale la regola della settimana lavorativa che viene considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie, quindi escluse domeniche e festivi.

Il periodo di fruizione delle ferie per i part-time è stabilito (come per i full-time) dal datore di lavoro, pur tenendo conto, da un lato, delle esigenze aziendali e, dall’altro, di quelle personali del dipendente. Anche per i lavoratori part-time, dunque, nel determinare i giorni di assenza l’azienda deve rispettare le previsioni del D.lgs. n. 66/2003: delle quattro settimane di ferie previste dalla legge, due devono essere obbligatoriamente godute nell’anno di maturazione.

I contratti collettivi riconoscono la stessa quantità di ferie a prescindere dall’orario di lavoro settimanale. In caso di part-time orizzontale (es. 24 ore settimanali, 4 ore al giorno per 6 giorni), avranno diritto sempre a 26 giornate di ferie all’anno. Ma il numero di ore di ferie retribuite sarà proporzionale all’orario di lavoro ridotto.

In caso di part-time verticale (es. 24 ore settimanali, 8 ore al giorno il lunedì, mercoledì e venerdì con una distribuzione dell’orario settimanale su sei giorni lavorativi) avranno diritto a 26 giornate di ferie diviso sei per tre giorni, ossia 13 giorni di ferie all’anno. In caso di part-time misto (es. 24 settimanali, 8 ore il lunedì e mercoledì, 4 ore il giovedì e venerdì), il calcolo delle ferie godute va effettuato in ore tenendo conto del divisore orario (es. nel caso di 40 ore settimanali è 168) e va parametrato ai ridotti giorni di lavoro e all’orario di lavoro ridotto.

Se il calcolo delle ferie con il contratto commercio è per un lavoratore che lavora su 5 giorni lavorativi alla settimana, abbiamo il caso della settimana corta, quindi al lavoratore vengono scalate 1,2 giornate di ferie per ogni giorno di ferie goduto. Nel caso del contratto part-time, quindi di 4 ore giornaliere (su 5 giorni lavorativi settimanali), il lavoratore che lavora su 5 giorni lavorativi, che gode di due settimane di ferie consecutive, avrà un numero di ore retribuite pari a 40 ore di ferie (due settimane piene di part-time a 20 ore settimanali), mentre i giorni di ferie scalati saranno comunque 12 e non 1o (1,2 gg x 10 gg lavorativi di assenza).

Se gli stessi lavoratori avessero avuto una distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni settimanali, avrebbero comunque percepito rispettivamente 80 e 40 ore retribuite (ossia le ore di lavoro settimanale per due settimane, aldilà che esse siano distribuite su 6 giorni di lavoro e non su cinque giorni) ed avrebbero comunque visto scalarsi 12 giorni di ferie, perché nelle due settimane di ferie le giornate lavorative sono 12 (ossia sei giorni settimanali per due settimane).

Ferie e contratto di apprendistato

I lavoratori con contratto di apprendistato hanno diritto quindi a 26 giorni di ferie retribuite e 2,1667 giorni di ferie al mese.

Retribuzione durante le ferie

Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione. Le ferie, come la malattia, l’infortunio, ecc. sono assenze retribuite tutelate dalla legge e quindi anche dal contratto collettivo. Il CCNL del Commercio disciplina la normativa retribuzione ferie all’art. 161 stabilendo che “Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 208”.

L’art. 208 rimanda all’art. 206 per indicare quali voci dello stipendio spettano durante le ferie: “La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Dalla lettura degli articoli del CCNL al lavoratore del settore commercio, anche con contratto part-time, con contratto di apprendistato o contratto a termine, spettano durante le ferie, tutti gli elementi fissi della retribuzione di cui all’elenco sopra (paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità ecc.), mentre nelle ferie sono da escludersi tutti quei compensi che non sono fissi e continuativi come il lavoro straordinario, notturno, festivo, i rimborsi spese, ecc.

Quando si parla di normale retribuzione si fa riferimento agli elementi fissi e continuativi della retribuzione che sono indicati nella parte alta del cedolino paga, laddove il lavoratore troverà l’indicazione della paga base, dell’indennità di contingenza, degli eventuali scatti di anzianità, ecc. Tali valori esprimono la normale retribuzione mensile, mentre per il calcolo della retribuzione per le ferie godute occorre individuare la retribuzione giornaliera.

Per coloro che hanno una retribuzione mensilizzata (impiegati), infatti le ferie sono retribuite secondo la quota giornaliera di cui all’art. 210 del CCNL Commercio. La normale retribuzione spettante durante le ferie, indicata dall’art. 206 di cui sopra, va infatti divisa per il divisore convenzionale 26.

Si ottiene così la quota giornaliera della retribuzione, ossia la retribuzione giornaliera spettante agli impiegati per ogni giornata di ferie goduta dal lunedì al sabato. Si ricorda che le festività (es. ferragosto) e le domeniche non sono da computarsi come giorni di ferie, in quanto il CCNL prevede espressamente che il computo delle ferie tiene conto di una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale dal lunedì al sabato.

I lavoratori retribuiti ad ore, quali sono gli operai, hanno un diverso calcolo della retribuzione. La normale retribuzione indicata nell’art. La quota oraria della retribuzione spettante agli operai del settore commercio viene ottenuta dividendo il totale della normale retribuzione per il coefficiente previsto dall’art. c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali”. Quindi per calcolare la retribuzione spettante agli operai per ogni ora di ferie goduta va considerata la normale retribuzione diviso il divisore di cui sopra.

Cosa fare se il datore di lavoro non concede le ferie?

Sicuramente ci sono dei casi in cui il datore di lavoro concede al lavoratore un numero di settimane di ferie inferiore alle due settimane consecutive all’anno (che è un minimo previsto dalla legge, fermo restando il diritto alla totalità delle giornate di ferie secondo il CCNL) o comunque un numero di giorni di ferie all’anno inferiori alle 26 giornate di ferie annuali spettanti ad ogni lavoratore al quale si applica il CCNL Commercio Confcommercio. In questi casi la migliore cosa da fare è controllare minuziosamente le ferie indicate nella busta paga, tentare di accordarsi con il datore di lavoro per un pieno godimento delle ferie spettanti secondo CCNL.

Nel caso in cui il datore di lavoro non conceda tutte le ferie spettanti (26 giorni all’anno), il lavoratore deve sapere che le ferie non scadono ma spettano fino al termine del rapporto di lavoro. Alla conclusione del rapporto di lavoro il lavoratore può rivendicare il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che ha natura risarcitoria, anche ricalcolando eventualmente le ferie indicate in busta paga.

Calcolo dell’indennità sostitutiva

L’art. 162 del CCNL Commercio disciplina la “Normativa per cessazione rapporto” sempre in riferimento alle ferie: “In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza”.

Il contratto commercio indica quindi una norma generale di calcolo delle ferie residue non godute nel corso dell’anno in cui cessa il rapporto di lavoro. Al lavoratore andranno conteggiate le ferie in base ai dodicesimi. Se il rapporto di lavoro è iniziato o finito durante il mese, andrà verificato se spetta o meno un dodicesimo di ferie.

In tal caso occorre far riferimento all’art. 204 del CCNL che disciplina il “Computo anzianità frazione annua” stabilendo che “Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).

In altre parole se il rapporto di lavoro finisce ad esempio il 10 settembre, non spetterà il dodicesimo di riferimento al mese di settembre. Se invece il rapporto di lavoro finisce il 18 settembre, spetterà un dodicesimo delle ferie, quindi esattamente 26 diviso 12, ossia 2,16666 giorni di ferie.

Richiamo del lavoratore durante le ferie

Ritornando ai rapporti tra lavoratore e datore di lavoro in termini di ferie, il CCNL disciplina anche lo specifico caso in cui il lavoratore viene richiamato in anticipo dalle ferie. L’art. 163 del CCNL Commercio denominato "Richiamo lavoratore in ferie" stabilisce che “Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro,

Diritti dei lavoratori stranieri in Italia

Il lavoratore straniero è equiparato al cittadino italiano nel godimento degli specifici diritti legati al lavoro, e dunque:

  • salute e sicurezza sul lavoro;
  • pari opportunità tra uomo e donna;
  • tutela contro ogni forma di discriminazione;
  • diritto ad un compenso equo e proporzionato;
  • diritto a conciliare la vita lavorativa e familiare;
  • diritto al riposo e di adesione (e non adesione) ad un sindacato.

Sono inoltre previsti tutti i diritti espressamente previsti dal tuo contratto di lavoro o dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento per il tuo settore di lavoro. In fase di selezione, il datore di lavoro non può rivolgere domande su opinioni politiche e religiose, stato di gravidanza o sieropositività, stato civile o stato di famiglia (principio di non discriminazione).

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma si fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro, a livello nazionale o settoriale; il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è possibile, ma deve essere contenuto. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore ed a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni sette giorni. Le ferie annuali retribuite devono avere durata di almeno quattro settimane e sono irrinunciabili.

Sfruttamento lavorativo

Secondo la legislazione italiana si ha sfruttamento lavorativo quando nello svolgimento dell’attività lavorativa ricorrono alcune caratteristiche, come:

  • il pagamento di salari inferiori agli standard nazionali e sproporzionati rispetto alle ore lavorate;
  • ripetuti orari di lavoro prolungati o la negazione del riposo settimanale, delle ferie annuali retribuite e/o delle assenze per malattia retribuite;
  • la violazione sistematica della sicurezza e della salute sul posto di lavoro;
  • l'uso di metodi degradanti per la sorveglianza del lavoratore.

Obblighi del datore di lavoro

Gli adempimenti obbligatori (D. Lgs. 81/2008) assegnati al datore di lavoro sono molteplici, tra cui:

  • la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro a cui i lavoratori potrebbero essere esporti con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
  • la messa a norma di locali, impianti, macchinari ed attrezzature;
  • l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
  • la nomina delle figure indispensabili per la sicurezza sul lavoro;
  • l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori.

Queste attività non devono in nessun caso comportare costi finanziari a carico dei lavoratori. La vigilanza su queste attività è in capo all’INAIL, a cui è possibile rivolgersi per maggiori informazioni.

A chi rivolgersi in caso di problemi

Esiste una fitta rete di supporto, informazione e orientamento sul territorio nazionale: è possibile rivolgersi ai sindacati, alle associazioni di categoria, ai servizi territoriali del Comune di residenza, oltre alle associazioni che offrono assistenza e attività in favore dei cittadini stranieri. In caso di urgenza, si può chiamare il numero verde nazionale antitratta 800.290 290. Da giugno 2021 è anche attivo l’Helpdesk interistituzionale Anticaporalato specificamente destinato a cittadini stranieri vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

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